INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05815 presentata da RAO ROBERTO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) in data 20111214

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05815 presentata da ROBERTO RAO mercoledi' 14 dicembre 2011, seduta n.560 RAO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il tema della genitorialita' in ambito carcerario ha suscitato, soprattutto negli ultimi anni, un crescente interesse a livello nazionale e comunitario, finalizzato all'ottimizzazione di una disciplina tesa alla difesa e alla garanzia della relazione tra genitori detenuti e i propri figli; la legge 8 marzo 2001, n. 40 (legge Finocchiaro), ha rappresentato un primissimo intervento legislativo caratterizzato dalla priorita' offerta all'interesse del minore, alla difesa dell'unita' familiare, rispetto alla mera valutazione sull'entita' del reato commesso e alle esigenze di custodia cautelare; la suddetta legge, nel promuovere lo sviluppo di una fervida operativita' nei riguardi di un tema umano, naturale e cosi' socialmente rilevante come la relazione tra genitori e figli, ha introdotto la detenzione speciale per le madri di bambini di eta' sotto i 10 anni anche nel caso in cui la condanna superi i 4 anni (incluse le condanne all'ergastolo), purche' esse abbiano scontato un terzo della loro condanna; ulteriori interventi sono stati successivamente ripresi con l'approvazione della legge 21 aprile 2011, n. 62, recante «Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», uno dei piu' importanti, nonche' qualificanti provvedimenti di questa legislatura in materia di giustizia. Tra le principali novita' del provvedimento si segnalano: l'applicazione, come regola generale, della detenzione domiciliare per le madri condannate con bambini di eta' inferiore a dieci anni, l'ulteriore limitazione delle ipotesi in cui e' possibile sottoporre a custodia cautelare in carcere le madri con prole di eta' inferiore a tre anni, la previsione della possibilita' di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di eta' non superiore ai sei anni (o del padre nei casi indicati) in un istituto a custodia attenuata, l'istituzione di case famiglia protette dove le detenute madri, in specifiche e residuali ipotesi, possano scontare sia la custodia cautelare che l'esecuzione della pena detentiva; contrariamente alle previsioni contenute nel comma 3 dell'articolo 1 della legge, con le sole eccezioni di limitate iniziative regionali, nessun intervento ad oggi e' stato operato dal legislatore nazionale per l'individuazione e predisposizione degli istituti a custodia attenuata per madri detenute (I.C.A.M), necessari al fine di avviare la sperimentazione di un modello operativo di tipo comunitario (da realizzare in sedi esterne agli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini); l'individuazione delle case famiglie protette, vera novita' inserita nella legge suddetta, e' prevista e disciplinata dall'articolo 4, il quale affida a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la determinazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette, attualmente previste dal nuovo articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come attualmente modificata; nonostante sia scaduto il termine previsto per l'adozione del decreto da parte del guardasigilli, nessun atto e' stato ad oggi predisposto per la definizione delle caratteristiche tipologiche delle medesime (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza) e, sulla base di tali caratteristiche, per l'individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati -: quale necessari e urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di rendere effettiva la normativa introdotta a tutela del mantenimento dei rapporti sociali e familiari dei detenuti. (5-05815)
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