RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00035 presentata da CIRIELLI EDMONDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080728

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00035 presentata da EDMONDO CIRIELLI lunedi' 28 luglio 2008, seduta n.043 La IV Commissione, premesso che: le Scuole Militari sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti percorsi formativi di liceo classico, scientifico e scientifico europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni (ovvero dal I liceo per il classico e dal III per lo scientifico), con lo scopo di prepararli per l'accesso alle Accademie Militari; dopo la seconda guerra mondiale la tradizione delle Scuole militari si e' sviluppata con la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e con l'ex Collegio militare Francesco Morosini di Venezia (ora Scuola militare); in anni recenti, e' stata riaperta la Scuola Militare Teulie' di Milano e la Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze; l'ordinamento delle Scuole militari e' retto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 il quale reca, tra l'altro, le disposizioni fondamentali riguardanti i corsi di studio, i titoli per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai collegi, le relative graduatorie e i criteri di valutazione degli iscritti; in particolare, l'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce il principio secondo il quale gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturita' classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della meta' dei posti messi a concorso; andrebbe considerata l'opportunita' di rivedere la citata normativa in considerazione delle profonde modifiche che nel corso degli ultimi anni sono intervenute nel settore della difesa con particolare riferimento al nuovo «Modello Professionale» delle Forze armate basato totalmente sul reclutamento di volontari e su alti livelli di efficienza, preparazione e professionalita' di tutte le qualifiche funzionali; rispetto al passato, va, inoltre, rilevato, che lo scenario mondiale e' profondamente mutato, richiedendo, da un lato, piu' puntuali ed articolate azioni di contrasto della criminalita' e, dall'altro lato, professionalita' militari altamente addestrate e specializzate per la lotta alla criminalita' organizzata che opera su scala transnazionale e per la partecipazione a missioni internazionali; in questo nuovo contesto le Scuole militari assolvono una preziosa funzione di formazione dei giovani che intendono intraprendere la carriera militare fornendo loro, oltre ad una eccellente preparazione culturale di carattere generale, anche un patrimonio di conoscenze militari, tecniche, linguistiche ed operative fondamentali per l'adempimento di successivi incarichi militari; appare, quindi, necessario valorizzare pienamente l'eccellenza di questa iniziale preparazione militare ed assicurare, anche da un punto di vista normativo, che i diplomati presso le Scuole militari che intendano intraprendere la carriera militare proseguano i propri studi presso le Accademie militari; appare, infine, opportuno che l'impegno, anche economico, sostenuto dall'Amministrazione della difesa nelle Scuole militari non venga disperso ed occorre, quindi, favorire, anche per questo motivo, che i diplomati presso le Scuole militari proseguano gli studi e la preparazione militare frequentando i corsi delle Accademie militari; nei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi delle Accademie militari la riserva di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari prevista dal richiamato articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 non sempre e' presente o, comunque, e' presente in misura insufficiente rispetto al numero delle domande provenienti da concorrenti diplomati presso le citate Scuole; il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, recante «Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza», al capo II, concernente i Concorsi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia della guardia di finanza, stabilisce che per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai citati corsi occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali, senza prevedere riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari, impegna il Governo 1) ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinche', fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, sia assicurata la riserva di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari, prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956, secondo la seguente ripartizione: a) presso l'Accademia militare dell'esercito e dell'Arma dei carabinieri, il 35 per cento dei posti messi a concorso e' riservata ai diplomati presso i Collegi militari dell'esercito e il 15 per cento in favore dei diplomati presso le altre Scuole militari; b) presso l'Accademia militare dell'aeronautica e l'Accademia militare della marina il 35 per cento dei posti messi a concorso e' riservata ai diplomati presso le rispettive Scuole militari e il 15 per cento dei posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'esercito; c) presso l'Accademia della guardia di finanza, il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservata ai diplomati presso le Scuole militari; 2) a valutare l'opportunita' di assumere iniziative volte a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, una piu' ampia valorizzazione della formazione fornita dalle Scuole militari; 3) a modificare il ciclo formativo delle scuole militari in considerazione della loro funzione di bacino prioritario per la formazione dei futuri ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. (7-00035) «Cirielli, Fava, Cicu».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 
CICU SALVATORE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) 
ROSSI LUCIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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CIRIELLI EDMONDO (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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