INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03065 presentata da MORETTO SARA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/06/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03065 presentato da MORETTO Sara testo di Martedì 24 giugno 2014, seduta n. 251 MORETTO e CAUSI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, prevede la possibilità, per i contribuenti che si trovino per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di accedere, per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, in aggiunta alla forma ordinaria di rateazione che prevede un massimo di 72 rate mensili, ad una rateazione straordinaria fino ad un massimo di 120 rate mensili; con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, in attuazione del richiamato articolo 52, sono stati individuati quattro tipi di piani di rateizzatone: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate); il medesimo decreto ha stabilito, all'articolo 3, le condizioni per la richiesta del piano di rateazione straordinario, che consistono nell'accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e, congiuntamente, nella solvibilità dello stesso debitore; tali condizioni sussistono, sempre secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3 del decreto attuativo, quando, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, il rapporto tra la rata e il reddito mensile, rilevabile dalla certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è superiore al 20 per cento; mentre per gli altri soggetti, ovvero le imprese, il rapporto tra rata e valore della produzione è superiore al 10 per cento e l'indice di liquidità dell'impresa (dato dalla somma della liquidità differita più la liquidità corrente diviso il passivo corrente) è compreso tra 0,50 e 1; il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione secondo le tabelle A e B allegate al citato decreto; secondo quanto riportato dalle citate tabelle, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, solo allorquando la percentuale superi il 38,80 per cento sarà possibile beneficiare della rateazione decennale in 120 rate, mentre gli altri soggetti potranno vedersi accordare una rateazione a 10 anni nel caso in cui il rapporto rata/valore della produzione sia superiore al 19,40 per cento; si tratta di valori evidentemente elevati che rendono difficile l'accesso al piano straordinario; facendo un esempio, un'azienda che ha un debito tributario di 72.000 euro ed ha ottenuto una rateazione ordinaria con 72 rate mensili pari a circa 1.000 euro, qualora intenda accedere ad una rateazione straordinaria in 120 rate dovrebbe dimostrare lo stato di difficoltà presentando un fatturato mensile inferiore ad euro 5.000; un fatturato evidentemente troppo basso, con il quale l'impresa dovrebbe coprire sia i costi di produzione e di gestione sia la rata mensile Equitalia di 1.000 euro per il debito pregresso; la scelta di parametrare la difficoltà finanziaria delle imprese ad indicatori economici appare incongruente, in quanto l'impossibilità di pagare debiti tributari non è causata dalla mancanza di ricavi ma è piuttosto legata, nella maggior parte dei casi, a problemi di natura finanziaria; agganciare l'indicatore al valore dei ricavi presenterebbe inoltre effetti distorsivi, quali ad esempio il fatto che un'azienda in momentanea ripresa economica si trovi nell'impossibilità di accedere ad una misura che gli consentirebbe di saldare i debiti pregressi proprio a causa dell'aumento del fatturato; l'applicazione del criterio con cui attualmente è concessa la rateazione ordinaria, legato ad un indice Alfa che prevede una proporzione tra debiti complessivi e valore della produzione superiore alle 3 volte, seppure con dei limiti, di fatto ha finora consentito di cogliere in maniera abbastanza diffusa le situazioni di difficoltà delle imprese che hanno così potuto accedere alla rateazione; pur nella previsione di un monitoraggio degli effetti previsto ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale, secondo il quale Equitalia spa, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, presenta una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinaria, in questi mesi di applicazione, dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese e dagli ordini locali dei commercialisti, perviene il dato di una scarsa accessibilità alla rateazione straordinaria; dato che sembrerebbe vanificare la misura stessa, prevista proprio per agevolare i soggetti intenzionati a regolarizzare la propria posizione verso l'erario–: quali siano i dati a disposizione del Ministro in merito all'andamento delle riscossioni derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione-straordinaria, e quale valutazione attribuisca a tali dati anche con riguardo alla possibilità di modificare la normativa agendo su una significativa riduzione delle percentuali indicate nelle citate tabelle allegate al decreto ministeriale del 6 novembre 2013, ovvero alla possibilità di introdurre un diverso parametro legato al margine operativo lordo, in grado di cogliere in maniera più precisa le situazioni di difficoltà delle imprese. (5-03065)
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