INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07069 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120613

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07069 presentata da ALBERTO FLUVI mercoledi' 13 giugno 2012, seduta n.649 FLUVI e BUCCHINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) agli immobili situati nei comuni di tutto il territorio nazionale; in particolare, l'articolo 13, comma 12, del citato decreto-legge n. 201 stabilisce che il versamento dell'imposta e' effettuato - in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale il comune delibera i propri regolamenti in materia tributaria - secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, successivamente pubblicato nel sito internet dell'Agenzia in data 12 aprile 2012; solo a decorrere dal 1° dicembre 2012, il citato comma 12, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera h), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che il versamento dell'IMU potra' essere effettuato tramite apposito bollettino postale che dovra' essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ai sensi dell'articolo 1 del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate, i versamenti dell'imposta municipale propria, nonche' dei relativi interessi e sanzioni, sono eseguiti esclusivamente con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24; inoltre, ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalita' telematiche; la relazione illustrativa allegata al decreto-legge n. 201 del 2011 specifica che l'uso del modello F24 e' reso necessario in ragione dalla riserva della quota di gettito in favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato articolo 13 che disciplina il riparto del gettito dell'IMU, tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni); fino al 31 dicembre 2011 era data la possibilita' di effettuare i pagamenti dell'ICI in varie modalita' che prevedevano, in relazione alle procedure attivate dai comuni, il versamento al concessionario della riscossione o alla tesoreria comunale tramite un bollettino postale, ovvero presso lo sportello del concessionario, o ancora, tramite il pagamento on-line sul sito del comune o del concessionario della riscossione, ed in alternativa era previsto il pagamento attraverso il modello unificato F24, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi; la limitazione delle modalita' di pagamento al solo utilizzo del modello F24 ha ristretto le possibilita' per i contribuenti di scelta del mezzo piu' vantaggioso di pagamento comportando un maggior onere in termini di burocrazia; in particolare, la limitazione delle modalita' di pagamento risulta essere piu' gravosa per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in quanto, secondo i chiarimenti riportati nella circolare n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2012, non sono piu' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale era prevista per questi contribuenti la possibilita' di versare l'ICI in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento, e pertanto detti soggetti dovranno versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella medesima circolare, ferme restando le modalita' di versamento gia' utilizzate per l'ICI, vale a dire il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario; inoltre, in un recente comunicato stampa del 31 maggio, il dipartimento delle finanze ha indicato le nuove modalita' di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti, che risultano essere molto complicate nei casi in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti dall'estero; e' prevista, in particolare, la suddivisione del versamento dell'IMU nella quota spettante al comune con il quale e' necessario prendere contatti per ricevere le istruzioni di versamento sul codice iban della tesoreria e nella quota spettante allo Stato da versare direttamente alla Banca d'Italia; ed inoltre e' previsto l'invio della copia di entrambe le operazioni al comune per i successivi controlli; si tratta di procedure molto complesse che richiedono, da parte dei nostri emigrati, il tempo e la capacita' di contattare gli uffici competenti del comune per ottenere le istruzioni necessarie e calcolare gli importi distinti che vanno versati al comune e allo Stato -: quali iniziative il Ministero intenda adottare, a pochi giorni dal termine di pagamento della prima rata, al fine di agevolare i pagamenti dell'IMU da parte dei residenti all'estero che non sono stati messi nelle condizioni, per ovvi motivi dovuti soprattutto alle distanze e alla difficolta' di interlocuzione, di ottenere a breve termine le informazioni necessarie per poter attuare le complesse procedure di pagamento, anche emanando a tal fine una circolare che proroghi le scadenze di pagamento dell'IMU di alcuni mesi per questa categoria di contribuenti. (5-07069)
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