INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05304 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19981104

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_05304_13 an entity of type: aic

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con atto di citazione 08.03.1988, il Ministero delle finanze (rappresentato dall'avvocato Leonello Mariani) evocava in giudizio il condominio Fulvia di Piacenza, ed i singoli condomini dello stesso, asserendo la proprieta' in capo all'Amministrazione "di un'area sita in Piacenza, ubicata in zona eccentrica a sud rispetto al centro cittadino, con accesso diretto dalla via Valla, facente parte dell'ex alveo del colatore Rifiuto, catastalmente censita alla partita numero 7511, foglio 69, mappale, 1222, dell'estensione di 100 mq." e che detta area era stata abusivamente occupata dai convenuti ed, in parte, edificata come segue: "per mq. 47 quale sedime di porzione di fabbricato condominiale a cinque piani fuori terra con locali ad uso negozio al piano terra ed abitazioni ai piani alti"; "per mq. 81 quale garage e cantina al piano sottostrada"; "per mq. 53 quale area accessoria scoperta di uso comune del suddetto fabbricato"; sulla scorta di tali premesse, veniva richiesta la condanna dei convenuti "all'immediato rilascio del terreno di proprieta' statale, previa demolizione, a loro cura e spese, delle porzioni di fabbricato ivi abusivamente realizzate ed ivi direttamente insistenti", oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite; i convenuti Condominio Fulvia, Gardi Mario, Dametti Germano, Devoti Bruno, Rossi Rosa, Maserati Remigio, Cammi Maria, Parenti Amelia, Ansoldi Archildo, Marani Sergio, Ponginebbi Luisa, Boselli Lino, Mosconi Bianca, Bonadies Filiberto, Chiapponi Lucia e Parmigiani Francesca si costituivano in giudizio con comparsa 28 novembre 1988 rilevando che l'ubicazione dell'alveo del colatore Rifiuto non era stata fedelmente riportata nel mappale 1222 del foglio 69, a seguito dell'accorpamento e stralcio del precedente foglio 70 (mappe affette da vizio di corrispondenza). Eccepivano altresi' che, anche laddove fosse stata accertata una modesta occupazione del suolo pubblico, la stessa si sarebbe illo tempore verificata in perfetta buona fede, e senza opposizione alcuna da parte del proprietario. Conseguentemente, a' sensi dell'articolo 938 CC (cd accessione invertita), chiedevano venisse rigettata la domanda attorea di ritorno in pristino stato e risarcimento danni e disposta l'attribuzione della proprieta' dell'edificio e del suolo occupato al costruttore, previo pagamento del doppio del valore della superficie occupata, oltre eventuale risarcimento danni; veniva quindi nominato CTU l'ingegner Stefano Santoro di Bologna con l'incarico di individuare l'area demaniale eventualmente occupata dall'edificio condominiale, di precisarne l'utilizzo effettivo e la proprieta' condominiale o individuale, nonche' di liquidare il valore d'uso delle unita' immobiliari ivi insistenti e l'indennizzo dovuto da ciascun detentore. Perito di parte per il Ministero attore veniva nominato il geometra Giosue' Grifa, in allora addetto all'UTE di Piacenza; nell'elaborato depositato a conclusione delle indagini esperite il sullodato CTU dava innanzitutto atto dell'impossibilita' di eseguire rilievi in loco, stante che il colatore Rifiuto risultava da tempo completamente interrato e che l'area circostante era interamente urbanizzata. Tanto premesso, l'ingegner Santoro circoscriveva necessariamente le proprie indagini ai documenti in possesso dell'UTE di Piacenza e, in particolare, del catasto terreni, evidenziando immediatamente un errore "nei rilievi e/o nella redazione della planimetria e/o nel trasferimento della zona interessata dal foglio numero 70 al foglio numero 69, trattandosi di una compressione o di una dilatazione che ha spostato il percorso del canale con tutte le conseguenze relative alla quantificazione dell'area occupata dai convenuti". Soggiungeva, inoltre, il medesimo tecnico che la documentazione reperita in catasto consisteva in una planimetria "valida fino al 28 aprile 1972 ... ed operativa per qualsiasi riferimento catastale relativo all'inserimento prima di quella data di nuovi fabbricati" ed in altra "planimetria catastale valida ed aggiornata al 26 ottobre 1979 ...operativa per qualsiasi riferimento catastale relativo all'inserimento dopo quella data di nuovi fabbricati" e che dalla sovrapposizione grafica delle due planimetrie succitate "appare evidente uno spostamento, dal 1972 al 1979, della ubicazione del canale". Concludeva pertanto che "il confronto effettuato dal Ministero delle finanze utilizzando le planimetrie modificate dopo il 1972 e rese operanti nel 1979 non e' giustificato" sia in considerazione che "il fabbricato per cui e' causa e' stato edificato con licenze edilizie numero 245 rilasciata dal comune di Piacenza in data 10 novembre 1963 e numero 793 del 22 dicembre 1964 con inizio ed ultimazione lavori negli anni immediatamente successivi e senz'altro prima del 1972", sia "in quanto frutto di un confronto fra una situazione urbanistica di strade e fabbricati gia' esistenti prima del 1972 con una situazione catastale modificata dopo il 1972 e per di piu' non corrispondente allo stato dei luoghi in quanto inficiata da un errore"; la superficie demaniale effettivamente occupata dall'edificio condominiale risultava, quindi, limitata alla "area cortilizia di proprieta' del condominio" per una estensione complessiva di mq. 31,35 ed un valore di stima di lire 12.540.000 (lire 40.000 x 31,35). Evidentemente insoddisfatto dell'esito della CTU e forte delle sole controdeduzioni del proprio CT di parte l'attore otteneva l'ammissione di ulteriore perizia (a precisazione della precedente) che veniva affidata, stante la sopravvenuta indisponibilita' dell'ingegner Santoro, al professor Giorgio Rosa di Bologna il quale, nell'elaborato del 4 marzo 1998, evidenziava quanto segue: a) nel 1963, quando venne costruito il Condominio Fulvia, il rio colatore Rifiuto gia' "non esisteva piu' da anni"; b) nel 1972 erano state ridisegnate le mappe e "vuoi per errore, vuoi per incuria ... il tracciato del fosso e' stato spostato sulla mappa, facendolo quindi passare sotto il Condominio"; c) non era piu' possibile esperire indagini in loco (saggi, trivellazioni e scavi) per accertare dove effettivamente passasse il colatore Rifiuto; d) l'Amministrazione aveva comunque lasciato passare venticinque anni (dal 1963 al 1998) senza opporre alcunche'; e) tenendo come doveroso riferimento le mappe del 1963, il fabbricato non aveva in alcun modo invaso l'alveo del colatore Rifiuto, che peraltro risultava inspiegabilmente ed arbitrariamente spostato nella nuova mappa (Foglio 69) disegnata all'evidenza nel 1972 "alla buona ... dato che il fosso non esisteva piu'" ben prima dell'inizio della costruzione dell'edificio in contestazione; al CTU prefato non restava - percio' - che confermare integralmente le conclusione del suo predecessore (occupazione di soli mq. 31 di proprieta' pubblica, adibiti ad "area cortiliva") e ribadire la valutazione di complessive lire 12.540.000 dallo stesso ad initio eseguita; per completezza giova - tuttavia - evidenziare che, nel frattempo, l'intendenza di finanza di Piacenza aveva inviato due raccomandate - prot. n. 2000/85/2D e prot. n. 1947666/85/2D - in data 2 maggio 1985 e 10 febbraio 1986 finalizzate alla regolarizzazione dell'abusiva occupazione dell'areato in parola ed aventi, altresi', ad oggetto la liquidazione dei relativi canoni (ovviamente, determinati sulla base delle errate indicazioni di cui all'atto di citazione) ed in cui, peraltro, si leggeva testualmente che l'Amministrazione era dichiaratamente "in attesa di definire la vendita dell'area", ovvero, stava "predisponendo tutta la documentazione per la vendita dell'immobile" ai detentori suddetti; per questi motivi, nonostante le favorevoli risultanze della prima perizia d'ufficio ed al solo fine di sottrarsi al paventato procedimento di riscossione coattiva dei tributi di cui sopra, addi' 12 luglio 1996 e 19 dicembre 1997, i convenuti pagavano con riserva le cartelle esattoriali numero 6416276 (lire 23.839.753) e numero 97015802 (lire 52.535.500), riservandosi espressamente ogni opportuna iniziativa all'esito del giudizio in corso; rebus sic stantibus, e nonostante l'ulteriore esito favorevole delle indagini peritali del professor Rosa, e' stata recentemente formalizzata dai convenuti tutti la piu' ampia disponibilita' ad una definizione transattiva, incentrata sulla rinuncia alla restituzione dei tributi indebitamente percetti dall'Amministrazione e comprensiva della integrale compensazione delle non indifferenti spese di lite: offerta che e' stata singolarmente riscontrata dall'Amministrazione con la richiesta di ulteriore CTU (per la cronaca, la terza nel torno di un decennio) nella speranza di confutare - e non si vede come - le risultanze peritali gia' acquisite in atti -: i motivi per cui il Ministero delle finanze continui inopinatamente ad avversare ogni ipotesi di definizione transattiva, e cio' contro i piu' elementari criteri di "buona amministrazione" se non altro laddove comporta esborsi di entita' tale da rendere logicamente e giuridicamente ingiustificabile il rifiuto a fronte del risibile valore della porzione di patrimonio disponibile occupata dal Condominio Fulvia che, ex articolo 938 del codice civile, dovra' essere comunque assegnato agli attuali detentori. (5-05304)
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