. "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE" . "CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD)" . "2014-05-14T20:42:54Z"^^ . . "LODOLO D'ORIA VITTORIO GIOVANNI (FORZA ITALIA)" . "La XII Commissione, constatato che il decreto del Ministro della sanita' del 14 settembre 1994 recante \"requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni del porto di fucile per uso di caccia e il porto d'armi per difesa personale\" contiene una serie molto ampia di improprieta' tra le quali per esempio il requisito \"che i sordi sentano\" che hanno comportato e comportano gravi difficolta' applicative; sottolineato in particolare che il decreto predetto e' criticabile per i seguenti aspetti specifici: a) prevede i medesimi requisiti psicofisici sia per il rilascio che per il rinnovo non tenendo conto, come viene fatto per le altre certificazioni sanitarie, compresa la patente di guida, che l'esperienza del soggetto gia' detentore di porto d'armi comporta una capacita' specifica dovuta anche solo alla ripetizione meccanica dell'atto; b) l'articolo 1 per idoneita' al porto d'armi per la caccia ed il tiro a volo, prevede visus complessivo non inferiore a 10/10 con acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, ma ammette la deroga per i monocoli (acutezza visiva di almeno 8/10); si escludono in questo modo i sub-vedenti (con acutezza visiva nell'occhio che vede di meno che va dalla sola distinzione ombra-luce sino a 2/10); c) lo stesso articolo prevede inoltre che in caso di anacusia l'idoneita' viene limitata alla caccia in appostamento escludendo ad esempio l'attivita' di tiro a segno, ove spesso i campioni mondiali sono proprio ipoacusici; d) nuovamente l'articolo 1 richiede senso cromatico normale alle tavole di Isihira, che non e' previsto ne' per la patente di guida ne' per quella nautica, per le quali e' sufficiente la distinzione dei soli colori fondamentali; e) l'articolo 1 prevede infine l'assenza di alterazioni neurologiche che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio (statico o dinamico) anche per il tiro a volo, pregiudicando cosi' il rilascio del porto d'armi ai paraplegici, senza tener conto che per essi esistono persino i campionati e le Olimpiadi; f) all'articolo 2 per la difesa personale e' previsto visus naturale di 5/10 per ciascun occhio, non si comprende cosa significhi la possibilita' di 10/10 complessivi di visus corretto con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno, non essendoci differenza tra le due affermazioni; g) nell'articolo 2 inoltre viene definito che \"per correzione si intende la correzione totale\"; non si comprende che cosa si intenda per tale definizione tenuto conto che dal lato medico e' il differenziale tra le due lenti che e' importante in quanto puo' provocare fenomeni di affaticamento dell'occhio; h) l'articolo 2 prevede senso cromatico normale alle tavole di Ishihara, per il quale valgono le medesime considerazioni gia' espresse dall'articolo 1; i) il medesimo articolo recita che in caso di anacusia (= sordita') la soglia auditiva naturale non deve essere comunque inferiore a 60 dB quando e' palese che se c'e' anacusia non puo' esserci soglia; l) l'articolo 2 infine prevede che l'idoneita' alla difesa personale non possa essere rilasciata ai soggetti che negli ultimi due anni hanno sofferto di crisi comiziali, mentre non si comprende perche' tale limitazione non sia prevista per l'uso caccia; m) l'articolo 3 prevede la trasmissione diretta del giudizio da parte della USL all'autorita' di pubblica sicurezza presso la quale e' stata inoltrata la domanda di autorizzazione mentre nella realta' il soggetto in genere effettua prima la visita medica e solo successivamente inoltra domanda e pertanto questa prassi provoca solo disguidi presso i commissariati di polizia; n) l'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione per i ricorsi avverso un giudizio negativo composta da almeno 3 medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni e che tale commissione e' di difficile nomina poiche' presso le UUSSLL non e' prevista tale figura professionale, a meno che la USL sia sede di un ospedale dotato di sala autoptica e pertanto nella maggior parte dei casi la USL sara' costretta ad avvalersi di convenzioni con altri enti; impegna il Governo ad emanare in tempi brevi un nuovo decreto che corregga in modo sostanziale il citato decreto ministeriale 14 settembre 1994 al fine di eliminare gli inconvenienti e le incongruita' esemplificati in premessa e secondo le seguenti linee: 1) distinguere i requisiti minimi previsti per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia da quelli per uso tiro a volo e difesa personale; 2) distinzione dei requisiti minimi tra rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi rendendo piu' rigorosi quelli per il rilascio; 3) razionalizzazione dei requisiti uditivi; 4) distinzione in senso riduttivo dei requisiti minimi per la detenzione di armi ad uso di collezionismo o per la vendita; 5) semplificazione delle modalita' operative per accertare i requisiti psicofisici; 6) disciplina piu' razionale delle modalita' dei ricorsi avverso l'eventuale giudizio negativo in ordine ai requisiti psicofisici per l'autorizzazione al porto d'armi. (7-00232)" . "0"^^ . . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00232 presentata da LODOLO D'ORIA VITTORIO GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19950223" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00232 presentata da LODOLO D'ORIA VITTORIO GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19950223"^^ . . "19950223-" . . . . "7/00232" .