"La XIII Commissione, premesso che: il siero di latte e' il prodotto ottenuto dalla caseificazione del latte di qualunque specie animale per la produzione di formaggio, con elevato valore nutritivo fornito dalla sua frazione glucidica e proteica. Il siero, difatti, contiene tutto il lattosio del latte e discrete quantita' di proteine nobili, di lipidi, di vitamine e di sostanze minerali: vale a dire, tutte le componenti idrosolubili del latte e mediamente piu' della meta' dei solidi; caratteristiche analoghe presenta la scotta, trattandosi di un siero deproteinizzato ottenuto dalla produzione di ricotta che, per quanto riguarda gli altri costituenti, presenta una composizione pressoche' similare al siero di latte; tali caratteristiche fanno del siero e della scotta prodotti largamente impiegati sia nell'alimentazione umana sia in quella animale; per quanto riguarda l'alimentazione umana, siero di latte e scotta vengono utilizzati, oltre che per la produzione di crema, di burro, di ricotta, di formaggi fusi (secondo la convenzione internazionale di Stresa) e come liquido di governo per il confezionamento di prodotti lattiero-caseari freschi, anche come ingredienti nella preparazione di snacks, patatine, prodotti da forno, di confetteria, gelateria, pasticceria, preparazione a base di cereali per la colazione, succhi di frutta, desserts surgelati, insaccati, latte per l'infanzia ed altri alimenti per bambini, prodotti dietetici e per l'alimentazione degli sportivi, eccetera; per quanto concerne l'alimentazione zootecnica, l'impiego del siero di latte e della scotta, sia tal quali che concentrati, appartiene ormai alla tradizione. Nel nostro Paese, in modo particolare, e' assai diffusa la consuetudine di allevamenti in prossimita' del caseificio che completano il ciclo della produzione e della trasformazione del latte. Il siero, difatti, viene somministrato agli animali miscelato a farine di cereali e soia consentendo notevoli risparmi sui costi alimentari; tra gli utilizzi piu' frequenti del siero di latte e della scotta vi e' quello dell'alimentazione dei suini; il siero risultante dalla lavorazione del latte e' il tradizionale alimento, di alto valore biologico, da sempre impiegato per l'allevamento dei suini destinati alla produzione dei salumi di pregio, come e' il caso del \"suino pesante\" utilizzato per la produzione dei salumi tipici, che costituiscono un elemento caratteristico e rilevante della economia nazionale; a tale riguardo e' importante segnalare che l'alimentazione liquida con siero e' riconosciuta come elemento caratteristico e originale della produzione del suino pesante padano nel disciplinare della DOP comunitaria (denominazione di origine protetta) prosciutto di Parma, ai sensi del regolamento CE 2081/92; assai interessante e' l'utilizzo del siero e della scotta, tal quali o concentrati, nell'alimentazione di altre specie animali e, in particolare, tenendo conto del legame territoriale generalmente esistente tra caseificio e allevamento, nell'alimentazione delle bovine da latte. I risultati ottenuti indicano che l'aggiunta di quantita' appropriate di siero o scotta alla dieta giornaliera delle bovine permette un complessivo miglioramento delle prestazioni produttive; il siero di latte e la scotta concentrati, inoltre, presentano oggi caratteristiche di conservabilita' che ne consentono l'impiego a lungo termine e presso allevamenti situati anche a notevole distanza dal caseificio di produzione; come tale, il siero di latte e' espressamente disciplinato dall'articolo 4, nonche' al punto 3 dell'allegato II, parte A, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. In particolare, esso e' definito come \"mangime semplice\" che puo' essere destinato allo stato naturale all'alimentazione degli animali ovvero impiegato come materia prima per la preparazione di mangimi composti; il siero puo' essere infatti utilizzato sia direttamente allo stato liquido sia sottoposto ad ulteriori lavorazioni (essiccazione, concentrazione, ultrafiltrazione, osmosi inversa) che ne favoriscono la differenziazione degli impieghi e degli sbocchi sul mercato (industria farmaceutica, cosmetica e chimica); al siero di latte ed alla scotta si applicano inoltre la direttiva Cee 91/357 ed il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, che stabiliscono le categorie di ingredienti che possono essere utilizzati per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per animali, nonche' il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che stabilisce norme sanitarie per la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale, ed il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; per quanto concerne l'utilizzo del siero e della scotta quali ingredienti nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana, si applicano ad essi la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonche' la direttiva Cee 92/46, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di latte; tutti i provvedimenti appena richiamati recano norme specifiche di tutela igienico-sanitaria, cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Tali provvedimenti, considerata la tipologia delle sostanze tassativamente caratterizzate, la loro destinazione, la puntuale regolamentazione tecnica, amministrativa e di controllo, la previsione di specifiche forme di smaltimento e sanzionatorie, costituiscono infatti una disciplina speciale nei confronti di tutte le attivita' di stoccaggio, raccolta, trasporto e trattamento; l'impiego del siero e della scotta di latte nell'alimentazione umana ed animale coincide perfettamente con la principale linea di intervento del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, vale a dire con il fine della prevenzione della formazione dei rifiuti; tale impiego deve essere quindi mantenuto, valorizzato ed incoraggiato, dato che ostacolarlo potrebbe aumentare, anziche' diminuire, la quantita' di rifiuti da smaltire, disperdendo peraltro una risorsa di grande importanza; la menzione del siero e della scotta di latte nell'elenco di cui all'allegato I del decreto ministeriale 5 settembre 1994, sui cosiddetti materiali \"quotati\" ora soppresso, nonche' la genericita' della definizione di rifiuto dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e della deroga di cui al comma 4 dell'articolo 8 del medesimo provvedimento, potrebbero, tuttavia, comportare difformita' interpretative ed applicative, con il rischio che si possa erroneamente giungere da parte dell'autorita' amministrativa di controllo a classificazione come rifiuto il siero e la scotta di latte, vi e' pertanto il pericolo di contestazioni fondate su erronee interpretazioni che porterebbero non solo alla scomparsa dal mercato di prodotti tipici della tradizione casearia italiana, come la ricotta, ma addirittura alla impossibilita' per le aziende di trasformazione del latte di poter continuare a svolgere le proprie attivita'; impegna il Governo: a emanare un proprio provvedimento interpretativo, in virtu' del quale qualunque tipologia di impiego del siero e della scotta di latte nell'alimentazione umana ed animale non coincide con l'azione o la volonta' del \"disfarsi\", posta alla lettera a) del comma 1, articolo 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997 come requisito essenziale per la individuazione dei rifiuti; a emanare una propria direttiva interpretativa, secondo cui le norme di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, alla direttiva comunitaria 91/357/CE, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, alla direttiva 92/46/CE, al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, costituiscono, agli effetti dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, specifiche norme di tutela igienico-sanitaria che disciplinano il siero e la scotta provenienti dalla trasformazione di qualsiasi tipo di latte e che, pertanto, questi ultimi non possono essere considerati rifiuti, con la conseguenza che agli stessi non possono applicarsi le disposizioni del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (7-00319)" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00319 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970915"^^ . "19970915-" . . . "PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO)" . . . "0"^^ . . . "2014-06-06T11:22:36Z"^^ . "7/00319" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00319 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970915" .