"INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06029 presentata da MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120126" . . "2014-05-15T02:44:19Z"^^ . . . "0"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06029 presentata da MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120126"^^ . "GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "5/06029" . "Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06029 presentata da RAFFAELLA MARIANI giovedi' 26 gennaio 2012, seduta n.577 MARIANI e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. - Per sapere - premesso che: con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, sono state disciplinate le modalita' di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'ente stesso; ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare «l'anzianita' maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se piu' favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»; 799 insegnanti di scuola media inferiore e superiore, tutti titolari di cattedra, alcuni dei quali con oltre 20 anni di servizio nella scuola, hanno aderito alla mobilita' indetta dal Ministro della Pubblica istruzione con l'ordinanza n. 217 del 1998, transitando, il 1 o settembre 1998, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale in base alla citata ordinanza ministeriale; al momento del transito all'INPS ai docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilita' intercompartimentale, e' stato attribuito un assegno ad personam, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianita'; nella voce «assegno ad personam» (definito inizialmente con il codice INPS 056 «assegno garanzia stipendio») e' affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolata in base all'anzianita' di servizio maturata nella scuola) e il tabellare INPS di un neoassunto in vigore al 1 o settembre 1998. Infatti, poiche' nel 1998 lo stipendio tabellare di un neoassunto INPS era pressoche' equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si e' venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianita' di servizio; l'INPS ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimita' della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianita' di servizio (RIA); l'INPS in questa maniera, pero', ha azzerato la carriera e l'anzianita' economica maturata dagli ex docenti, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianita' piu' elevata hanno visto tornare lo stipendio agli importi percepiti nel 1998; in questo modo l'ex docente che ha aderito alla mobilita' volontaria e' punito con l'azzeramento della propria retribuzione individuale di anzianita' e viene trattato dall'INPS sempre come neo-assunto; negli anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianita' maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello; mentre altri hanno emanato sentenze contro il personale docente trasferito all'INPS. Cio' ha dato luogo, nello stesso ente, alle situazioni piu' disparate: ex docenti con stipendi o pensioni con importi al limite della sopravvivenza ed ex docenti con stipendio ancora integro; le disparita' di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, e' deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa); il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbilita' della stessa; l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA e' effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non e' mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non e' stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianita' maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianita' di servizio»; tale interpretazione e' stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - dipartimento ragioneria generale dello Stato, cui la «funzione pubblica» aveva rimesso il parere, il quale, con nota prop. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilita' di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilita' di riassorbimento; la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilita' intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 60.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA, l'azzeramento dell'anzianita' maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione e per chi e' andato in pensione, il mancato pagamento dell'indennita' di fine rapporto; il Miur, che in tali giudizi appare la parte sempre piu' soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute; gli ex-insegnanti transitati all'INPS subiscono un danno per responsabilita' a loro non imputabili, derivanti da vizi procedurali tra gli atti intercorsi tra i Ministeri interessati e l'Inps, manca infatti il decreto della funzione pubblica, manca il contratto individuale, ci sono state omissioni legislative e ingannevoli informazioni di carattere patrimoniale nell'ordinanza ministeriale, frutto di accordo tra le parti; sono emersi nel frattempo alcuni elementi nuovi tra i quali: a) la nota U.P.P.A. del 24 aprile 2008 del dipartimento della Funzione Pubblica che ha rilevato un vuoto normativo; le certificazioni degli ex-Provveditorati agli studi e le stampe dei dati registrati, per ciascuno degli ex insegnanti, negli archivi informatici delle ragionerie provinciali dello Stato, rilasciati su specifica richiesta agli ex-docenti, che attestano che il loro stipendio tabellare era formato da una retribuzione base, uguale per tutti gli insegnanti, e da un importo classe (R.I.A.) variabile in rapporto all'anzianita' maturata, che rappresenta la posizione stipendiale conseguita al 31 agosto 1998; i predetti documenti contraddicono quanto dichiarato dal Ministero dell'istruzione universita' e ricerca nella nota prot. n. 011795; la risposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla richiesta di risarcimento danni inoltrata da molti ex insegnanti, in cui viene dichiarato che l'ordinanza ministeriale n. 217/98 non formula nessuna indicazione in ordine al riassorbimento dell'assegno ad personam, che, nel caso, avrebbe dovuto essere espressamente sancito; inoltre la sentenza della Corte di Giustizia europea (Grande Sezione) del 6 settembre 2011 «Politica sociale - Direttiva 77/187/CEE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese» ha stabilito che il diritto dell'unione europea osta a che i lavoratori trasferiti, compresi quelli che si trovano alle dipendenze di una pubblica autorita' di uno Stato membro e che sono riassunti da un'altra pubblica autorita', subiscano, per il solo fatto del trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale; infine la sentenza di primo grado del giudice del tribunale di Reggio Emilia ha dato ragione ad alcune ex insegnanti che hanno promosso una causa contro l'INPS; nella predetta sentenza si legge: «Pertanto chi scrive ritiene che nell'assegno ad personam da considerarsi riassorbibile non possa essere inclusa la quota di anzianita' spettante a ciascuna ricorrente e maturata presso l'amministrazione di provenienza, sicche', basandosi sui prospetti di calcolo prodotti dalle lavoratrici, che devono intendersi in questa sede integralmente condivisi e riprodotti, l'INPS sara' tenuto a restituire alle stesse quanto indebitamente riassorbito e corrispondente alla quota stipendiale di anzianita', oltre agli accessori maturati su tali somme dalle singole scadenze di saldo» -: se il Governo intenda aprire un tavolo di confronto tra le amministrazioni coinvolte e le parti interessate, al fine di mettere allo studio eventuali soluzioni circa la situazione sopra descritta; se il Governo non ritenga urgente propiziare in tempi brevi un accordo tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'area monitoraggio del costo del lavoro della sede centrale dell'INPS, per formalizzare il riconoscimento ai predetti insegnanti della reale anzianita', attribuendo anche a loro la voce stipendiale R.I.A. (retribuzione individuale di anzianita') spettante a tutti i dipendenti dell'INPS. (5-06029)" . "20120126-" . "MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . .