INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03544 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101006

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03544 presentata da LUIGI BOBBA mercoledi' 6 ottobre 2010, seduta n.379 BOBBA, LIVIA TURCO, DAMIANO, SCHIRRU, GNECCHI, MIGLIOLI, BOCCUZZI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro, e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 21 novembre 1988, n. 508, prevede che l'indennita' di accompagnamento viene oggi concessa alle persone con inabilita' totale quando i cittadini si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua; l'indennita' viene, quindi, concessa nel caso in cui ricorra o il grave impedimento alla deambulazione, tanto grave da non potersi muovere senza l'aiuto di un accompagnatore, oppure qualora vi sia la necessita' di assistenza continua, riscontrabile ogni qualvolta una persona non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; dal 1 o gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidita', handicap e disabilita' si presenta all'INPS e non piu' alle aziende USL e le competenti commissioni delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS, cosi' come disciplinato dal decreto-legge n. 78 del 2009 all'articolo 20, e dalla circolare 28 dicembre 2009, n. 131 dell'INPS; in sede di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito definitivamente dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le proposte avanzate di una modifica dei criteri di concessione dell'indennita' di accompagnamento per le persone disabili, che incidevano sulla qualifica delle capacita' deambulatorie e sulla capacita' di svolgere gli atti elementari della vita e che avrebbero portato ad una sensibile riduzione delle erogazioni degli assegni a favore di persone realmente disabili piuttosto che di una lotta all'abusivismo non ebbero seguito; non e' pertanto rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno la necessita' di assistenza continua nel caso di impossibilita' allo svolgimento degli atti strumentali della quotidianita', ovvero quegli atti che includono la capacita' di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell'uso dei farmaci, di essere capaci di maneggiare il denaro; nonostante quanto emerso dall'attivita' parlamentare l'INPS, con una Comunicazione del 20 settembre 2010, ha stabilito che «si rende indispensabile potenziare (...) il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona con l'obiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari (...).»; nonostante la nota affermi che l'intento e' di rendere «definitivo il giudizio medico legale dei sanitari INPS, con il dichiarato obiettivo di evitare futuri disagi al cittadino conseguenti a successive verifiche sanitarie straordinarie», non appare inverosimile che il vero obiettivo sia quello di stringere ulteriormente i meccanismi di controllo e di restrizione delle provvidenze concesse; le stesse «Linee Guida operative per l'invalidita' civile», allegate alla nota del direttore generale (paragrafo «Visita diretta»), a cui dovrebbero attenersi i medici dell'INPS nell'esame delle domande di invalidita', sottolineano «che l'accertamento sanitario diretto e' da ritenersi prioritario al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell'iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. Cio' soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell'integrita' plico-fisica da cui derivano benefici assistenziali»; le linee guida intervengono nel limitare il concetto di autonomia nella deambulazione, restringendo notevolmente il campo di applicazione anche per persone che possono muoversi solo a stento in modo autosufficiente, escludendoli addirittura se in grado di muoversi su una sedia a ruote senza accompagnatore; intervengono, altresi', sulla definizione di atti quotidiani della vita, anche in questo caso restringendo l'applicazione rispetto alle attuali valutazioni, di modo che potrebbe essere esclusa dall'assegno una persona affetta da sindrome di Down o in grado di svolgere singoli atti quotidiani ma assolutamente incapace di muoversi in modo autonomo fuori da casa propria, come avviene anche per gravi forme di disabilita' intellettiva; la Circolare 131/2009 prevedeva una valutazione sugli atti o con visita diretta presso la commissione INPS, mentre con le nuove disposizioni, l'INPS suggerisce il ricorso prioritario alla visita diretta; il ricorso alla visita diretta e' prioritario, secondo INPS, anche nel caso in cui il giudizio della, Commissione ASL, integrata con il medico INPS, sia stato unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali, ovvero, in particolare, pensioni, assegni, indennita'; non si esclude che molti disabili verranno, d'ora in poi, sottoposti ad una doppia visita: prima all'ASL e poi all'INPS, con l'esponenziale aumento di disagi e ritardi, a causa della dubbia motivazione di INPS relativa al fatto che tali procedure siano rivolte ad un minor disagio per il cittadino; secondo quanto affermato, il permanere dei medici dell'INPS in seno alle commissioni delle ASL, perde il requisito di opportunita' di accelerare e ottimizzare i procedimenti e, dopo le nuove indicazioni, appare piuttosto come un costo per INPS senza vantaggio per il sistema; a parere dell'interrogante, contenuti nelle linee guida riconosciuti alle persone disabili, ponendosi in chiaro contrasto con l'intenzione del legislatore; l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce che «In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS», rischiando in questo modo di determinare la prevalenza delle indicazioni interne dell'INPS sulle stesse disposizioni di legge interpretate dall'Istituto e generando verosimilmente nuovi e copiosi contenziosi -: se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia espresso delle direttive in materia all'INPS; se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire per assicurare chi sia pienamente applicata la normativa in materia senza violare i diritti del cittadini inabili, previsti dalle vigenti leggi in materia di invalidita' e dalla Costituzione. (5-03544)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03544 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101006 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
TURCO LIVIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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5/03544 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
20101028 

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