. . "TREU TIZIANO (MISTO)" . "ZAGATTI ALFREDO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08485 presentata da BOLOGNESI MARIDA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20001110"^^ . . . "SCANTAMBURLO DINO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" . . . "COSSUTTA MAURA (COMUNISTA)" . . . . "ALBANESE ARGIA VALERIA (I DEMOCRATICI - L'ULIVO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08485 presentata da BOLOGNESI MARIDA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20001110" . "GIANNOTTI VASCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . . . . "SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" . "2014-06-06T11:18:35Z"^^ . . "Al Ministro per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: l'istituto delle adozioni vede riaffermati diritti primari dei minori di crescere e svilupparsi in una famiglia e che tale processo richiede il coinvolgimento e l'impegno di tutte le strutture preposte al settore specifico nonche' di quelle preordinate allo svolgimento di compiti di assistenza di carattere sanitario, psicologico, materiale ed economica nei confronti di soggetti gia' deboli, quali i minori nell'ambito di un intervento solidaristico complessivo che deve qualificare l'azione dello Stato nel sociale; al fine di garantire i diritti dei bambini e prestare loro ed alle famiglie adottive idonea assistenza, il 31 ottobre 2000 e' stato pubblicato l'Albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale previsto dalla legge n. 476 del 1998, legge che ha radicalmente modificato la pratica delle adozioni internazionali ed ha rappresentato un significativo progresso, ponendo fine alla pratica del cosiddetto \"fai da te\" a volte esercitato in maniera arbitraria e lesiva dei diritti dei bambini e che la legge n. 476 del 1998 e' stato frutto di un lungo e laborioso lavoro parlamentare che, innovando la precedente legge n. 184 del 1983, ha finalmente recepito la Convenzione dell'Aja, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile; la Commissione per le Adozioni Internazionali, istituita presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, ha ricevuto 84 domande di autorizzazione, di cui 30 provenienti da enti gia' autorizzati in base alla legge n. 184 del 1983 e 54 presentate da parte di enti operanti, anche se non autorizzati, non prevedendo la normativa precedente, obbligo di autorizzazione e che la stessa Commissione ha provveduto ad autorizzare un numero complessivo pari a 45 associazioni, di cui 27 enti gia' in possesso dell'autorizzazione e 18 tra quelli operanti nei fatti; dei 45 enti solo 3 sono stati autorizzati ad operare sull'intero territorio nazionale; la legge n. 476 del 1998 all'articolo 39 comma 4 prevede che \"(la Commissione) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale\" mentre il successivo regolamento n. 492 del 1o dicembre 1999 all'articolo 9 comma 2 lettera b), prevede la possibilita' da parte della Commissione di limitare le autorizzazioni agli enti ad operare in una o piu' regioni sul territorio italiano; la scelta da parte delle coppie di genitori aspiranti all'adozione dell'associazione alla quale rivolgersi e' fatto intimo e personale, oltre che basato sull'assoluta fiducia che i genitori adottanti nutrono nei confronti dell'associazione di riferimento e coinvolge anche forme di assistenza da parte delle associazioni di carattere morale e psicologico sia nei confronti dei minori che dei genitori adottivi; l'associazione Arcobaleno, con sede a Padova, presta assistenza nel campo dell'adozione internazionale dal 1993, prevalentemente con la Russia, Paese con il quale ha curato decine di pratiche adottive; la competenza e professionalita' dimostrate sul campo sono state piu' volte segnalate dall'Ambasciata italiana a Mosca, sia alla Commissione per le adozioni internazionali sia, precedentemente, in occasione della richiesta di riconoscimento quale ente morale, sia nell'ambito della pratica istituita ai sensi della legge n. 184 del 1983, rispettivamente con lettere del 10 giugno 1998 e 28 gennaio 1999; non risulta che alcuna delle adozioni curate dall'Associazione Arcobaleno abbia mai incontrato problemi dal punto di vista dell'accoglienza o inserimento dei bambini nelle famiglie ne che risulta che vi sia stata mai alcun tipo di lamentela, lagnanza o mancata assistenza dell'associazione ai genitori adottanti, assistiti dalla stessa associazione; l'associazione Arcobaleno fornisce alle famiglie che ne fanno richiesta informazioni ampie e dettagliate circa i contesti normativi che regolano l'adozione internazionale sia in Italia che nei Paesi dove essa opera, offrendo assistenza prima, durante ed a conclusione dell'iter adottivo ed ha sempre dimostrato di non aver pregiudizi ne' di razza ne' di religione o altro; la Commissione per l'Adozione Internazionale, ha inviato all'Ambasciata d'Italia a Mosca il 4 settembre 2000, e pervenuta in data 21 settembre, richiesta di informazioni sui corrispondenti in loco di un primo elenco di 11 associazioni, che si occupano di adozione internazionale; una seconda richiesta della predetta Commissione, relativamente ad un numero pari a 14 associazioni, e' stata inviata in data 19 settembre 2000, ed e' pervenuta negli Uffici dell'Ambasciata il 6 ottobre 2000; l'Ambasciata d'Italia a Mosca ha risposto via posta in data 20 ottobre 2000 e via fax in data 23 ottobre, inviando una nota sulle associazioni con valutazioni circostanziate sui corrispondenti in loco e sul lavoro da essi svolto, fornendo un parere sull'affidabilita' dei referenti delle associazioni di preferenza, con la valutazione di \"ottimo\" ad otto Associazioni, tra le quali l'Arcobaleno; la Commissione ha ritenuto di autorizzare 11 associazioni italiane a svolgere pratiche nel campo dell'adozione di minori sul territorio della Federazione russa; l'Ambasciata d'Italia a Mosca aveva espresso la valutazioni di ottimo, anche per altre associazioni che da tempo operano nella federazione russa e che, analogamente al caso dell'Associazione \"Arcobaleno\", sono state escluse senza alcuna ragione evidente -: in base a quali criteri la Commissione per l'Adozione Internazionale, istituita presso il Dipartimento Affari Sociali, ha operato la prima compilazione dell'Albo degli Enti autorizzati, visto che la legge n. 476 del 1998 non indica esplicitamente principi e criteri direttivi e non prevede, comunque, regole attraverso le quali procedere ad un'eventuale esclusione, raccomandando semmai l'omogenea diffusione delle associazioni su tutto il territorio nazionale la capacita' da parte delle associazioni di prestare assistenza alle famiglie; quali motivi abbiano determinato l'esclusione dall'Albo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31 ottobre 2000, di ben 35 associazioni su 84 che avevano presentato domanda alla Commissione per le Adozioni Internazionale, alcune delle quali con una consolidata e referenziata esperienza di lavoro; per quali motivi la \"possibilita'\" di limitare l'intervento di alcune associazioni prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento n. 492 del 1 dicembre 1999, sia stata assunta quale criterio generale e non quale opportunita' eventuale, magari da convenire con gli stessi enti; se non si ritenga lesivo delle liberta' personali delle coppie impedire loro di rivolgersi ad un ente di propria fiducia, anche se operante in Regione diversa da quella di residenza, tenendo conto che la eccessiva contrazione dell'offerta di servizi adeguati da parte di personale qualificato determinera' una sensibile riduzione del complesso delle capacita' di fornire risposte idonee a quanti - minori e non - potrebbero vedere riconosciuta la loro aspirazione ad una nuova e piu' serena realta' familiare; per quale motivo non sia stato rispettato il criterio dell'\"omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale\", visto che su 45 associazioni, solo 15 possono operare in alcune regioni del sud d'Italia e solo 3 a livello nazionale; quali siano i criteri che hanno determinato l'esclusione dell'Associazione Arcobaleno, da anni operante sul territorio della Federazione russa, dall'elenco degli enti autorizzati, cosi' come risulta da Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2000, e se non possano essere considerati criteri di riferimento l'esperienza ed il rapporto consolidato con le autorita' straniere e con le Ambasciate d'Italia all'estero; quali criteri abbiano ispirato la scelta operata dalla Commissione di vincolare l'attivita' di alcune associazioni a regioni indicate dalla Commissione stessa, limitandone il campo di azione, visto che la legge n. 476 del 1998 non stabilisce criteri definiti di questo tipo; quali siano motivi che hanno limitato il territorio italiano d'intervento dell'associazione International Adoption - Associazione per la famiglia laddove ad esempio in Toscana, da dove risulta oggi esclusa, la stessa associazione era in procinto di aprire una propria sede di cui gia' aveva individuato i locali, in grado di ospitare l'attivita' di volontariato delle molte famiglie socie della stessa; per quale motivo la Commissione per le Adozioni Internazionali ha ritenuto di acquisire informazioni sui corrispondenti in loco delle associazioni italiane operanti sul territorio della Federazione russa solo nei primi giorni di settembre, poco tempo prima della pubblicazione dell'Albo degli Enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche relative all'adozione internazionale, avvenuta il 31 ottobre; per quale motivo si sia ritenuto di non tenere conto delle indicazioni fornite dall'Ambasciata d'Italia a Mosca inserendo nell'Albo degli enti autorizzati solo tre delle 8 associazioni sulle quali la stessa aveva espresso ottime referenze anche ignorando le indicazioni della legge della Federazione russa, ed in particolare della delibera del governo della Federazione russa n. 268 del 28 marzo 2000 che all'articolo 2 vieta la possibilita' di operare sul territorio russo a quelle associazioni che non siano costituite da almeno 5 anni, la Commissione per le Adozioni Internazionali ha reso idonee ben 5 associazioni (denominate Crescere Insieme - Associazione per le Adozioni Internazionali, Cuore, Nucleo Assistenza Adozione e Affido Onlus, Nuova Associazione dei Genitori Insieme per l'adozione, S.O.S. bambino International Adoption) che non possiedono tale requisito sulle 11 autorizzate, e se questo non significhi una scarsa attenzione alle leggi degli altri Paesi, vanificando cosi' un principio fondamentale della Convenzione dell'Aja, rendendo inoltre, quasi impossibile per gli aspiranti genitori adottivi italiani di avviare pratiche adottive con questo Paese; se non ritenga, visto che la meta' degli enti per i quali la Commissione ha rilasciato autorizzazione ad operare sul territorio russo sono, in realta', impossibilitate a svolgere pratiche adottive perche la legge di quel Paese non glielo consente, che questo fatto non costituisca di per se motivo di un immediato riesame da parte della Commissione stessa quanto meno relativamente agli enti chiamati a svolgere la loro attivita' di assistenza in Russia, tenuto conto delle particolari condizioni di disagio economico, sociale e sanitario in cui versano migliaia di bambini di quel paese che potrebbero trovare accoglienza presso una famiglia, avvalendosi anche dell'assistenza socio-sanitaria del personale, sia delle associazioni che dei servizi territoriali del nostro Paese; quali siano i motivi che hanno ispirato l'autorizzazione ad operare sul territorio della Federazione russa concessa all'Associazione denominata Ai.Bi. che non risulta abbia mai svolto pratiche adottive in Russia, ragione per cui la stessa Ambasciata d'Italia a Mosca non ha ritenuto di rilasciare alla Commissione per l'Adozione Internazionale alcuna informazione non essendo in grado di valutare l'operato del referente in loco; come si intenda far fronte ai problemi di quelle famiglie che avendo ottenuto l'idoneita' da parte del Tribunale per i Minorenni prima della pubblicazione dell'elenco degli enti autorizzati, hanno intrapreso una procedura di adozione internazionale con associazioni o soggetti non inclusi nel predetto elenco, iniziando anche un percorso di assistenza psicologica, e se a tal fine non si ritenga ragionevole, in questi casi, permettere che siano le stesse associazioni a concludere l'iter adottivo, spesso intrapreso da molto tempo, riservando alle famiglie che ottengono l'idoneita' dopo il 31 ottobre 2000, di avvalersi solo delle associazioni riconosciute; ferma restando l'esclusione di quelle associazioni il cui operato abbia potuto ledere i diritti e la dignita' dei bambini, se non ritenga, in un momento di cambiamento nelle procedure inerenti le adozioni internazionali, fosse stato piu' idoneo, da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali, permettere alle altre associazioni, - anche tramite l'adeguamento a principi e regole che riguardano l'organizzazione, il personale, le qualifiche ed i costi - di contribuire ad alleviare l'attesa delle tante coppie gia' provviste di regolare idoneita' e soprattutto di offrire una famiglia ai tanti bambini, che, in situazioni sociali ed economiche disperate, ne sono privi (5-08485)" . "MANZINI PAOLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . . "5/08485" . "20001110-" . "0"^^ . "BURLANDO CLAUDIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "BOLOGNESI MARIDA (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . "CAVANNA SCIREA MARIELLA MARIA RITA (UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA)" . "RUZZANTE PIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)" . .