. . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03352 presentata da DI BIAGIO ALDO (FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA) in data 20100803" . . "20100803-20101222" . . "1"^^ . _:B3c6742834dc2a8bbf5c444158a6e761c . . "Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-03352 presentata da ALDO DI BIAGIO martedi' 3 agosto 2010, seduta n.364 DI BIAGIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005, attuativo dell'articolo 14-vicies ter - (Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», regola l'attivita' di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonche' i rapporti tra le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l'efficienza e la stabilita' economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori; il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'articolo 2, comma 1, lettera c), definisce «per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro»; al successivo articolo 5, comma 1, lettera a), stabilisce che i buoni pasto «consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto»; al successivo articolo 6, comma 1, si stabilisce che «Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia e la qualita' della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta», mentre al comma 2 si afferma che «L'offerta e' valutata sulla base dei criteri indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004», ove si prevede che «Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono: a) o, quando l'appalto e' aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualita', il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditivita', il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione»; secondo quanto esposto l'offerta dovrebbe essere dunque valutata, dall'ente proponente il servizio messo a bando di gara, sulla base dei parametri sopra citati e dunque sulla competitivita' del costo dei soli servizi che le societa' emettitrici dei buoni pasto sostengono per l'emissione, la gestione e la costruzione della rete convenzionata al loro utilizzo da parte del soggetto beneficiario, indipendentemente dal valore nominale attribuito al buono pasto; a titolo di esempio per quanto sin qui esposto, si cita il quotidiano La Repubblica di Genova del 25 luglio 2010, a pagina 11, che riportava la notizia della societa' «Qui! Group» aggiudicataria di due lotti posti a bando dalla Consip spa, per la fornitura dei buoni pasto agli enti pubblici. La societa' in questione si aggiudicava un primo lotto offrendo alla Consip spa uno sconto rispetto al valore nominale del buono pasto posto a gara, pari al 17,19 per cento ed un secondo lotto offrendo uno sconto del 17,81 per cento, sempre sul valore nominale del buono pasto; la notizia riportata dal quotidiano sopra citato quindi sembrerebbe evidenziare come, nell'aggiudicazione delle gare, sia preso in considerazione un parametro, quello dello sconto applicato sul valore nominale del buono pasto (e' bene ricordare che il buono pasto e' per l'utilizzatore un mezzo di pagamento per l'ottenimento di un servizio sostitutivo di mensa) e non gia' sulla sola quota relativa al valore della gestione del servizio offerto dalla societa' emettitrice. Va da se' che l'applicazione di uno sconto da parte di chi offre il servizio sul valore nominale di emissione del buono pasto nei confronti della societa'/ente acquirente non puo', ad avviso dell'interrogante, che lasciare perplessi, allorche' si cerca di capire dove, poi, la societa' emettitrice otterra' il suo margine di profitto; una parte di questo sconto sul valore nominale del buono pasto, evidenziato nell'offerta del soggetto che partecipa alla gara, certamente e' poi compensata dalla commissione che questi applichera' all'esercente che eroga il servizio all'utilizzatore finale del buono pasto e recuperata in fattura al momento dell'incasso. Commissione applicata ai pubblici esercizi che, peraltro, ai sensi del citato articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005, rientra tra i criteri di valutazione delle proposte. Ne deriva che, di fatto, la societa' emettitrice dei buoni pasto che si e' aggiudicata la gara sulla base della migliore offerta complessiva (nella quale ha giocato un ruolo determinante anche lo sconto applicato sul valore nominale del buono pasto) finisce con l'offrire all'acquirente (nel caso di specie la Consip spa) un servizio a prezzo competitivo sul quale pero' la stessa societa' emettitrice (in linea teorica) non sembrerebbe raggiungere il livello di pareggio tra costo del servizio offerto e suo pagamento da parte dell'acquirente, a cui va aggiunta la commissione pagata dall'esercente; da informazioni assunte dall'interrogante, risulta che questa differenza generata in negativo rispetto al valore del buono pasto (sconto applicato all'acquirente del buono pasto sul valore nominale meno la commissione pagata dall'esercente) che puo' risultare in fine anche superiore al 10 per cento del valore nominale del buono pasto, verrebbe poi compensata dalle medesime societa' emettitrici applicando delle commissioni elevate, anche del 15 per cento sui buoni pasto emessi dalle stesse e non oggetto di gara pubblica, ovvero su quei buoni pasto posti sul mercato e venduti alle imprese private; la situazione che se ne determina e' quindi paradossale per quegli imprenditori dei pubblici esercizi che, per la medesima tipologia di buoni pasto, si trovano a pagare commissioni differenziate alla societa' emettitrice, fattore questo che spinge spesso a non accettare i buoni pasto come mezzo di pagamento a causa delle elevate commissioni applicate, rinunciando quindi anche ad una parte di fatturato, con grave pregiudizio per la concorrenza nel mercato di riferimento e la qualita' del servizio reso all'utente finale, che ne risulta maggiormente danneggiato, trovandosi ad avere cosi' un minor numero di esercizi convenzionati tra cui scegliere e, spesso, un rapporto qualita'-prezzo inferiore alla media per i servizi acquistabili con i buoni pasto -: quali iniziative, anche di natura normativa, si intendano avviare al fine di dare soluzione alle problematiche esposte in premessa in materia di buoni pasto e di scongiurare che queste possano tradursi in un danno per gli esercenti, che altrimenti resterebbero esposti al possibile rischio di dover decidere se accettare i buoni pasto e vedersi applicare delle commissioni elevate o sensibilmente variabili o rinunciare in toto ad accettare i buoni pasto come mezzo di pagamento, rinunciando cosi' anche ad una parte del loro fatturato con indubbie conseguenze tanto per la concorrenzialita' nel mercato quanto, in caso di diminuzione del fatturato delle imprese, per i riflessi negativi sui livelli occupazionali del comparto di riferimento e, infine, per i consumatori che si trovano sempre piu' spesso ad avere un minor numero di esercizi convenzionati tra cui scegliere, con un rapporto qualita'-prezzo inferiore alla media per i servizi acquistabili con i buoni pasto. (5-03352)" . . "DI BIAGIO ALDO (FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03352 presentata da DI BIAGIO ALDO (FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA) in data 20100803"^^ . "5/03352" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "2014-05-15T02:23:38Z"^^ . _:B3c6742834dc2a8bbf5c444158a6e761c "20101222" . _:B3c6742834dc2a8bbf5c444158a6e761c "SOTTOSEGRETARIO DI STATO SVILUPPO ECONOMICO" . _:B3c6742834dc2a8bbf5c444158a6e761c . _:B3c6742834dc2a8bbf5c444158a6e761c .