INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06952 presentata da LO MONTE CARMELO (MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD) in data 20120529

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06952 presentata da CARMELO LO MONTE martedi' 29 maggio 2012, seduta n.640 LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono considerati ONLUS nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n, 381, nonche' i consorzi, di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali e i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di attivita' in uno dei settori elencati al comma 1 dello stesso articolo; l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2, stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 10 sopra richiamato, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato «che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995»; ai sensi del suddetto decreto ministeriale 25 maggio 1995, sono da considerarsi attivita' commerciali e produttive marginali, i cui proventi non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per fini prettamente istituzionali, le seguenti attivita': a) vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarieta' svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; b) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; d) somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) prestazioni di servizi resi in conformita' alle finalita' istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione; gli articoli 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), stabiliscono che l'imposta in questione si applica nell'esercizio di professioni abituali, ancorche' non esclusive, qualificabili come vera e propria attivita' commerciale abituale e, pertanto, sottoposte all'obbligo di apertura di partita IVA; l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha escluso dall'ambito applicativo dell'IVA le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, disponendo che tali operazioni, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non rilevano ai fini dell'imposta in questione; la tipologia di attivita' potenzialmente esercitabili dalle organizzazioni di volontariato, potendo esse identificarsi nelle cosiddette «attivita' commerciali e produttive marginali», quali ad esempio iniziative di solidarieta' o campagne di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell'organizzazione stessa, si svolgono in deroga al concetto di commercialita' abituale, non presentando elementi tipici rilevanti ai fini della commercialita' e non introducendo strumenti di concorrenzialita' sul mercato; ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n, 460, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali, le ONLUS non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, pertanto la stessa apertura di partita IVA da parte delle stesse andrebbe a svilire la ratio intrinseca di organizzazioni non esercenti attivita' commerciali -: se eventi occasionali di informazione e sensibilizzazione a fini istituzionali, come ad esempio una «Giornata della Salute», allestiti da ONLUS e da enti privati richiedenti e finanziatori, possano essere considerati attivita' «marginali» ai sensi del decreto ministeriale del 1995, cosi' da poter escludere la perdita di qualifica dell'organizzazione di volontariato coinvolta e, allo stesso tempo, trattandosi di attivita' non commerciali e non abituali, la necessita' di apertura di partita IVA da parte della stessa. (5-06952)
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