"0"^^ . . "5/02224" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02224 presentata da GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970508"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . . "19970508-" . . . "Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che : nei giorni scorsi presso lo stabilimento di Jesi della Sadam e' stato aperto il cantiere per la realizzazione di una centrale di cogenerazione (turbogas) sulla base di una autorizzazione concessa alla Edison Termoelettrica Spa in data 15 novembre 1991, dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; l'apertura di tale cantiere e' avvenuta non solo in presenza di un diniego alla concessione edilizia da parte del sindaco di Jesi ma, oltretutto, in totale assenza di un qualsivoglia tipo di accordo con gli enti locali (comune di Jesi, comuni limitrofi, provincia di Ancona); in una fascia di territorio di circa 10 chilometri si troverebbero ad insistere ben tre centrali termoelettriche (oltre a Jesi quella Enel di Camerata Picena, gia' operante, e quella Api di Falconara Marittima in via di allestimento); la provincia di Ancona, in accordo con il comune di Jesi e quelli limitrofi, ha affidato un secondo studio per valutare l'impatto sull'ambiente determinato dall'effetto combinato delle tre centrali in un territorio tanto circoscritto quanto gia' fortemente appesantito dagli insediamenti produttivi esistenti; un precedente studio, sempre commissionato dalla provincia di Ancona, aveva gia' evidenziato oltre ad un enorme sovradimensionamento delle centrali di Jesi e Falconara rispetto agli autoconsumi (cioe' calore utile ed utilizzato), come, soprattutto per la centrale di Jesi, non sussistessero tecnicamente le condizioni di cogenerazione; riguardo alla cogenerazione e' di assoluto rilievo chiarire che: a) nel testo della delibera Cip 6/92 al punto B) si definiscono come impianti di cogenerazione quelli \"alimentati da fonti assimilate a quelli rinnovabili\", fra questi figurano anche \"quelli di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore\". Si intende che il calore prodotto debba essere calore utilizzabile e non comunque disperso nell'ambiente, altrimenti ci si troverebbe di fronte alla formulazione banale di ovvi principi della termodinamica dal momento che la produzione di energia si accompagna sempre alla produzione di calore, in genere, non utilizzabile economicamente; b) del resto la condizione di \"calore utilizzabile\" figura in mani esplicita in un allegato alla circolare del ministero dell'industria 7 maggio 1992, n. 220 F (Gazzetta Ufficiale) n. 90 del 22 giugno 1992, pag. 93) laddove si afferma che \"Per centrale di cogenerazione si intende un insieme di elementi funzionalmente associati atti a realizzare e controllare un processo volto alla produzione combinata di energia meccanica/elettrica e calore, entrambi effetti utili, partendo da una qualsivoglia sorgente di energia\". Con tale circolare si esplicavano le modalita' con cui dovevano essere compilate le schede per accedere ai finanziamenti in conto capitale previsti dall'articolo 11 legge n. 10 del 1991, finanziamenti che erano e sono alternativi rispetto alle quotazioni dei prezzi di cessione di energia elettrica previsti dal Cip 6. Probabilmente non e' un caso che la stragrande maggioranza delle aziende private abbiano optato per i prezzi di cessione piuttosto che per i finanziamenti in conto capitale, ma che questo sia dovuto proprio alla specificazione sopra descritta; c) al titolo I del provvedimento 6/92 per definire la \"condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile\" si ricorre ad una formula in cui compaiono i parametri tecnici degli impianti, il cui risultato Ien (indice energetico) deve essere uguale o maggiore al valore 0,51 affinche' valga la condizione di ammissibilita'; d) la formulazione di cui al punto 1) e', pertanto, definitoria, chiarisce cioe' in maniera inoppugnabile ed in perfetto accordo con le leggi n. 9 e 10 del 1991, cosa si intenda per cogenerazione, mentre la formulazione di cui al punto 2) articola la prima non piu' sotto il profilo del merito bensi su quello della efficienza tecnica della macchina, discriminando impianti con rendimenti elevati piuttosto che con rendimenti qualsiasi. Per mantenere fede al dettato della legge n. 10 del 1991, gli impianti devono poter soddisfare contemporaneamente le due formulazioni; e) 5 pertanto la centrale proposta dalla Sadam-Edison, puo' essere considerata di cogenerazione solo per quanto riguarda la quota di calore ceduto allo zuccherificio che e' quantita' molto minore di quella non utilizzata e cioe' dispersa dalle torri di raffreddamento. Proprio da cio' deriva la certezza del sovradimensionamento dell'impianto; f) non puo' valere, da solo, il fatto che sia rispettata la condizione tecnica di assimilabilita'. Infatti, possono darsi impianti che rispettano questa condizione anche in totale assenza di calore utilizzato e che, quindi, per definizione non possono essere considerati di cogenerazione. Del resto la consapevolezza che si possano dare casi di cogenerazione fittizia e' presente anche negli studi pubblicati dallo Iefe; g) la centrale di Jesi, oltretutto, ha ottenuto l'autorizzazione ministeriale in data antecedente l'entrata in vigore della delibera 6/92 per cui ha usufruito della norma transitoria prevista nello stesso provvedimento al titolo VII punto B, comma 5 il quale prevede che per \"l'accertamento della condizione di assimilabilita' puo' essere effettuato sulla base del criterio previsto nel provvedimento Cip 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del presente provvedimento\"; h) nel provvedimento Cip 34/90 il criterio di assimilabilita' a fonti rinnovabili non e' espresso con un indice energetico (Ien), bensi' attraverso un indice di utilizzo del combustibile (Iuc) che deve essere superiore a 0,53. La centrale di Jesi presenta un indice Ien pari a 0,422 circa (pertanto non raggiunge il limite previsto dalla delibera 6/92, coprendo solo l'82: circa della condizione richiesta) ma presentando uno Iuc pari a 0,623 circa, di fatto accede alla denominazione di centrale di cogenerazione; i) perdipiu', nel provvedimento 6/92, titolo VII punto 13, comma 5, si afferma che \"qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio si procede alla verifica dell'indice energetico (Ien) ... applicando il trattamento previsto per gli impianti con indice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con len inferiore a 0,51\". Questo significa che non solo vengono definite centrali di cogenerazione anche quelle che non rispettano le caratteristiche stabilite da quel provvedimento, ma oltretutto, ad esse e' consentito di vendere all'Enel l'energia prodotta in eccesso al proprio fabbisogno ad un prezzo notevolmente superiore rispetto alla reale categoria di appartenenza, prezzi che, tra l'altro, sono rivalutati annualmente e che, per di piu', nel caso sia differenziato tra ore piene ed ore vuote, molto facilmente diventa prezzo unico, equivalente a quello massimo consentito per le ore piene, se l'impianto funziona per almeno 3200 ore piene (133 giorni all'anno!); con quanto esplicitato al punto precedente risulta in maniera evidente che la norma transitoria prevista dal Cip 6/92 appare in netto contrasto con la volonta' chiaramente espressa dal legislatore nelle legge n. 9 e 10 del 1991, attraverso cui si intendeva incentivare la produzione di energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili, tanto che tale norma sembra fatta su misura per garantire l'accesso a finanziamenti anche a quegli impianti che in alcun modo raggiungono gli standards previsti per la reale e non fittizia cogenerazione. Pero' non e' solo la norma transitoria bensi' l'intero impianto della suddetta deliberazione che, in qualche modo, ha creato, ad avviso degli interroganti, dei rilevanti privilegi per i produttori privati di energia elettrica; e' altrettanto evidente che la norma transitoria sopracitata, per gli impianti la cui autorizzazione e' stata rilasciata prima del Cip 6/92 ma ben dopo le leggi n. 9 e 10 del 1991, richiamando la formulazione sulla assimilabita' di un provvedimento anteriore a dette leggi, di fatto le scavalchi, in maniera furbesca e probabilmente - ad avviso degli interroganti - truffaldina. Del resto, nei primi anni '90 nostro Paese si trovava al centro della bufera di tangentopoli; lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in una intervista rilasciata in data 7 maggio 1997 al Il Corriere della Sera, non nasconde che \"in un anno abbiamo messo la parola fine al cosiddetto Cip 6\", il quale \"ha consentito a gruppi come Edison e Sondel, tanto per citare due dei piu' noti, una certa accumulazione di capitali\". Pur con grande ritardo rispetto agli effetti deleteri sulle casse dello Stato, almeno questo Governo sembra essersi accorto, nel giro di un anno, di quanto stava accadendo; del resto e' ormai opinione corrente (articoli di Vittorio Malaguti sul Il Corriere della Sera del 7 maggio 1997 e di Marco Magrini su Il Sole 24 Ore del 6 marzo 1997) che le misure contenute nel Cip 6/92 hanno rappresentato una fonte di inusitato guadagno per i grandi produttori privati di energia, in primo luogo per la Compart-Montedison, tramite la Edison, per la Falck, tramite la Sondel, e per la Fiat, direttamente o tramite la Serene. Queste aziende per 8 anni, dall'inizio della produzione, possono vendere all'Enel la loro energia a ben lire 118 al Kwh e per i successivi 7 anni a \"sole\" lire 98,3 al Kwh, prezzi che, chiaramente, devono essere rivalutati come sopra descritto; nel memorandum d'intesa firmato tra Eni e Enel per la costituzione di una joint venture che si proporra' come \"primo produttore italiano indipendente e non sovvenzionato di energia elettrica in grado di competere anche a livello internazionale\". Secondo le previsioni dell'Enel il prezzo medio dell'energia elettrica prodotta con centrali di cogenerazione turbogas dovrebbe aggirarsi intorno a lire 65 al Kwh; tale affermazione ha naturalmente e immediatamente impensierito le aziende private che vedono scoperto platealmente il \"beneficio\" di cui godono e che temono non possa essere ulteriormente ampliato, dal momento che un nuovo colosso, comunque pubblico, smaschera la manovra poco lineare e si ripromette di produrre e vendere energia a prezzi reali e non gonfiati. Finalmente, cioe', diventa opinione corrente cio' che localmente, laddove le centrali private in questi anni sono nate o stanno per nascere, solo alcune forze politiche, rifondazione comunista in primo luogo, associazioni ambientaliste o comunita' locali hanno avuto la forza di affermare; e' evidente che la Sadam-Edison, pur disponendo delle autorizzazioni ministeriali previste e concesse con le ambigue modalita' descritte, si appresta a dar vita ad un impianto che non e' di cogenerazione e che continuera' ad usufruire di quelle regalie di Stato cui l'attuale Governo ha giustamente deciso di porre fine, almeno di qui in avanti -: se non ritenga necessario provvedere quanto prima ad una interpretazione autentica, anche attraverso una circolare ministeriale, di alcuni passaggi sia della legge n. 10 del 1991, (cogenerazione, energia recuperabile, risparmi di energia, dimensionamento degli impianti in relazione al calore effettivamente utilizzato) che della deliberazione Cip 6/92; se non reputi doveroso interrompere, da subito, la prassi scandalosa dei rimborsi gonfiati sospendendo l'efficacia delle autorizzazioni concesse, in particolare quella sopra descritta alla Edison-Sadam di Jesi; se non reputi opportuna l'istituzione di una commissione ministeriale d'inchiesta sull'applicazione delle legge n. 9 e 10 del 1991 e dei provvedimenti connessi con particolare riguardo agli incentivi da essi previsti. (5-02224)" . . "2014-06-06T10:52:22Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02224 presentata da GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970508" . "GALDELLI PRIMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI)" . .