RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00318 presentata da CIRIELLI EDMONDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100427
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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00318 presentata da EDMONDO CIRIELLI martedi' 27 aprile 2010, seduta n.312 La IV Commissione, premesso che: le procedure di selezione degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate prevedono, tra gli altri, accertamenti sull'idoneita' psico-fisico-attitudinale con attribuzione del relativo profilo, da svolgersi presso i centri e le commissioni di selezione, previo superamento delle prove scritte; nello specifico, le commissioni mediche esaminatrici, nell'accertare l'idoneita' psico-fisico-attitudinale dei soggetti candidati e delinearne il profilo sanitario, applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' nella direttiva tecnica di cui al decreto del direttore generale della sanita' militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, che fornisce indicazioni riguardo le imperfezioni, infermita' e condizioni somatofunzionali di piu' frequente riscontro o di maggiore rilevanza; sono giudicati idonei agli accertamenti sanitari i concorrenti a cui venga attribuito il profilo sanitario minimo di coefficiente «2» al sistema psichico (PS), alla costituzione (C), all'apparato cardiocircolatorio (AC), all'apparato respiratorio (AR), agli apparati vari (AV), all'apparato locomotore superiore ed inferiore (LS e LI), alla funzione visiva (VS) ed infine alla funzione uditiva (AU); nei casi in cui si verifichi l'attribuzione di coefficiente «3 o 4» ad una sola delle suddette caratteristiche somato-funzionali si pronuncia l'inidoneita' al servizio militare del candidato con immediata esclusione dalle restanti procedure di selezione; nell'elenco delle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali la suddetta direttiva inserisce al codice «209» «gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilita' articolare e di disturbi funzionali» con attribuzione del coefficiente «4» all'apparato locomotore inferiore (LI); tale direttiva appare ancor piu' illogica e discriminante se si considera che il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, operante per il reclutamento dei militari atleti ed istruttori, stabilisce che le affezioni di cui al suddetto codice «209» potranno essere valutate compatibili con l'espletamento del servizio, quale militare atleta o istruttore, se risultano sotto il profilo medico legale di scarsa incidenza e tali da non costituire un rischio per la tutela della loro salute e della collettivita'; ad oggi, numerosi giovani possono essere esclusi dall'arruolamento nelle Forze armate per il fatto di aver subi'to un intervento di ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni; in realta' il notevole incremento della pratica sportiva, sia a livello amatoriale che professionistico, ha dato luogo negli anni ad un proporzionale incremento della traumatologia delle articolazioni; la struttura legamentosa che piu' frequentemente puo' subire traumi, in seguito alla pratica sportiva, e' proprio quella delle ginocchia; in ambito sportivo, le lesioni dei legamenti crociati anteriori (LCA) e posteriori (LCP) sono di frequente riscontro nella pratica delle piu' diffuse discipline sportive quali il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, lo sci ed il tennis; cio' di cui si sta parlando non dovrebbe considerarsi un handicap ne', ancor meno, un'imperfezione o un'infermita' che sia causa di inidoneita' al servizio militare, come disposto nel regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' nella direttiva tecnica di cui al decreto del direttore generale della sanita' militare del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005; la circostanza che i predetti esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa non siano un fattore invalidante e' dimostrato in maniera incontrovertibile dal fatto che, non solo a seguito di intervento chirurgico che si svolge interamente in artroscopia si ha il totale recupero della funzionalita' dell'arto, come testimoniano molti atleti professionisti attualmente protagonisti dello scenario sportivo nazionale ed internazionale, ma anche dal fatto che, qualora non si proceda alla ricostruzione capsulo-legamentosa del legamento, si rischia un'inevitabile limitazione dell'attivita' fisica e lavorativa, impegna il Governo ad adottare iniziative volte a modificare l'elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, recante «Norma in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare» e la direttiva del 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare, elenco B, parte II, cod. 209, affinche' gli esiti di interventi per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni non siano ritenuti causa di esclusione ai fini dell'arruolamento e dell'impiego operativo nelle Forze armate, sempre che essi risultino, sotto il profilo medico legale, di scarsa incidenza e comunque tali da non costituire, ai fini dell'impiego operativo, un rischio per la tutela della salute dell'interessato e della collettivita'. (7-00318) «Cirielli».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00318 presentata da CIRIELLI EDMONDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100427
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
GIDONI FRANCO (LEGA NORD PADANIA)
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7/00318
CIRIELLI EDMONDO (POPOLO DELLA LIBERTA')