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        dc:contributor          "CENTEMERO GIULIO (LEGA - SALVINI PREMIER)" , "TABACCI BRUNO (MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO)" , "FREGOLENT SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO)" ;
        dc:creator              "PASTORINO LUCA (LIBERI E UGUALI)" ;
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        dc:description          "Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00205 presentato da PASTORINO Luca testo presentato Giovedì 7 marzo 2019 modificato Mercoledì 13 marzo 2019, seduta n. 141  La VI Commissione, premesso che: l'Arbitro bancario finanziario (Abf) istituito dall'articolo 128- bis del Testo unico bancario, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche/finanziarie su contratti, operazioni e servizi, alternativo al processo giurisdizionale italiano; i collegi dell'Abf sono costituiti da avvocati, professori, commercialisti e professionisti del settore e le decisioni non sono vincolanti ma, se non rispettate, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica, con conseguente danno per l'istituto inadempiente. Di fatto il 99 per cento degli istituti rispetta le decisioni dell'Abf; l'Arbitro fornisce, rispetto alla giustizia ordinaria, un'alternativa incomparabilmente conveniente per costi e tempistiche, al contempo estremamente specializzata in senso tecnico nella materia bancaria e finanziaria. L'accesso all'Arbitro è agevole, poiché avviene tramite portale informatico, è azionabile in prima persona da qualsiasi consumatore o operatore delegato e risulta molto economico richiedendo un semplice versamento di venti euro per ciascun ricorso; fin da subito, il ricorso all'Abf è stato caratterizzato da una forte affluenza: solo nel 2017 i nuovi ricorsi sono stati più di 30.000, con un aumento del 42 per cento sul 2016. Questo risultato rappresenta un chiaro e diffuso apprezzamento per la capacità di fornire una soluzione rapida ed efficiente; con la delibera del 29 luglio 2008, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento; la Banca d'Italia ha recentemente messo in consultazione una proposta di modifica della delibera del Cicr n. 275 del 29 luglio 2008 e di revisione della disciplina del sistema stragiudiziale delle controversie dell'Arbitro bancario finanziario, contenuta nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009. La modifica è volta a garantire il pieno allineamento della normativa sull'Abf alle previsioni della direttiva 2013/11/UE (direttiva «ADR»), e a introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all'Arbitro; pur esprimendo apprezzamento per le misure proposte, che consentiranno all'Arbitro di disporre di strumenti per una più rapida definizione del contenzioso, di rafforzare il ruolo del Collegio di coordinamento e di migliorare la propria organizzazione interna, desta preoccupazione la disposizione volta a prevedere che non possano essere sottoposte all'arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; com'è noto, la disciplina attuale consente all'Arbitro di definire controversie relative a operazioni o comportamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2009; si tratterebbe quindi di ridurre tale termine da dieci a cinque anni, privando i cittadini dell'unico strumento per vedersi riconosciuto il danno subito in modo efficace e veloce, con notevoli risparmi di tempi e costi per la giustizia ordinaria; come chiarito dal sottosegretario Villarosa, nella risposta alle interrogazioni 5-01485 Pastorino e 5-01520 Centemero, l'eventuale modifica alle disposizioni dell'Abf in tema di competenza temporale dell'Arbitro non avrebbe alcun impatto sui procedimenti pendenti riguardanti fatti inerenti al periodo 2009-2014, i quali proseguirebbero innanzi all'Abf in base alle regole vigenti al tempo della proposizione del ricorso; ciononostante, non appaiono chiare le motivazioni che indurrebbero a ridurre il termine di prescrizione da dieci a cinque anni, mentre appare doveroso assicurare la massima tutela ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio, impegna il Governo ad adottare le iniziative di competenza, anche in considerazione del ruolo del CICR affinché si individuino soluzioni che consentano la piena tutela dei risparmiatori anche per l'ambito di competenza dell'Arbitro bancario finanziario, evitando di configurare ingiustificate disparità di trattamento, in sintonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di prescrizione. (7-00205) « Pastorino , Centemero , Fregolent , Tabacci »." ;
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