INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04308 presentata da BUSIN FILIPPO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 17/12/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04308 presentato da BUSIN Filippo testo di Mercoledì 17 dicembre 2014, seduta n. 351 BUSIN . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: i buoni fruttiferi postali a termine (BFP), emessi da Cassa depositi e prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane, sono stati massicciamente usati come strumento di raccolta, soprattutto durante gli anni ’80, in virtù dell'assoluta affidabilità pubblicizzata in quegli anni dai Ministeri delle poste e del tesoro, che presentavano i BFP come titoli in grado di offrire rendimenti certi e differenziati a seconda della durata dell'investimento; negli ultimi mesi, però, molti cittadini titolari di BFP si sono recati presso gli uffici postali per riscuotere le somme spettanti, ma si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni sottoscritte all'atto dell'acquisto dei BFP e riportate sui titoli in loro possesso; con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, n.148, cosiddetto decreto «Gava Goria» — lo Stato italiano ha, infatti, retroattivamente e considerevolmente decurtato (dal 20 per cento a più del 50 per cento) i tassi d'interesse dei BFP emessi negli anni precedenti, pubblicando poi il decreto nella Gazzetta Ufficiale , ma senza fornire alcuna comunicazione personale e tempestiva ai cittadini sottoscrittori, così impossibilitati a esercitare efficacemente e consapevolmente il diritto di recesso; tenuto conto che le abnormi dimensioni della decurtazione retroattiva operata nel 1986 sul rendimento dei BFP sono state tali da alterare in maniera sostanziale i termini del rapporto contrattuale tra l'Ente emittente e i cittadini sottoscrittori, la Corte costituzionale italiana, con sentenza n.463 del 1997, ha ritenuto che l'emissione di BFP, nei suoi aspetti generali, presenta connotazioni contrattuali analoghe ai servizi resi sul mercato delle imprese bancarie; in risposta ad un'interrogazione, la Commissione europea ha rilevato come il decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986 abbia modificato sia il saggio d'interesse sia l'imposta corrispondente applicabili alle serie O e P dei BFP e che questa duplice modifica spieghi «perché non sia più valido l'esatto importo di liquidazione indicato nella tabella sul retro dei BFP in questione (espresso in funzione dell'imposta applicabile alla data di emissione del Buono)»; la Commissione ha poi rilevato come le modifiche siano state adottate a norma dell'articolo 173 del codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156), che aveva all'epoca previsto la possibilità di estendere le variazioni dei saggi d'interesse sui BFP «ad una o più delle precedenti serie» e che «la riduzione in questione non si configurerebbe come conseguenza di una modifica dei termini e condizioni dei BFP, bensì come elemento di diritto che acquista per principio efficacia alla pubblicazione senza dover essere comunicato singolarmente»; inoltre, in risposta ad una seconda interrogazione, la Commissione ha affermato che i buoni fruttiferi in questione «sembrano presentare caratteristiche particolari e risalire agli anni Ottanta del secolo scorso, precedendo quindi di parecchi anni la normativa europea in materia di servizi finanziari per quanto riguarda questo tipo di strumenti finanziari» e che, essendo stato ciò oggetto di una sentenza della Corte costituzionale italiana, la Commissione «non è in grado di pronunciarsi sulla compatibilità del decreto con la normativa dell'Unione vigente all'epoca»–: se nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno regolare una simile situazione di incertezza e ingiustizia normativa, tenendo conto di come la modifica retroattiva dei tassi di interesse dei BPF senza una contestuale comunicazione personale, tempestiva e circostanziata ai sottoscrittori, tra l'altro dovuta secondo la legislazione comunitaria allora vigente, rappresenti una violazione degli obblighi informativi e di trasparenza cui sono tenuti i soggetti imprenditoriali che operano nel mercato europeo del risparmio e dei prodotti finanziari, considerando anche che il sottoscrittore in tal caso è chiaramente da identificarsi quale contraente debole del rapporto contrattuale. (5-04308)
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