INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06635 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990914

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Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: in data 26 maggio 1999, alle ore 13.10 circa, in Oradea (Romania) avveniva l'investimento mortale del pedone Matei Gheorghe da parte del veicolo Renault Magnum Integral targa BC46OLB condotto dal cittadino italiano Omar Bonini residente in Nogara (Verona) via Fontana 6; una perizia redatta sul posto dall'ingegner Molnar Zoltan (incaricato dalla polizia immediatamente dopo il sinistro) ha escluso la responsabilita' del conducente, signor Omar Bonini, per il sinistro di cui si tratta, in quanto parrebbe che l'incidente non potesse essere evitato in ogni modo; dopo 2 giorni dal sinistro in oggetto, il cittadino Omar Bonini, trattenuto ad Oradea dalle autorita' di Polizia, con divieto di abbandonare il paese e ritiro del passaporto, si metteva in contatto prima con l'Ambasciata d'Italia e poi con il Consolato d'Italia, in Romania, al fine di chiedere aiuto ed assistenza, non conoscendo nessuno sul posto e non parlando il romeno; le telefonate effettuate con il telefono cellulare, in possesso del cittadino italiano Omar Bonini, sono tutte documentate dal tabulato con dettagli di chiamate; il signor Omar Bonini, cui e' stato impedito il rimpatrio e che di fatto si trova trattenuto in Romania ormai da quasi 4 mesi, nonostante abbia chiamato ripetutamente e quotidianamente l'Ambasciata e il Consolato d'Italia a Bucarest, non ha mai trovato alcun responsabile che si prendesse cura del di lui caso e, ad ogni telefonata, l'operatore con cui parlava riagganciava il telefono poco dopo l'inizio del dialogo (rilevabile dai tabulati telefonici); l'articolo 10 della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania (legge 21 giugno 1971 n. 799) prevede che "nella circoscrizione consolare, i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello stato d'invio e dei suoi cittadini, nei limiti consentiti dal diritto internazionale"; il successivo articolo 12 della medesima convenzione prescrive che "i funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle autorita' dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi"; nella fattispecie nessun contatto e' mai stato preso tra il consolato d'Italia in Romania ed il signor Bonini, prima dell'intervento del sindaco di Nogara (Verona) e dell'interrogante, e per quanto e' a conoscenza dell'interrogante stesso, non sono state svolte indagini conoscitive volte a tutelare i diritti del cittadino Omar Bonini, di fatto impossibilitato a lasciare il paese tramite un provvedimento che non gli e' mai stato consegnato, che pertanto non ha neppure potuto esaminare e a cui non ha potuto opporsi; in questi mesi di forzato domicilio coatto in Romania, il cittadino Omar Bonini ha dovuto provvedere in proprio al suo "soggiorno" senza nessuna garanzia per la propria incolumita' personale aggravata dal costume di quella zona che, per detta dello stesso Console d'Italia direttamente all'interrogante per telefono "vive di questi espedienti" riferita anche alle continue e ripetute richieste economiche da parte dei parenti, vedova e figlio, di cui nessuno ha accertato l'autenticita' dell'uomo investito; vi e' motivo di credere ad una messinscena appositamente architettata dalle forze di polizia romena, il cui potere e' pari se non superiore a quello della magistratura, in accordo con i presunti parenti allo scopo di estorcere danaro al signor Omar Bonini, in quanto la legge romena proibisce alle assicurazioni un rimborso superiore a lire 5 milioni circa in caso di incidente mortale; il console d'Italia a Bucarest, dottor Monti, ha riferito direttamente all'interrogante per telefono che il primo contatto avuto con il cittadino Omar Bonini era datato 21 luglio 1999, cosa smentita dai fatti prendendo a testimonianza i tabulati telefonici del cittadino Omar Bonini -: quali garanzie vi siano e quindi, in difetto, quali iniziative si intendano attuare circa il rispetto dei diritti fondamentali di difesa e di liberta' personale (compreso il diritto di rimpatrio sempre legato al cittadino Omar Bonini) in capo allo stesso nel caso in oggetto, atteso altresi' che nessun atto processuale e' mai stato tradotto in lingua italiana, che nessun documento inerente al provvedimento di ritiro del passaporto gli e' mai stato consegnato e che il processo avverra' in lingua romena senza interprete, senza quindi attuare il principio di reciprocita' pure fondamentale nei rapporti tra paesi stranieri (si fa presente che gli stranieri in Italia hanno il diritto ad avere gli atti tutti tradotti nella loro lingua di origine); quali garanzie vi siano per un immediato rientro in Italia da parte del cittadino Omar Bonini; quali provvedimenti intenda prendere il Ministro interrogato con il Governo romeno per evitare che ai cittadini italiani in Romania vengano inflitte disposizioni cosi' restrittive della liberta' personale e cosi' gravose sugli interessi patrimoniali dell'individuo (si pensi che nella fattispecie l'azienda del signor Omar Bonini sta subendo gravissimo danno economico dall'assenza dello stesso e che inoltre il medesimo sta spendendo considerevoli somme per il proprio mantenimento in un paese straniero, con considerevoli danni emergenti e lucro cessante per la propria attivita' commerciale), anche in presenza di reati colposi (sempre ammesso e non concesso che sussista effettiva responsabilita' in capo al nostro connazionale); quali provvedimenti intenda adottare perche' gli uffici consolari si attivino urgentemente per tutelare la posizione del cittadino Omar Bonini per un celere se non immediato rientro in Italia e per le eventuali mancanze maturate con il comportamento lacunoso evidenziato a carico del consolato stesso; quali indagini conoscitive intenda attuare per verificare se nella fattispecie di cui si tratta siano stati rispettati i diritti fondamentali del nostro connazionale, e per verificare che non siano stati presi provvedimenti restrittivi della liberta' personale per fini "ulteriori", ovvero per trarre indebiti profitti di sorta con l'arma del ricatto della privazione della liberta' personale; se non ritenga opportuno attuare le procedure necessarie per introdurre condizioni di reciprocita' del trattamento dei rispettivi connazionali, al fine di spingere la Romania ad introdurre maggiori guarentigie per i nostri cittadini, essendo tra l'altro oltremodo datata la convenzione consolare dei rapporti Italia-Romania tuttora in vigore, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967, ed essendoci sempre piu' rapporti commerciali tra i due paesi; se non ritenga opportuno verificare se la compagnia di assicurazione del mezzo coinvolto, l'Axa, ha tenuto un corretto comportamento. (5-06635)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06635 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19990914 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CALZAVARA FABIO (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) 
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5/06635 
ANGHINONI UBER (LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
19990929 

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