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        dc:contributor          "PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.)" , "ALEMANNO GIOVANNI (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO)" , "DI MUCCIO PIETRO (FORZA ITALIA)" , "CAVERI LUCIANO EMILIO (MISTO)" , "GUERRA MAURO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" , "BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (PROG.FEDER.)" , "LEONARDELLI LUCIO (FORZA ITALIA)" , "NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.)" , "PETRINI PIERLUIGI (MISTO)" , "RIVERA GIOVANNI (MISTO)" , "GUERZONI LUCIANO (PROG.FEDER.)" , "MASELLI DOMENICO (PROG.FEDER.)" , "GIACOVAZZO GIUSEPPE (PART.POP.ITAL.)" , "PAGGINI ROBERTO (MISTO)" ;
        dc:creator              "BONINO EMMA (FORZA ITALIA)" ;
        dc:date                 "19940720-19940720" ;
        dc:description          "La Camera, rilevato che la pena di morte e' oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunita' internazionale su 181 (116 per reati ordinari e 16 per reati eccezionali) ed e' ancora applicata in 96 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica; numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (minore eta' o malattie mentali); la comunita' internazionale e' minacciata da violazioni delle piu' elementari norme del diritto internazionale umanitario, quali i crimini di guerra e contro l'umanita', nonche' da aggressioni territoriali e terrorismo; la gravita' di tali violazioni nel territorio della ex-Jugoslavia, l'epurazione etnica, la violenza sistematica sulle donne, le stragi di civili sono realta' quotidiana; in alcuni paesi e situazioni, la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giuridiche e processuali, specialmente in caso di colpi di Stato e di guerre civili; in tali situazioni, l'applicazione della pena di morte e' la fulminea e piu' probabile conseguenza del processo, in quanto pena esemplare ed immediata, e che spesso essa assume connotati di vero e proprio sterminio, poiche' condanne a morte vengono eseguite nei confronti di individui rei di appartenere ad un medesimo gruppo, partito o fazione, o accusati solo di complicita' morale; i colpi di Stato e le guerre civili spesso coinvolgono Stati limitrofi e si ripercuotono sul difficile equilibrio delle alleanze e dei sistemi di difesa a livello universale e regionale; le guerre civili rappresentano una minaccia alla sicurezza mondiale e rientrano nelle competenze del Consiglio di sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; occorre l'istituzione di un tribunale penale internazionale per dissuadere o punire i responsabili di tali atrocita', subordinando il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati al rispetto della dignita' e dei diritti umani; il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona, in ogni ordinamento giuridico, con particolare riferimento a quegli Stati che abbiano in corso la revisione della loro Costituzione; la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che \"nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, puo' disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi\"; lo statuto del tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quale esclude in ogni caso la pena di morte; e' in corso una campagna internazionale denominata \"Nessuno tocchi Caino\", condotta da cittadini e da parlamentari per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, a cui hanno aderito premi Nobel, personalita' della scienza, della cultura, numerose citta', province e regioni italiane e rappresentanti di tutte le religioni e di parlamenti di diversi paesi; una tappa di questa campagna e' stata la marcia di Pasqua che si e' svolta a Roma, il 3 aprile scorso, che aveva per obiettivi la moratoria delle esecuzioni capitali e la costituzione del tribunale penale internazionale per i crimini contro l'umanita'; la prossima tappa, con gli stessi obiettivi, e' riferita all'assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre 1994, in occasione della quale si stanno preparando iniziative parlamentari e una mobilitazione internazionale; impegna il Governo a fare propria la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, puo' disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi; a sostenere e a promuovere presso la 49^ sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite l'stituzione del tribunale internazionale permanente sui crimini contro l'umanita'; a perseguire nell'immediato l'obiettivo giuridico, politico e morale della moratoria delle esecuzioni in caso di colpi di stato, di guerre civili o altre situazioni analoghe; ad adoperarsi affinche', ove il Consiglio di sicurezza riconosca che situazioni create da colpi di stato o da guerre civili costituiscano una minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale, si ricorra, oltre che a tutti i mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, anche alla moratoria delle esecuzioni capitali; a chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre del 1994, di un punto relativo alla questione della pena di morte; ad adoperarsi affinche' sia posta in discussione una proposta di risoluzione che si ispiri ai seguenti princi'pi: a) il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria, anche se emessa nel rispetto della legge e della procedura, va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali e come diritto umano nell'ordinamento internazionale; b) e' necessario stabilire subito una moratoria delle esecuzioni anche gia' decretate, affinche' il principio dell'indisponibilita' allo Stato della vita di ogni uomo si affermi ovunque nel mondo entro l'anno 2000; c) lo statuto del tribunale penale internazionale escluda la previsione della pena di morte per qualsiasi reato, cosi' come sancito nello statuto del tribunale ad hoc sulla ex-Jugoslavia; d) l'opportunita' di attivare la procedura di contenzioso internazionale, ex articolo 41 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nei confronti degli Stati contraenti che applicano la pena di morte in violazione dei limiti previsti dall'articolo 6 del Patto (estrema gravita' del crimine commesso, inapplicabilita' nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne in stato di gravidanza) nonche' dei malati di mente; e) l'opportunita' di formulare sistematicamente obiezioni alle riserve che gli Stati, nel ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici, oppongono alle limitazioni nell'uso della pena di morte previste dal Patto stesso, confermando con questa prassi l'evoluzione del diritto internazionale a sancire la nullita' delle riserve agli accordi sui diritti umani\". (6-00001)." ;
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