INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04420 presentata da SIRAGUSA ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110323
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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04420 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA mercoledi' 23 marzo 2011, seduta n.451 SIRAGUSA. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2, comma 4-novies del decreto-legge n. 225 del 2010, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» prevede che «Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia gia' prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita' del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi' assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010»; tali disposizioni hanno come conseguenze immediate che: i docenti nominati nel periodo che va dal 2002/2003 al 2005/2006, che attualmente si trovano nel triennio di intervallo in servizio in Italia, hanno potuto svolgere un unico mandato di 5 anni giuridici, caso unico nella storia della docenza all'estero, che ha visto soluzioni di 21 anni (7+7+7), 14 (7+7), 12 (7+5), in precedenza anche sine die, e che vede diventare di 9 anni continuativi il mandato in atto; i docenti che quest'anno dovevano essere restituiti ai ruoli metropolitani per fine mandato, i quali sono stati nominati dalla graduatoria formulata nel 2002, vedono il loro mandato all'estero prorogato di 4 anni; tali docenti nella graduatoria del 2002 si erano collocati molto dopo di coloro i quali (nominati nel periodo che va dal 2002/2003 al 2005/2006) hanno potuto fare un mandato di soli 5 anni; questa proroga, ad avviso dell'interrogante, non tiene quindi conto del merito, premia chi in graduatoria era dopo e penalizza chi era prima, generando una sperequazione inaccettabile e un criterio di merito capovolto. Di fatto, i docenti, nominati nel 2006/2007 dalla medesima graduatoria, vedono premiato il fatto di occupare una posizione piu' arretrata in graduatoria; va rimarcata un'altra sperequazione tuttora in essere che il Ministro degli affari esteri ad oggi non ha rimosso, generata dall'ordinanza del Ministro degli affari esteri del 13 dicembre 2006, che ha escluso dalle graduatorie molti docenti in possesso di uno o piu' titoli che contrattualmente hanno diritto a essere inseriti in graduatoria: infatti, la citata ordinanza nel 2006 impedi' l'immissione nelle nuove graduatorie di coloro che in quel momento prestavano servizio all'estero e che dalle graduatorie erano stati depennati all'atto della nomina; il Contratto collettivo nazionale scuola 2007 prevede che le graduatorie devono essere aggiornate ogni 3 anni; quella che all'interrogante appare l'inerzia del Ministro degli affari esteri ha fatto si' che, dopo oltre 5 anni, queste graduatorie sono ancora vigenti e sono state prorogate, con il citato comma 4-novies, fino al 31 agosto 2012, perpetuando anche una paradossale situazione che vede alcuni docenti che continuano a stare in graduatoria e ad essere nominati con i titoli del 2002 o del 2006 ed altri docenti che, pur in possesso degli stessi titoli, non sono nemmeno in graduatoria; ingiustizia nell'ingiustizia alcuni docenti hanno superato le prove di accertamento linguistico del 2006, e ancora oggi, dopo oltre cinque anni non hanno potuto usare quel titolo; a breve gli uffici del Ministro degli affari esteri preposti, inizieranno le procedure per individuare il personale utilmente collocato nelle graduatorie ai fini della nomina all'estero e, se cio' avvenisse prima della riformulazione e dell'aggiornamento delle graduatorie, si continuerebbero a generare disparita' e sperequazioni fra i docenti; il Governo, nella seduta del 25 febbraio 2011, ha accolto un ordine del giorno a firma dell'onorevole Narducci, che rileva la necessita' che il Ministro degli affari esteri emani un regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge «milleproroghe», che dipani la materia eliminando ogni elemento di disparita' fra pari; tutti i sindacati hanno protestato contro l'iniquita' e l'inapplicabilita' del suddetto comma, che non tenendo conto della complessita' della materia e delle varie situazioni, generera' un'infinita serie di contenziosi legali che possono mettere a rischio la funzionalita' dell'intero settore delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane all'estero, che rappresentano un pilastro della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo; per sanare le sperequazioni in atto e' necessario adottare delle direttive che vadano nel senso di: a) aggiornare immediatamente le graduatorie anche non in occasione di nuove prove selettive, con inclusione di tutti i docenti che hanno superato almeno una delle selezioni linguistiche del 2002 o del 2006, che si trovano ad oggi esclusi dalla graduatoria e quindi dalla possibilita' di essere nominati per completare il mandato di 9 anni e con la possibilita' di mantenere il miglior punteggio ottenuto tra le due selezioni linguistiche citate, come avvenuto in occasione dell'aggiornamento delle «graduatorie 2006», aggiornando i titoli conseguiti fino al 2006, per parita' di trattamento con i docenti inseriti nelle graduatorie vigenti, che sono state prorogate fino al 31 agosto 2012; b) stabilire il diritto per chi ha svolto un solo mandato di 5 anni, di essere richiamato a svolgere un periodo di quattro anni in equiparazione al novennio di nuova indizione (5+4); c) chiarire che la legge, avendo abrogato la precedente formula (5 anni all'estero + 3 anni in Italia + 5 anni all'estero), sancisce di fatto, l'abrogazione della norma precedente che impediva la nomina prima di avere svolto 3 anni di servizio in territorio metropolitano, tra un mandato e l'altro -: se e quali disposizioni siano state emanate o si intendano emanare, al fine di applicare correttamente l'articolo 2, comma 4-novies del decreto-legge n. 225 del 2010, per sanare le sperequazioni, le disparita' in atto e per ridurre al minimo il pregiudizio per i docenti in servizio in Italia e all'estero, e per garantire la piena funzionalita' del sistema delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane all'estero. (5-04420)
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