INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05068 presentata da CAUSI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 18/03/2015

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05068 presentato da CAUSI Marco testo di Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394 CAUSI e BOCCADUTRI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 41, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, disciplina, nell'ambito dell'armonizzazione europea delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate dalla direttiva 2006/112/CE, le cessioni intracomunitarie non imponibili; in particolare, il comma 1, lettera b) , del citato articolo 41 prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa, ovvero cessioni di beni a privati consumatori; tale norma rappresenterebbe la trasposizione dell'articolo 32 della direttiva 2006/112/CE che disciplina le cessioni di beni soggetti ad accisa nei confronti dei privati spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro da parte dell'acquirente, il quale prevede che il luogo di tassazione sia quello in cui si trova il bene al momento di partenza della spedizione o del trasporto; l'Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n.954-72/2012 del 15 febbraio 2012, (prot. n.20462/2012) ha interpretato il citato articolo 41, comma 1, lettera b) , (nel senso che, per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel Paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto; al contrario, se il trasporto viene effettuato dall'acquirente, torna di applicazione il criterio generale di cui all'articolo 7 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine; la suddetta interpretazione, prevedendo l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione nel caso in cui al trasporto provvede il produttore italiano, per l'attività di vendita diretta ai privati intracomunitari, sta creando serie preoccupazioni alle aziende italiane produttrici di vini e bevande alcoliche che effettuano vendite on line comprimendo il prezzo di vendita a livelli non remunerativi (nelle vendite on line è uso esporre il prezzo comprensivo di IVA e spese di trasporto), e riducendo la capacità di collocare sul mercato i propri prodotti–: se nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale intenda modificare la citata disciplina affinché, anche nell'ambito della vendita diretta ai privati intracomunitari da parte dei produttori di vini e bevande alcoliche italiane che effettuano il trasporto, sia applicato il criterio generale di cui all'articolo 7 -bis del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine. (5-05068)
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Camera dei Deputati 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
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BOCCADUTRI SERGIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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