"2015-04-28T21:53:30Z"^^ . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00207 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 12/06/2007"^^ . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00207 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 12/06/2007" . . "20070612" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE" . "20070612" . . "0"^^ . "Camera dei Deputati" . . "Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00207 presentata da MARCO LION martedì 12 giugno 2007 nella seduta n.168 La XIII Commissione, premesso che: la lettera g) , del comma 1120, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007), prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia». In tal senso è disposta la soppressione del diritto alla emissione dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata, per il teleriscaldamento; per quanto riguarda il comparto agricolo, tale norma soppressiva rappresenta secondo il sottoscrittore del presente atto una gratuita quanto inaspettata e grottesca penalizzazione, che al momento sta comportando gravi ripercussioni ed incertezze nei confronti degli agricoltori che gestiscono strutture attinenti al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre; gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre corrispondono alla definizione e sono conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2005, sulle direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; in relazione al soppresso articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è intervenuto l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE», che nel merito prevede che «I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006; b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008; c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006; si deve evidenziare che per quanto riguarda il teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, il citato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2007, rende assolutamente non attuabili i progetti di tale ambito agricolo poiché i tempi sono assolutamente non congrui con le tempistiche di realizzazione e non tengono conto dei ritardi accumulati sia a causa delle lungaggini connesse all'approvazione delle confacenti norme legislative, sia a causa della mancata pubblicazione dei documenti previsti dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale 24 ottobre 2005, relativamente alle procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al gestore della rete ed alla relativa documentazione tecnica per il riconoscimento di cogenerazione e teleriscaldamento; in particolare, l'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 aveva previsto che in «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della rete adottasse e sottoponesse all'approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni adesso assegnate dal decreto». Ad oggi non sono state ottemperate le scadenze da parte dei due ministeri, relative alla pubblicazione delle procedure tecniche di qualifica e rilascio dei certificati verdi per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, né sono state emanate le procedure per la gestione e l'emissione dei certificati verdi per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento; questa vacanza di regolamentazione ha conseguenze sui soggetti attuatori dei progetti di impianti di teleriscaldamento destinato ad ambienti agricoli o serre, anche laddove questi rientrino nelle limitazioni temporali delle scadenze previste dal citato comma 1, articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; stante l'attuale quadro di riferimento, nessun nuovo impianto può essere realizzato, soprattutto a causa delle tempistiche progettuali relative a questa categoria di impianti, che risultano essere assai complesse e necessitano di adeguate concertazioni fra i soggetti attuatori e gli enti preposti alle autorizzazioni; secondo il sottoscrittore del presente atto la restrizione operante per il teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre è assolutamente discriminatoria, infatti essa non si esplica per gli altri impianti già da tempo programmati e di proprietà di soggetti industriali e di ex multiutility , i quali possono beneficiare a pieno delle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007, vanificando in tal modo il carattere programmatico della Direttiva 2004/8/CE, che, chiaramente, prevede che i regimi di sostegno siano previsti per la promozione e non per il consolidamento. A tal fine il primo considerando della medesima direttiva indica chiaramente che «Attualmente nella Comunità il potenziale per l'uso della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. ... È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell'energia»; si conviene che il teleriscaldamento, segnatamente quello dedicato agli ambienti a destinazione agricola, non dovrebbe essere incentivato con i meno remunerativi Titoli di Efficienza Energetica (i così detti certificati «bianchi» derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), in quanto non disciplinabile come pura efficienza energetica o risparmio energetico, poiché rappresenta la forma di cogenerazione in assoluto più difficile da realizzarsi e, pertanto, deve essere tenuta distinta e diversamente incentivata, poiché i più premianti certificati «verdi» sono previsti anche nel ventiseiesimo considerando della stessa Direttiva 2004/8/CE; le ingiustificate penalità generate dalle disposizioni di cui si discute sono, per il sottoscrittore del presente atto, in evidente contrasto con i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento (a tal proposito si ricorda anche il considerando numero 30 della medesima Direttiva 2004/8/CE, «sulla necessità di un contesto economico e amministrativo stabile ... evitando frequenti cambiamenti nelle procedure amministrative»), in modo particolare per gli operatori del comparto agricolo per i quali il termine del 31 dicembre 2008 per l'entrata in esercizio prevista dal decreto legislativo n. 20/2007, articolo 14, è assolutamente troppo breve, mentre l'ottenimento delle autorizzazioni, allo scopo previsto alla data del 31 dicembre 2006, risulta retrodatato rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 20/07; le vigenti incertezze relative alle misure di sostegno per il teleriscaldamento di ambienti agricoli e serre, pure in caso di applicazione dei certificati bianchi, non permettono di avere rassicurazioni certe in merito al regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, in particolare per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, articolo 6, del decreto legislativo n. 20/07, in quanto, pur riconoscendo la «specificità dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola», non offre elementi concreti, soprattutto per ciò che attiene all'emanazione del necessario decreto di attuazione delle norme, per il quale sono previsti sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007; per quanto riguarda i certificati «bianchi», va segnalato che trattasi di titoli che incentivano, con uguale intensità agevolativa, una molteplicità di interventi che ricadono nell'efficienza energetica e nel risparmio energetico, ed hanno ambiti di applicazione che per diversità tecnologiche e disparità gestionali li rendono inconciliabili e, ad ogni modo, poco efficaci per il teleriscaldamento di rilevanza agricola; si evidenzia, infine, come dall'applicazione dei certificati verdi in favore del teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché essi sono a carico del sistema elettrico per l'efficienza del sistema stesso e, peraltro ampiamente assorbibili e proporzionati ai criteri di promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, come prevista dal citato decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, impegna il Governo: ad intraprendere ogni possibile iniziativa volta a ripristinare e sostenere il diritto alla emissione dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nello specifico settore del teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre; in particolare, tramite l'adozione di eventuali iniziative normative, a prevedere che: a) il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resti confermato in otto anni; b) per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre: 1) il periodo di diritto ai certificati verdi sia di dodici anni; 2) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta di certificati verdi, il gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. ritiri la differenza tra i certificati verdi in corso di validità e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente; 3) la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sia prorogata al 31 dicembre 2012 e che la data relativa alla corrispondente autorizzazione sia prorogata al 31 dicembre 2008; 4) non si applichi la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. (7-00207) «Lion»." . "7/00207" . "LION MARCO (VERDI)" . . .