INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03185 presentata da RUOCCO CARLA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 08/07/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03185 presentato da RUOCCO Carla testo di Martedì 8 luglio 2014, seduta n. 259 RUOCCO , VILLAROSA , CANCELLERI , PESCO , ALBERTI , BARBANTI e PISANO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: dai dati contenuti nella Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie per l'anno 2013, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con il comunicato stampa n.145 del 16 giugno 2014, emerge che il 30,66 per cento dei giudizi in primo grado ed il 37,11 per cento dei giudizi in secondo grado, svoltisi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, si sono conclusi con un esito completamente sfavorevole per l'amministrazione finanziaria; a formare tali percentuali di insuccesso, concorrono le numerose pretese impositive manifestamente illegittime o infondate: spesso, invero, si sente parlare di errore nella persona del contribuente; errore materiale nella determinazione dell'imponibile e liquidazione dell'imposta; duplicazione dell'imposta richiesta, ovvero pretese relative a tributi già versati a tempo debito dal contribuente ma che per difficoltà tecniche dell'amministrazione finanziaria o per meri errori materiali compiuti dai contribuenti nella redazione delle deleghe unificate (erronea indicazione dell'anno, del codice tributo, dell'ente impositore, del codice regione, dei codici relativi all'eventuale ravvedimento operoso, e altro) non risultano acquisiti dai relativi sistemi informativi; in tutti questi casi, dunque, il contribuente si trova costretto ad adire l'autorità giudiziaria al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'atto impositivo; tuttavia, non mancano i casi in cui, nonostante l'evidente illegittimità e infondatezza della pretesa, il contribuente non sempre è in grado di attivare i rimedi giurisdizionali e amministrativi che l'ordinamento mette a disposizione per la tutela delle proprie ragioni: ciò accade a causa del fatto che tanto i ricorsi giurisdizionali quanto il ricorso ai vari istituti deflattivi del contenzioso (reclamo, istanza di adesione, e altro) prevedono dei termini perentori spirati i quali l'azione è preclusa con conseguente definitività degli atti impositivi illegittimi; situazioni di infermità, anzianità, cambio temporaneo della dimora o residenza, difficoltà nel reperire la documentazione probatoria a distanza di anni, indisponibilità monetarie per procacciarsi i servizi di un professionista; tutte queste cause possono oggettivamente rendere difficoltoso adire le vie giurisdizionali nei termini prescritti senza, tuttavia, che da questo possa ritenersi giustificato l'arricchimento dell'erario che espone una indebita pretesa; in verità, per ovviare a simili fattispecie, l'ordinamento giuridico tributario ha già predisposto l'istituto dell'autotutela o « jus poenitendi» di cui alla legge n.656 del 1994; l'autotutela consiste in un riesame del provvedimento di primo grado volto all'annullamento dello stesso, ove ne sussistano i presupposti; con essa, dunque, si riconosce al contribuente il diritto a non essere leso nella propria sfera patrimoniale, per effetto di provvedimenti illegittimi o infondati, che impongono il pagamento di somme non dovute o neghino il rimborso di somme indebitamente versate; per quanto riguarda le ipotesi in cui è possibile ricorre all'autotutela tributaria bisogna riferirsi, invece, a quanto espresso dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n.37; si tratta dei casi di: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell'imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione; in tutti questi casi l'Amministrazione finanziaria è tenuta d'ufficio all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, e ciò in quanto alla base dell'istituto dell'autotutela risiedono comunque ragioni di pubblico interesse; in particolare, il principio costituzionale della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale al contribuente deve pagare non più di quanto dovuto in base alla propria effettiva capacità contributiva, ed il principio del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'articolo 97, che impone, tra le altre cose, anche la regola dell'economicità dell'azione amministrativa; con lettera-circolare 195/S del 5 agosto 1998 il Ministero delle finanze ha osservato, con riferimento al rimedio dell'autotutela, che «non vi è dubbio che una attenta e sistematica correzione degli errori eventualmente riscontrati nell'ambito di tali attività rappresenta non solo un modo per evitare pericolose deviazioni nell'applicazione delle leggi e il conseguente deterioramento del rapporto di fiducia fisco-contribuente ma anche per diminuire i costi del contenzioso e aumentare l'efficienza dell'amministrazione», precisando altresì che «l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela viene considerato dall'amministrazione non certo come una specie di “optional” che si può attuare o non attuare a propria discrezione ma come una componente del corretto comportamento dei dirigenti degli uffici e quindi, come un elemento di valutazione della loro attività dal punto di vista disciplinare e professionale»; dello stesso avviso è la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, in presenza di errori nella pretesa dell'amministrazione, lo sgravio in via di autotutela è obbligatorio, in quanto anche l'Agenzia delle entrate, come tutta la pubblica amministrazione, ha il dovere di uniformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (sent. Corte Cass. n.6283 del 20 aprile 2012); è discusso in dottrina se al sistema dell'autotutela tributaria risulti applicabile l'istituto del «silenzio-assenso» di cui alla legge n.241 del 1990, come modificata dalla legge n.15 del 2005, stante il quale, trascorso il termine di 90 giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, essa deve considerarsi accolta anche in assenza di pronuncia da parte dell'ufficio; l'eventuale inerzia dell'amministrazione finanziaria nell'emettere un atto in risposta all'istanza presentata del cittadino, inibisce a quest'ultimo la possibilità di esperire il ricorso presso la competente commissione tributaria, in quanto, per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione, sentenze 16776/2005 e 7388/2007), in materia di autotutela tributaria non è ammessa l'impugnazione del silenzio-rifiuto, con la conseguenza che il cittadino deve intraprendere, per vedersi riconosciuti i propri diritti, azioni giudiziarie ben più onerose per se stesso e per lo Stato–: se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di implementare il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sempre, e con atto motivato, in tutti i casi di istanza di autotutela ovvero di estendere il principio del silenzio-assenso anche al suddetto istituto, onde garantirne la piena efficacia in ossequio alle regole di imparzialità, correttezza e buona fede che sovraintendono l'azione amministrativa. (5-03185)
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ALBERTI FERDINANDO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
BARBANTI SEBASTIANO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
PESCO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
PISANO GIROLAMO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
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