INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08067 presentata da VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/03/2016
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_08067_17 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08067 presentato da VILLAROSA Alessio Mattia testo di Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586 VILLAROSA e PESCO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 34 della legge n.388 del 2000 prevede che «il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare»; poiché, tuttavia, un credito può essere generato da varie imposte, ciascuna ovviamente caratterizzata da una autonoma fattispecie, che influenza anche il credito – tanto che la norma stessa parla al plurale di «crediti compensabili» – è al riguardo sorto il dubbio, alimentato dalla pratica operativa, se il limite alla compensabilità operi cumulativamente, oppure singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile; se cioè all'utilizzo di un credito IRES corrisponda un limite massimo autonomo, rispetto all'utilizzo di un credito IVA, o all'utilizzo di un credito IRAP, o per ritenute IRPEF, e così via; esemplificando, se un contribuente gode di due crediti, uno generato in ambito IRES ed uno in ambito IVA, entrambi per un milione di euro, non è chiaro se nelle relative compensazioni dovrà rispettare il limite di euro 700.000 per la fruibilità del credito IRES e di euro 700.000 per il credito IVA, o solo, cumulativamente, di euro 700.000; sul piano letterale, come accennato, è la norma stessa che si riferisce, utilizzando il plurale, a «crediti di imposta compensabili»; tuttavia, da un punto di vista sistematico, la disponibilità di due crediti (conseguenza di dinamiche impositive autonome) sembrerebbe legittimare la fruibilità di entrambi nel limite previsto dalla norma (o illimitatamente se oggetto di compensazione verticale), e ciò, a maggior ragione, se essi risultassero entrambi di ingente importo (superiori dunque ad euro 700.000). Diversa interpretazione sarebbe irrazionale, discriminatoria ed ingiustamente pregiudizievole per il contribuente titolare di più crediti in quanto, per mere esigenze di credito, si imporrebbe un limite unico, cumulativo, a fronte di legittime e molteplici ragioni di credito, e dunque contraria ai principi di cui agli articoli 3, 42, 53 e 97 della Carta Costituzionale; inoltre, la differenziazione «qualitativa» dei crediti è confermata dal noto principio, secondo il quale la compensazione assoggettata a limite è solo quella «orizzontale» e mai quella «verticale», e cioè inerente crediti e debiti originati dal medesimo tipo di tributo; il dubbio applicativo sulla disposizione è alimentato dalla stessa Agenzia delle entrate, se solo si considera l'operatività del software disponibile in via telematica nel cassetto fiscale, il quale procede ad un calcolo autonomo del credito (liberamente utilizzabile per ciascuna tipologia di credito dedotto), oltre alla verifica di altri crediti utilizzabili in compensazione. In particolare, da gennaio 2010 è attiva una procedura automatizzata che sottopone a controllo preventivo i pagamenti telematici eseguiti con compensazione, totale o parziale, di crediti Iva. Tale procedura di controllo, in sostanza, oltre a monitorare il credito IVA disponibile e le compensazioni effettuate, aggiornando istante per istante il credito residuo utilizzabile, in caso di compensazione con F24 oltre il limite di legge, scarta l'intera operazione impedendo di fatto l'utilizzo del credito in eccedenza (codice errore 218). In altri termini, se si procede in via telematica alla verifica della utilizzabilità di un credito IVA in compensazione, il sistema non tiene conto delle compensazioni effettuate mediante l'utilizzo di crediti di imposte diverse, consentendo dunque all'operatore di effettuare l'operazione, che invece viene bloccata se si supera il limite di legge con l'utilizzo di crediti IVA; sulla questione sono già pendenti diversi contenziosi; sembrerebbe pertanto opportuno, in considerazione dell'ambiguità della norma – e dei rilevanti effetti pratici, anche sul piano delle sanzioni amministrative e penali, che tale ambiguità può generare – chiarire l'interpretazione della disposizione e stabilire se l'articolo 34 debba essere interpretato nel senso che il suddetto limite massimo di utilizzo del credito operi cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, oppure, come sembra desumersi dall'esegesi sopra richiamata, singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile–: se trovi conferma che il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n.388 del 2000 non opera cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, ma singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile in relazione alle differenti tipologie di tributo e, in caso negativo, quale sia la corretta interpretazione del disposto normativo in relazione alla finalità perseguita. (5-08067)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08067 presentata da VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/03/2016
Camera dei Deputati
xsd:integer
1
20160310
20160309
20160309-20160310
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08067 presentata da VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/03/2016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=5/08067
PESCO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE)
xsd:dateTime
2018-05-16T17:02:01Z
5/08067
VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE)
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/08067