"0"^^ . "2014-05-15T03:04:13Z"^^ . . . "20121113-" . . . "PALADINI GIOVANNI (ITALIA DEI VALORI)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08433 presentata da ZAZZERA PIERFELICE (ITALIA DEI VALORI) in data 20121113"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08433 presentata da ZAZZERA PIERFELICE (ITALIA DEI VALORI) in data 20121113" . "Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-08433 presentata da PIERFELICE ZAZZERA martedi' 13 novembre 2012, seduta n.717 ZAZZERA e PALADINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: nel 2007, secondo quanto riferito all'interrogante, 914 dipendenti della societa' Vodafone, di cui 133 della sede di Roma, sono stati esternalizzati attraverso una cessione dei lavoratori a Comdata Care spa; tale operazione e' stata accompagnata da un accordo sindacale che prevedeva per il personale ceduto una garanzia occupazionale di 7 anni; molti dei dipendenti in questione hanno intrapreso, conseguentemente, una battaglia legale. In particolare risulta agli interroganti che i lavoratori hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda occorsa in data 5 novembre 2007 per effetto della quale il loro rapporto era stato trasferito alla cessionaria Comdata Care spa, instando affinche' il tribunale, accertata l'insussistenza dei requisiti per la cessione di un ramo d'azienda ex articolo 2112 del codice civile, dichiarasse la nullita', l'illegittimita' o l'inefficacia del trasferimento e la persistenza dei rapporti di lavoro in capo a Vodafone Omnitel NV, con conseguente condanna della societa' al ripristino funzionale del rapporto, adibendo i ricorrenti alle mansioni rientranti nella propria qualifica professionale di inquadramento e, in ogni caso, equivalenti a quelle ultime svolte sino al 5 novembre 2007; a sostegno della domanda sembra che i ricorrenti, per quanto consta agli interroganti, descritta dettagliatamente l'organizzazione aziendale anteriore alla cessione, con particolare riferimento a tutti i servizi relativi alla funzione customer care della quale facevano parte le attivita' cedute, precisato che contestualmente alla cessione le parti sottoscrivevano un contratto di appalto di servizi, ed illustrata altresi' l'organizzazione aziendale successivamente all'impugnata cessione al fine di dedurre la dipendenza funzionale delle attivita' cedute rispetto a quelle non esternalizzate, abbiano dedotto in diritto l'insussistenza dei requisiti della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo ceduto ai fini dell'inapplicabilita' dell'articolo 2112 del codice civile, assumendo che l'operazione avrebbe celato una mera esternalizzazione di manodopera eccessivamente costosa e sgradita, tanto che quasi tutti i ricorrenti sarebbero stati trasferiti dai settori non ceduti a quelli oggetto della cessione, in prossimita' della cessione stessa e che del pari quasi tutti i ricorrenti beneficiavano di situazioni personali evidentemente sgradite all'azienda; il tribunale del lavoro di Roma, in piu' occasioni, ha giudicato «inefficace» tale cessione, disponendo il reintegro dei lavoratori. In particolare si segnala la sentenza del tribunale di Roma del 27 luglio 2012, nella causa iscritta al n. 350/2010 R.G. promossa da alcuni lavoratori contro Vodafone Omnitel NV in persona del legale rappresentante pro tempore e contro Comdata Care spa in persona del legale rappresentante pro tempore, che ben ricostruisce l'intera vicenda. Si legge: «Orbene, gli elementi sopra evidenziati, se pure singolarmente non decisivi, valutati nel loro insieme, inducono ad escludere che la cessione del novembre 2007 abbia riguardato un'autonoma articolazione aziendale, risolvendosi nella cessione di una pluralita' di contratti di lavoro subordinato e, quindi, in una forma di espulsione di quote di personale, non consentita neppure nel mutato contesto normativo. Deve pertanto dichiararsi, in accoglimento del ricorso, l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra la Vodafone Omnitel NV e la Comdata Care spa in data 5 novembre 2007, con conseguente declaratoria della persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti in capo alla societa' Vodafone Omnitel NV e condanna della societa' al ripristino della concreta funzionalita' del rapporto di lavoro con ciascun ricorrente in mansioni equivalenti al livello di inquadramento posseduto alla data del trasferimento»; Vodafone al momento ha un organico di 8.000 dipendenti (di cui 1.000 a Roma), ricavi per quasi 9 miliardi di euro, utili per circa 4 miliardi e mezzo di euro, ma ciononostante ha aperto, una dietro l'altra, due procedure di licenziamento per riduzione del personale (licenziamento collettivo) proprio per i 133 lavoratori coinvolti in questa vicenda; in particolare la prima procedura collettiva e' terminata il 10 maggio 2012 e soltanto i lavoratori da reintegrare hanno ricevuto la lettera di licenziamento con la messa in mobilita'; all'interrogante e' stata consegnata la graduatoria compilata da Vodafone come previsto dalla legge in tema di licenziamenti collettivi. Dalla lista emergerebbe che dei licenziamenti effettuati solo 17 persone figurerebbero nelle prime posizioni della graduatoria, mentre i rimanenti occuperebbero posizioni che non ne consentirebbero il licenziamento. È stato segnalato, in particolare, il caso piu' eclatante della signora F., penultima nella graduatoria, licenziata poiche' appartenente al gruppo dei lavoratori reintegrati dal giudice del lavoro del tribunale di Roma; in data 25 maggio 2012 Vodafone provvedeva poi a stipulare un accordo sindacale con il quale si offriva la possibilita' di essere assorbiti tramite fusione per incorporazione dal gruppo Comdata spa; il 21 giugno, pero', la Comdata avrebbe inviato a ciascun dipendente una lettera in cui chiariva come tale fusione era in realta' condizionata alla circostanza che fosse ritirato gran parte del contenzioso promosso. Sembrerebbe quindi trattarsi di una condizione non scritta nell'accordo del 25 maggio 2012, ma evidentemente ritenuta sottintesa dall'azienda; i dipendenti vincitori del ricorso legale contro Vodafone, interessati prima di ogni cosa a difendere un posto di lavoro di ragionevole solidita', avrebbero quindi deciso di non ritirare il contenzioso e di proseguire il difficile percorso legale, soprattutto tenendo conto che, dall'esame dei bilanci della Comdata, e' emersa, con chiarezza, una situazione economico-finanziaria critica e quindi di scarsa garanzia sul piano occupazionale; proprio in relazione allo stato economico-finanziario, i legali di alcuni dei lavoratori Vodafone hanno inviato una lettera di richiesta di delucidazioni a Vodafone, Comdata e organizzazioni sindacali, ad oggi mai riscontrata da nessuno dei destinatari; la seconda procedura di mobilita' e' stata aperta da Vodafone in data 1 o agosto 2012 Vodafone; dal testo della stessa emergerebbe, secondo gli interroganti chiaramente, la volonta' di Vodafone di colpire con tale procedura proprio i lavoratori da reintegrare. Questo dato emergerebbe in particolare da questo passaggio: «Si precisa inoltre che gli esuberi consistono in complessivi 100 lavoratori in quanto ai 95 lavoratori di cui si e' appena detto si devono aggiungere i 5 dipendenti ugualmente addetti ad attivita' di back office cedute nel novembre 2007 a Comdata Care e, pertanto, da allora non piu' presenti in azienda»; tali 5 dipendenti, sempre per quanto consta agli interroganti, farebbero parte del primo gruppo di lavoratori da reintegrare che Vodafone, pero', non sarebbe riuscita a licenziare con la prima procedura, in quanto persone allora appartenenti alle categorie protette dalla legge. Le condizioni che all'epoca impedirono il licenziamento allo stato sarebbero infatti decadute; la procedura viene motivata da Vodafone con le seguenti argomentazioni, tutte contestate e ritenute non veritiere dai lavoratori: a) le attivita' di back office che hanno fatto oggetto della cessione del ramo d'azienda non sarebbero piu' gestite ne' all'interno del call center di Roma ne' presso altri contact center di Vodafone in Italia e devono dunque considerarsi cessate; b) non sussisterebbero volumi di traffico tali da impiegare, in tutto o in parte, l'incremento della forza lavoro rispetto agli organici esistenti; c) la particolare politica di specializzazione dei contact center per tipologia di singoli mercati non consentirebbe di variare gli equilibri tra volumi di traffico gestiti e costo del lavoro; l'11 ottobre 2012 scadranno i termini per il tentativo di accordo tra organizzazioni sindacali e azienda alla presenza della regione Lazio, per cui dal 12 ottobre Vodafone sara' in condizione di inviare altre lettere di licenziamento ai dipendenti che, invece, la magistratura aveva ordinato di reintegrare; in data 12 settembre 2012 il sito Internet «Corriere delle comunicazioni» pubblicava un articolo intitolato «Vertenza Vodafone-Comdata: a Roma lavoratori in piazza» e sottotitolato «Gli addetti al call center manifestano contro il rifiuto di Vodafone Italia di reintegrare oltre 130 dipendenti cosi' come stabilito dal tribunale capitolino che si e' espresso contro la cessione del back office a Comdata Care. Ma l'operatore non ci sta: \"L'esternalizzazione e' stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali\"», nel quale si da' conto del presidio contro i licenziamenti (tutti i giorni dalle 8 alle 20) presso piazza dei Santissimi Apostoli a Roma davanti alla sede di Vodafone Italia, organizzato dagli addetti al call center dell'operatore, prima esternalizzati in Comdata Care e poi tornati in Vodafone dopo una sentenza del tribunale di Roma; si legge: «La storia dei 133 ex addetti al call center inizia il 5 novembre 2007, quando Vodafone cede il back office, a Comdata Care. L'accordo prevede l'esternalizzazione di 914 dipendenti tra Roma, Napoli, Ivrea, Milano e Padova e la garanzia del posto per 7 anni. L'operazione supera il vaglio dei 27 giudici del lavoro tra Roma, Milano, Napoli e Padova, ma a loro volta gli ex addetti al call center si rivolgono al tribunale di Roma, che (...) dichiara \"inefficace il contratto di cessione di ramo d'azienda\" e ordina il reintegro degli esternalizzati. Secondo il giudice Francesca Romana Pucci infatti la cessione e' stata, in realta' \"una forma di espulsione di quote di personale, non consentita neppure nei mutato contesto normativo\". (...) Vodafone Italia dal canto suo sottolinea al Corriere della Sera che l'accordo relativo alla cessione del ramo \"e' stato ritenuto valido da 27 sentenze in tutta Italia\" compresa \"la piu' recente, datata 5 luglio 2012, emessa dal tribunale di Roma\", ma che e' stato anche \"sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, dal Ministero del lavoro e dal Ministero dello sviluppo economico\". Inoltre precisa l'azienda \"a garanzia di continuita' occupazionale, lo scorso 25 maggio Vodafone Italia, Comdata spa e le rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo che consolida la partnership commerciale tra Vodafone e Comdata spa e che prevede la fusione di Comdata Care all'interno dei Gruppo Comdata\"»; ad avviso degli interroganti ci si trova di fronte ad una situazione di estrema urgenza e importanza, soprattutto tenendo conto della rilevanza del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (articoli 35 e 36 della Costituzione), di tutti i lavoratori coinvolti -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti; se e quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per tutelare tutti i lavoratori coinvolti.(5-08433)" . "ZAZZERA PIERFELICE (ITALIA DEI VALORI)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "5/08433" .