INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05601 presentata da LENTI MARIA (MISTO) in data 19990114
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_05601_13 an entity of type: aic
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: ancora e' vivo il ricordo del "caso Brera" in cui per esigenze di funzionamento della Accademia, a seguito alla nuova normativa sulla edilizia scolastica e a conseguenti trasferimenti di competenze in materia alle province, sono sorte polemiche e si e' perduto tempo, per poi prendere atto che spettava allo Stato provvedere a primarie esigenze di funzionamento dell'Accademia di Brera medesima; si rileva l'urgenza di intervenire perche' non abbiano a verificarsi forti turbative al funzionamento del conservatorio statale di musica "Gioachino Rossini" di Pesaro il cui bilancio, in conseguenza della interpretazione applicativa che viene data in sede ministeriale alla legge n. 23 del 1996 (edilizia scolastica), non potrebbe da quest'anno piu' provvedere a talune spese di funzionamento; non sussistono dubbi sulla correttezza interpretativa dell'ispettorato circa la nuova ripartizione degli oneri nella generalita' dei conservatori. Va tenuto presente che il caso segnalato presenta pero' uno stato del tutto particolare; infatti l'avvocatura distrettuale delle Marche con referto del 27 maggio 1997 ha chiarito che "la normativa sulla edilizia scolastica introdotta con la legge 11 gennaio 1996 n. 23 non puo' incidere sullo speciale regime che ha fin qui disciplinato le modalita' d'uso dell'immobile vincolativamente destinato a sede" del conservatorio statale di musica "Gioachino Rossini", in conformita' della legge 30 novembre 1939, n. 1968, e dell'articolo 7 del conseguente Regio Decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, il quale alla legge ha dato applicazione. Va conseguentemente considerato: a) che quindi resta ininfluente l'articolo 8, terzo comma della citata legge n. 23 del 1996 (il quale impone, quando l'edificio appartenga a soggetti diversi dallo Stato, dai comuni e dalle istituzioni scolastiche - nella fattispecie la nuda proprieta' e della Fondazione Rossini - l'adozione di una convenzione fra gli enti interessati) poiche' nel caso in considerazione "la convenzione gia' esiste essendo stato recepito dal regio decreto n. 1996 del 1940 l'accordo (per la trasformazione in conservatorio statale dell'allora liceo musicale Rossini) con il quale e' stato articolatamente disciplinato, per quanto qui interessa, il regime della fornitura dell'edificio e della sua manutenzione ordinaria e straordinaria"; b) che quella convenzione e' stata fatta salva anche dall'articolo 244, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di istruzione (decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297) ai sensi del quale i rapporti conseguenti alla statizzazione del Conservatorio di Pesaro continuano ad essere definiti dalla precedente convenzione contemplata nell'articolo unico della legge 30 novembre 1939, n. 1968; c) che l'avvocatura dello Stato medesima ha ulteriormente specificato che deve intendersi tuttora efficace l'accordo in vigore senza necessita' che esso sia sostituito da altra convenzione; su tale circostanza e' stata ripetutamente richiamata l'attenzione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione; nessuna conseguente iniziativa e' stata intrapresa dall'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione, che sembra conseguentemente ritenere come talune delle spese di funzionamento del conservatorio statale "Rossini", alle quali finora l'istituto ha provveduto con proprio bilancio, debbano rientrare nella competenza della Amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino, come accade nella generalita' dei casi; non avendo disponibilita' finanziaria l'amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino non risulta avere adottato iniziative per provvedere alla copertura degli oneri concernenti le spese di funzionamento del conservatorio sopra richiamate, le quali a titolo esemplificativo riguardano cancelleria, telefono, manutenzione materiale elettrico, manutenzione estintori e cosi' via; gli aspetti funzionali del conservatorio pesarese evidenziati non attengono al piu' complesso problema della competenza a provvedere per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede del Conservatorio stesso ai sensi del citato articolo 8, terzo comma, della legge n. 23 del 1996, poiche' su tale piu' generale questione deve intervenire un definitivo chiarimento tra le parti interessate sia per quanto riguarda l'assetto ordinamentale (vedi parere dell'avvocatura dello Stato) sia sotto il profilo della individuazione delle risorse finanziarie necessarie, di cui l'amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino non ha disponibilita'; l'amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino si e' ampiamente adoperata per definire la questione con l'ispettorato competente senza averne risposta; e' intuibile, venendo a mancare fonti di spesa essenziali per il funzionamento e per la sicurezza dell'istituto, che l'esito della vicenda non potrebbe che portare alla sospensione dell'attivita' dell'istituto medesimo -: se non intenda impartire istruzioni nel piu' breve tempo possibile perche' la gestione del bilancio del conservatorio statale di musica "Gioachino Rossini" possa proseguire secondo i criteri finora adottati, quanto meno fino al momento in cui l'amministrazione provinciale di Pesaro non sia stata messa in grado di provvedere alle citate spese di funzionamento. (5-05601)
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