INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03577 presentata da GINEFRA DARIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101013
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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03577 presentata da DARIO GINEFRA mercoledi' 13 ottobre 2010, seduta n.382 GINEFRA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: Poste Italiane s.p.a. nell'ultimo decennio ha assunto migliaia di lavoratori precari con contratti non definitivi e atipici, reiterati nel tempo, in un periodo in cui azienda - in fase di ristrutturazione e di privatizzazione - poteva ancora attingere con una certa facilita' ad istituti di matrice pubblicistica speciali e derogatori rispetto alla disciplina di diritto del lavoro comune; la fine del «periodo agevolato» e la mancata riconferma di tali contratti atipici da parte di Poste Italiane, ha provocato una serie di vertenze di lavoro, dagli esiti altalenanti, che - negli anni 2004 e 2005 - hanno obbligato l'amministrazione postale ad effettuare circa 5000 reintegri; l'argomentazione principale sostenuta dall'azienda e' stata la sussistenza di una contrattazione collettiva che legittima la stipulazione di forme contrattuali ulteriori e sui generis rispetto a quelle di stretta matrice legale: in passato l'Azienda si era avvalsa di questa «legittimazione pattizia» - concordata con le parti sociali firmatarie del contratto collettivo di categoria - specie per quanto concerne la successione nel tempo di contratti a termine ovvero la non applicabilita' ad essi della sanzione legale della conversione contrattuale nel caso di mancata indicazione del termine ed ancora l'omissione di individuazione del nominativo del lavoratore pro tempore sostituito dal nuovo lavoratore precario assunto con contratto a termine; molti lavoratori hanno quindi fatto causa all'azienda sindacando giudizialmente la sussistenza nel caso concreto dei presupposti che hanno legittimato la loro assunzione mediante contratto a termine e tali presupposti sono rappresentati dall'effettivita' delle esigenze aziendali di Poste Italiane come individuate nel piano di ristrutturazione: sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, presenza di nuovi processi produttivi e di nuovi servizi predeterminati nel tempo e aventi carattere straordinario, esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso; parametri la cui ricorrenza e' necessaria per integrare il requisito della specialita' del rapporto di lavoro e per giustificare la limitazione temporale della durata dello stesso; in data 13 gennaio 2006, Poste Italiane spa ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo teso a regolamentare le migliaia di sentenze di reintegro emesse dai vari giudici del lavoro aditi: l'accordo prevedeva, in sede di conciliazione, la sottoscrizione di un verbale con il quale il lavoratore ricorrente si impegnava alla restituzione delle somme percepite per il periodo non lavorato - ossia quello intercorrente tra la data della scadenza del contratto a tempo determinato e la sentenza di riassunzione - in cambio della desistenza all'appello e ai gradi superiori della giustizia da parte dell'azienda; in data 10 luglio 2008, e' stato sottoscritto un ulteriore accordo tra Poste Italiane e organizzazioni sindacali, con il quale venivano esclusi, dai supposti benefici del precedente accordo citato, coloro che si trovavano in servizio in forza di una sentenza del giudice del lavoro adito, ma la cui origine del rapporto di lavoro con Poste Italiane era stata un'assunzione da agenzia interinale anziche' un'assunzione diretta da parte di Poste; in data 27 luglio 2010, Poste Italiane spa ha sottoscritto un ulteriore accordo con le organizzazioni sindacali, per meglio regolare le situazioni derivanti dai contratti a tempo determinato e dei riammessi in servizio a seguito di sentenza giurisdizionale e con tale accordo si dava la possibilita' di conciliare anche a tutti coloro i quali erano risultati esclusi dai primi due accordi, fatta eccezione per gli ex-interinali; anche con questo ultimo accordo del 27 luglio 2010, pero', sono stati esclusi coloro i quali erano stati riammessi in servizio dal giudice del lavoro, pur essendo stati assunti da agenzie interinali e non direttamente dall'azienda, e questi, pur godendo parimenti agli altri di una sentenza di riammissione in servizio da parte del giudice del lavoro adito, non hanno potuto conciliare la propria posizione giudiziale con l'azienda subendo una vera e propria discriminazione nel trattamento a parita' di condizione data dall'iter giudiziario; e' importante precisare che la succitata esclusione dei lavoratori di Poste ex-interinali non si evince in maniera esplicita dalla lettura dell'accordo del 27 luglio 2010, bensi' e' stata estrinsecata verbalmente dai responsabili dell'azienda alle organizzazioni sindacali in sede di stesura dello stesso -: quali motivazioni d'ordine giuridico e di strategia aziendale ancora oggi vengano addotte per escludere da una regolamentazione transattiva quelle centinaia di lavoratori che hanno avuto una sentenza di reintegro al lavoro e hanno dichiarato la loro disponibilita' a restituire gli emolumenti percepiti per il periodo non lavorato, con trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, solo perche' assunti da agenzia interinale nonostante diversi giudici dei tribunali del lavoro in Italia li hanno paragonati agli ex-ctd, ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato. (5-03577)
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20101013-20101117
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GINEFRA DARIO (PARTITO DEMOCRATICO)