INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08715 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010117

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Al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: la motoslitta rappresenta un mezzo di trasporto utilizzato in particolari condizioni e per agevolare il trasporto di persone e cose in ambienti innevati. In alcune realta', anche del nostro Paese, con queste vengono effettuati trasporti altrimenti impossibili vista la conformazione del territorio; non risulta che nel nostro Paese vi sia sufficiente chiarezza sulla qualificazione delle motoslitte quali "veicoli". Ai sensi dell'articolo 46 del Codice della strada motoslitte e gatti delle nevi non sarebbero qualificabili quali "veicoli"; all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta in Trentino, l'uso di detti mezzi verrebbe disciplinato da apposito articolo 5.1.21 (norma speciale). Ne deriverebbe che l'utilizzo di motoslitte o gatti delle nevi al di fuori delle piste e delle aree innevate adibite allo sci e' vietato, salvo permessi rilasciati dal Direttore del Parco, previo assenso dei proprietari, per necessita' di studio, ricerca, servizio del Parco, nonche' dal Sindaco per esigenze della pubblica Amministrazione. Non rientrerebbero dunque tra le dette esigenze l'esercizio di uso civico; motoslitte e gatti delle nevi non sembrano rientrare in alcuna delle categorie di veicoli individuate negli articoli da 52 a 58 del Codice della strada, potrebbero invece rientrare nella categoria dei "veicoli con caratteristiche atipiche". Il decreto ministeriale, cui fa riferimento detta disposizione, che dovrebbe stabilire la categoria di veicoli a cui i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione, non sarebbe pero' stato emanato; la circolare ministeriale n. 48/70, non piu' attuale ma comunque interessante sotto il profilo interpretativo e quale manifestazione di un orientamento individua i trasporti speciali con veicoli a motore atti alla circolazione fuori strada, quali motoslitte, veicoli cingolati, ... tale circolare stabiliva che in alcuni casi tali veicoli possono essere utilizzati soltanto per il transito fuori strada o per la circolazione su strade chiuse al traffico e pertanto non ricadrebbero sotto la disciplina del Codice della strada. Discenderebbe da cio' dunque che le motoslitte non sarebbero classificabili quali "veicoli" ex articolo 46 del Codice della strada, poiche' non circolano sulle strade, se non per attraversamento occasionale delle stesse -: se non ritenga opportuno, vista l'evidente lacuna normativa, intervenire con idoneo strumento legislativo o regolamentare per rendere chiaro ai cittadini ed enti la possibilita' di utilizzo di motoslitte per la circolazione su strade chiuse al traffico; se non ritenga necessario stabilire con chiarezza quali sono gli ambiti e le possibilita' di utilizzo delle motoslitte in territori innevati all'interno dei Parchi naturali; se non ritenga opportuno rendere esplicito se, in base alla normativa vigente se esistente, le motoslitte siano qualificabili quali "veicoli" o come piuttosto vadano classificati e in caso di assenza di una normativa in vigore, quali siano le iniziative legislative che ritenga opportuno assumere e in che direzione esse andrebbero. (5-08715)
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