INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07310 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 20000204
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_07310_13 an entity of type: aic
Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: alle ripetute denunce circa le gravi difficolta' in cui la categoria forze di polizia si trova ad operare per carenza di personale e per difficolta' burocratiche il Governo si e' dimostrato ad oggi completamente sordo; le dichiarazioni del neo-ministro Enzo Bianco di ieri, 2 febbraio 2000, alle principali agenzie di stampe, che 'la politica del Governo in tema di immigrazione comincia a produrre buoni risultati' e che 'sta funzionando meglio anche la pratica di riaccompagnamento alla frontiera e al paese di origine' risultano alquanto grottesche; l'ennesimo paradosso e' costituito dal trattato di riammissione delle persone al confine con la Slovenia, entrato in vigore il 1^ settembre 1997 e pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997; con tale accordo si e' stabilita la riammissione 'senza formalita'' dei cittadini anche di paesi terzi, rispetto a quelli firmatari, che abbiano varcato irregolarmente la frontiera o siano stati controllati a meno di dieci chilometri dal confine e siano riconsegnati entro 24 ore dopo tale varco; in esecuzione dell'articolo 14 del citato accordo, che rimandava ad un momento successivo l'individuazione dei valichi in cui operare la riammissione, il ministero degli affari esteri Sloveno, nell'individuare i valichi di frontiera, ne limitava l'operativita' al solo orario 8-16; di detta limitazione non vi e' traccia nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ne' nella circolare esplicativa del ministero dell'interno (300/B/41469.21.263.3 del 7 agosto 1997), quasi a dimostrazione che la stessa non sia frutto in uno specifico accordo tra le parti, ma piuttosto conseguente a difficolta' di una parte; la restrizione al solo orario 8-16 - aggiunta alle esigue risorse a disposizione, per il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, sia della polizia di frontiera che delle questure, soprattutto quella di Gorizia - comporta che l'unita' operativa della forza di polizia che procede al rintraccio del clandestino, provvede alla dovuta vigilanza del clandestino stesso sino all'orario in cui e' possibile effettuare la riammissione; essendo il servizio organizzato in quadranti, di fatto vengono soppresse piu' pattuglie, interrotta la vigilanza automontata alla fascia confinaria e, talvolta, sospeso il normale servizio di controllo del territorio e di soccorso pubblico; affinche' lo straniero sia riammesso, bisogna comprovare che costui provenga dalla Slovenia, magari allegando alla domanda uno scontrino fiscale in possesso dell'interessato, fotocopia di documentazione comprovante l'effettivo transito, eccetera, dal che ne consegue l'ipotesi che lo straniero sorpreso all'atto di fare ingresso nel territorio nazionale non venga ammesso per carenza di documentazione; addirittura, poiche' il provvedimento eventualmente adottato lascia traccia unicamente negli archivi dell'ufficio che lo ha intrapreso, potrebbe verificarsi l'ipotesi di un nuovo ingresso senza essere assoggettati alla sanzione prevista dall'articolo 11, comma 13, della legge n. 40/1998, in caso di espulsione a seguito di provvedimento, ovvero che lo straniero riammesso oggi ottenga il giorno seguente un visto abilitante all'ingresso e si presenti allo stesso valico dal quale e' stato rimpatriato; se non reputi indispensabile per la funzionalita' del servizio di polizia che l'accordo - come di fatto e' - non preveda alcuna limitazione di orario, valutato che dal confine con la Slovenia vi fanno ingresso cittadini degli ex paesi dell'est, ma anche cittadini indiani e dello Sri LanKa e, dunque, e' interessato da un flusso migratorio almeno pari a quello della regione Puglia; quale sia l'opinione in merito alla possibilita' di impiego, per questo scopo, di personale delle forze armate diverso da quello dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, opportunamente munito di apposito decreto che per il solo espletamento del servizio comandato gli conferisca la qualificazione giuridica di agente di pubblica sicurezza, preso atto che oltre ai cosiddetti valichi di 1^ categoria nel Friuli-Venezia Giulia esistono anche 22 valichi di 2^ e 3^ categoria, tutti privi di alcun presidio dopo le ore 20 e sino alle ore 8 del giorno seguente (addirittura quelli di 3^ categoria sono presidiati soltanto la mattina dalla guardia di finanza) ed il cui accesso e' inibito da una sola transenna facilmente aggirabile anche alla guida di un'autovettura; se non ritenga opportuno uno snellimento della procedura di riammissione, prevedendo la sola attestazione del dirigente l'ufficio che ha operato il rintraccio; se non concordi sull'opportunita' che il provvedimento di riammissione sia equiparato all'espulsione di cui alla legge n. 40/1998, anche per non creare disparita' tra coloro che sono assoggettati a quest'ultimo provvedimento e, giustamente, si vedono inibire per legge l'ingresso nel territorio dello Stato; se non consideri necessario prevedere la predisposizione di una segnalazione alle memorie del centro elaborazione dati, al fine di evitare che la conoscenza del provvedimento eventualmente adottato sia 'esclusiva' dell'ufficio che lo ha intrapreso. (5-07310)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07310 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 20000204
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MICHIELON MAURO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA)