INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06220 presentata da CAVERI LUCIANO EMILIO (MISTO) in data 19990506

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_06220_13 an entity of type: aic

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: e' in corso ormai da tempo un contenzioso fra l'Inail e il Collegio nazionale maestri di sci riguardante la richiesta dell'Istituto di obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole; in un documento del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 dicembre 1998 protocollo n. 12/PS/131193/A62 si legge: "L'Inail ritiene sussistere l'obbligo assicurativo per i maestri di sci in quanto sostiene che la rischiosita' dell'attivita' da questi svolta soddisfi il requisito oggettivo richiesto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1124/65 e individua il requisito soggettivo, richiesto dall'articolo 4 del medesimo testo unico - in tutti quei casi in cui l'attivita' venga resa non come singolo professionista ma in base ad un contratto associativo che lega il maestro ad una scuola di sci con un rapporto di parasubordinazione"; ebbene, le conclusioni cui perviene l'Inail sembrerebbero determinate da un impegno nel voler a tutti i costi ricomprendere nell'obbligatorieta' assicurativa un soggetto potenzialmente fonte di nuova materia imponibile, poiche' viene ignorata l'effettiva realta' del rapporto esistente tra il maestro e la scuola di sci; e', invece possibile, ribadire l'insussistenza del requisito oggettivo ex articolo 1 testo unico. Infatti, l'Inail ritiene che "non puo' essere messo in dubbio che l'attivita' sciistica e' caratterizzata da quella gestualita' che la Corte costituzionale (sentenza 137/1989) ha assimilato alla manualita' delle prestazioni normalmente rese dagli altri lavoratori" (come da terzo paragrafo circolare Inail 29 novembre 1996 protocollo 78/96, Servizio normativo); quest'interpretazione non puo' ritenersi vincolante per il maestro di sci, poiche' la sentenza 137/1989 nulla dice a proposito di questa figura e neppure enuncia un'interpretazione estensiva del concetto di manualita'. La stessa sentenza invece afferma che "l'assicurabilita' del rischio va sancita in relazione alla natura obiettiva di esso"; e' del tutto evidente constatare che la gestualita' per il maestro di sci e' un elemento fondamentale nell'esercizio della sua attivita' professionale. L'insegnamento avviene, infatti, per lo piu' dimostrando sul campo i concetti tecnici dapprima spiegati verbalmente; tuttavia non si puo' affermare con altrettanta evidenza che per la manualita'-gestualita' del maestro di sci sussista un rischio certo, intrinseco e specifico; solo il rischio specifico deve essere coperto da assicurazione e per aversi specificita' del rischio e' necessario che vi sia un determinato collegamento tra l'evento lesivo e l'attivita' di lavoro, cosicche' possa affermarsi che l'infortunio s'inserisce nello svolgimento dell'attivita' lavorativa come tipica evenienza della stessa, mentre non e' sufficiente la pura coincidenza temporale o locale con quest'ultima (cassazione civile sezione lavoro 8 ottobre 1992, n. 10961; cassazione civile sezione lavoro 15 marzo 1986, n. 1778); nell'attivita' del maestro di sci puo' rilevarsi solo un rischio generico, e cioe' quel rischio che corrono tutti gli sciatori, anzi si puo' senz'altro affermare che per il maestro di sci il rischio e' minore rispetto a questi ultimi, poiche' solo uno sciatore abile puo' venire scelto e preparato alla professione del maestro di sci; vi e', inoltre, l'insussistenza del requisito soggettivo ex articolo 4 testo unico. L'Inail ritiene che "Da un punto di vista soggettivo... l'obbligo assicurativo, che e' normalmente condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ... si estende anche ai soci di qualsiasi societa' a condizione, pero', che il socio presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale all'interno della societa'" (come da quarto paragrafo Circolare Inail 29 novembre 1996 citata); ma il maestro di sci e' un professionista e l'esercizio della sua attivita' professionale e' regolato dalle specifiche norme contenute nella legge 8 marzo 1991, n. 81; dal punto di vista civilistico come anche da quello fiscale, quindi, la sua figura e la sua attivita' possono configurarsi pari a quelle del medico, dell'avvocato o del geometra; il lavoro del maestro di sci e' dunque da considerare una professione per il cui esercizio sono indispensabili il possesso del titolo abilitante e l'iscrizione al relativo albo professionale; la scuola di sci, non e' un soggetto terzo rispetto al maestro di sci che vi fa parte, bensi' e' solo l'esternazione dell'organizzazione del lavoro dello stesso maestro di sci; in altri termini, la scuola di sci costituisce una forma per esercitare l'attivita' professionale ed autonoma del maestro di sci e per fornire agli utenti una professionalita' organizzata in modo migliore di quanto consentirebbe l'esercizio in forma individuale; la suddetta legge n. 81 del 1991 all'articolo 20 dispone in materia di scuole di sci: "Le Regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformita' ai seguenti orientamenti: a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale; b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzare l'attivita'; c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse; la forma dell'associazione professionale e' quindi prevista dalla stessa legge che regola la professione del maestro di sci il quale, associandosi, si pone principalmente l'obiettivo di fornire un insegnamento di migliore qualita' ergonomizzando iniziative individuali; di conseguenza ed in modo del tutto legittimo ci sara' la suddivisione delle spese comuni e la gestione congiunta dei proventi derivanti dall'attivita' svolta da ciascun maestro facente parte della scuola di sci; questo non vale assolutamente a trasferire in capo all'associazione professionale la titolarita' del rapporto di prestazione d'opera e non produce quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti dell'allievo-cliente (cassazione civile sezione II sentenza 21 marzo 1989, n. 1405); l'INAIL intende per rapporto di dipendenza funzionale, un rapporto che legherebbe strettamente la scuola con il maestro quasi come se questo fosse un dipendente della prima; invece nel caso in cui ci si trova alla presenza di liberi professionisti che costituiscono un'associazione, questa assume un patto con efficacia meramente interna, avente ad oggetto la disciplina della comunione dei beni e la suddivisione degli oneri comuni (tribunale di Cagliari 5 marzo 1993) e non esistendo dipendenza funzionale tra l'associazione ed i maestri che ne fanno parte, questi non sono tenuti alla tutela assicurativa; l'Inail non puo' affermare l'esistenza della dipendenza funzionale facendo riferimento a disposizioni fiscali per la suddivisione di spese ed utili, poiche' "non possono avere valore norme emanate in altro settore, come quello fiscale, aventi rationes completamente diverse" (tribunale di Milano, sentenza 29 marzo 1996, n. 1321); il decreto del Presidente della Repubblica 1124/65 esclude dall'obbligo assicurativo forme non societarie, e l'Inail del pari, non puo' derivare la dipendenza funzionale ricomprendendo nell'articolo 4 n. 7 testo unico (... ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata...) le scuole di sci giuridicamente formate come associazioni professionali, poiche' "l'associazione professionale non e' una societa' ma una forma di esercizio collettivo della professione" (tribunale di Milano, 1321 del 1996 citata); si puo' inoltre aggiungere che, stante il fatto che il testo unico (e di conseguenza anche l'Inail) esclude la copertura assicurativa per l'attivita' professionale svolta dal singolo in forma autonoma ed individuale, quindi esclude dalla copertura (e dal rischio) il maestro di sci non associato, non si riesce a comprensibilmente giustificare come per l'Inail possa diventare improvvisamente rischiosa e quindi da dover essere assicurata, la stessa attivita' svolta dallo stesso professionista che ha inteso associarsi con altri professionisti pari a lui, solamente per dare un piu' completo e miglior servizio ai propri allievi; l'assicurazione obbligatoria presuppone che vi sia un datore di lavoro che si obbliga a corrispondere una certa retribuzione al prestatore d'opera nel tempo in cui questo non presta servizio poiche' ammalato; a conferma del rapporto personale che esiste tra il maestro di sci e la sua attivita' seppure svolta nell'ambito di una scuola, l'obbligo di cui sopra non sussiste, poiche' il maestro di sci se non lavora non percepisce alcunche'; cio' che percepisce il maestro di sci e' direttamente proporzionale alle ore di lezione da lui svolte, dedotte (anche queste proporzionalmente alle ore svolte), le spese sostenute nella stagione invernale per mantenere il "complesso" scuola di sci; tutti i maestri di sci, svolgenti l'attivita' in forma non associata, in altre parole in una scuola di sci, hanno una propria assicurazione di responsabilita' civile, professionale e per gli infortuni -: se non si ritenga opportuno definire in tempi rapidi con l'Inail l'interpretazione delle norme di legge nel senso indicato dai maestri di sci, per porre fine ad una situazione di indeterminatezza negativa per una delle figure piu' importanti del turismo in montagna. (5-06220)
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