. "VARGIU PIERPAOLO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA)" . "Camera dei Deputati" . . . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08150 presentata da PINNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 16/03/2016" . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/08150" . . "GALGANO ADRIANA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA)" . "2018-05-16T17:04:34Z"^^ . "VECCHIO ANDREA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA)" . . . "20160316" . "20170719" . . "PINNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20160316-20170719" . . "QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO)" . "1"^^ . . "Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-08150 presentato da PINNA Paola testo di Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591 PINNA , GALGANO , QUINTARELLI , VARGIU e VECCHIO . — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: il moto indipendentista baltico, avviatosi nei primi mesi del 1989 e caratterizzato da manifestazioni con forte carattere simbolico, rinominato la «rivoluzione cantata», culminò nel 1991 quando Estonia, Lettonia e Lituania separarono i loro destini da quello dell'Unione sovietica. Nel marzo di quell'anno con referendum popolare quasi l'80 per cento della popolazione estone dichiarò la volontà di distaccarsi dall'Urss e nel 1992 seguirono le prime libere elezioni nel Paese. Tuttavia, il percorso di smarcamento fu caratterizzato anche dal sorgere della cosiddetta «questione russa»: ragioni storiche, culturali, sociali e politiche resero difficile una serena integrazione fra estoni e ex-sovietici; dopo aver ottenuto l'indipendenza, il neonato Governo estone era bisognoso di ristabilire la propria sovranità e recuperare la propria identità, sia linguistica che culturale, persa durante l'occupazione. Su tali basi adottò il principio dello ius sanguinis e stabilì che solo i residenti nel Paese prima della seconda guerra mondiale e i loro discendenti avevano il diritto di ottenere automaticamente la cittadinanza estone. La ratio legale e ideologica di questa legge va cercata nella continuazione de iure dello Stato prima dell'occupazione sovietica del 1940; vi era anche la possibilità di acquisire la cittadinanza per naturalizzazione; tuttavia, per ottenerla era necessario essere in possesso di specifici requisiti fra cui era ricompreso il superamento di un severo esame di lingua estone particolarmente impegnativo per i russofoni dal momento che l'estone, essendo una lingua appartenente al ramo finnico delle lingue uraliche, non presenta nessuna affinità con il russo, lingua di origine slava, ed è caratterizzato da un complesso sistema grammaticale difficile da apprendere senza un regolare corso di studi scolastico. Tale requisito ha impedito di fatto l'integrazione della maggior parte degli ex-sovietici residenti in Estonia, pari al 30 per cento della popolazione, i quali avevano per anni abitato e lavorato nel Paese baltico coltivando le proprie tradizioni e continuando a parlare russo, che fino al 1991 era la lingua ufficiale; le conseguenze di queste decisioni sono state drammatiche dal punto di vista politico, economico e sociale. Un'ampia fetta della popolazione si è ritrovata da un giorno all'altro senza cittadinanza, nell'impossibilità di parlare la propria lingua di origine — aspetto che comportò nella maggior parte dei casi anche la perdita del posto di lavoro, emblematico fu il caso del 1999 in cui trecento poliziotti di origine russa persero il proprio posto di lavoro perché non riuscirono a passare l'esame di lingua estone — e priva dei diritti civili quali ad esempio il diritto alla proprietà e il diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni politiche, dunque, non rappresentata in sede parlamentare laddove vedeva fievolmente difesi e tutelati i propri interessi. La frattura linguistica ha consolidato quella etnica; ne consegue che una parte della popolazione è da allora composta da «non cittadini», detti anche «alieni», ovvero residenti permanenti ma privi di cittadinanza sia estone che sovietica (persa quest'ultima con il dissolversi dell'Urss) a cui è stato dato il cosiddetto «passaporto grigio», un documento che certifica il loro particolare e atipico status . Ad oggi si stima che circa l'8 per cento della popolazione estone appartiene a questa categoria, si tratta di persone che hanno vissuto una parte considerevole della loro esistenza senza il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali e senza che il Paese in cui abitano, lavorano e pagano le tasse li riconosca membri di una collettività; solo nell'ultimo periodo la situazione ha visto una lieve svolta positiva. Infatti, a seguito dell'ingresso dell'Estonia nello spazio Schengen (2007), è stata riconosciuta a tutti i residenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, la libera circolazione nell'area dell'Unione europea. Inoltre, l'Estonia ha recentemente adottato il principio dello ius soli , assicurando l'acquisizione della cittadinanza a tutti i nati in Estonia dopo il febbraio 1992; tuttavia, permangono problemi per i possessori del «passaporto grigio», ovvero i nati prima di quella data considerati ancora «non-cittadini»; gli effetti si ripercuotono anche nella quotidianità di questi individui che si trovano per ragioni varie, spesso di lavoro, in Italia e che incontrano ostacoli di ordine burocratico anche per le più semplici delle attività, come ad esempio l'iscrizione al sito on-line dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In molti casi le amministrazioni comunali italiane non sapendo come affrontare il problema hanno inserito nei documenti ufficiali la cittadinanza estone, generando ulteriori difficoltà e incertezze; questa situazione anomala confligge con i principi alla base del costituzionalismo contemporaneo. In tempi remoti era normale che ciascun individuo godesse di un regime e di un trattamento legale correlati al suo gruppo di nascita e alla sua posizione sociale, ma ad oggi il principio di eguaglianza è proclamato nelle costituzioni, nei trattati internazionali e nelle carte dei diritti: è impensabile che tali discriminazioni possano verificarsi all'interno degli Stati membri dell'Unione europea; infatti, l'Unione europea nei Trattati sottolinea «il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi» (articolo 9 TUE) e ribadisce che «è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità» e che il «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni» (articolo 18 TFUE). Inoltre, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea l'articolo 21 sancisce che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità»; a completare il quadro è l'articolo 22 secondo cui «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Nell'ordinamento italiano il principio di eguaglianza formale e il divieto di discriminazione sono previsti nei principi fondamentali della Carta costituzionale (articolo 3 Costituzione); tuttavia, come premesso, nonostante i valori enunciati permane all'interno dell'Unione e nei suoi Stati membri l'esistenza di questa particolare categoria di individui, i «non cittadini», che è difficilmente inseribile all'interno di schemi conosciuti, non potendo essere inclusa neanche nella tipologia degli apolidi. In tal modo si creano palesi disparità di trattamento fra individui e, al contempo, si avalla uno stato di incertezza del diritto e della sua applicazione–: quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di eliminare, sulla base dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo quali il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione, tutti gli ostacoli di ordine burocratico che impediscono ai «non cittadini» lo svolgimento di una vita regolare e dignitosa in Italia; se ritenga opportuno adoperarsi in tutte le sedi istituzionali internazionali, nello specifico nell'ambito della Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ed europee, quali l'Unione europea e il Consiglio d'Europa, affinché si giunga a un superamento di questa situazione di incertezza e atipicità di modo che le palesi discriminazioni e disparità di trattamento descritte in premessa siano prontamente e definitivamente sanate. (5-08150)" . . . . . . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=5/08150" . . "5/08150" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08150 presentata da PINNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 16/03/2016"^^ . .