INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02005 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970411

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Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la societa' Pettinatura di Vallemosso societa' a responsabilita' limitata e' stata dichiarata fallita dal tribunale di Biella (giudice delegato dottor Paolo Cigliola, curatore dottoressa Lucia Loro Piana Gremmo); la societa' fallita, che occupava numerosi dipendenti, aveva fatto richiesta di ammissione alla cassa integrazione guadagni per diversi periodi, negli anni 1990, 1991, 1993 e 1994; la societa' non aveva dato corso ai relativi pagamenti ai dipendenti ne' aveva versato contributi all'Inps, non effettuando quindi la compensazione prevista per mancanza di soldi; il curatore ha richiesto all'Inps il pagamento diretto ai dipendenti degli importi dovuti a titolo di cassa integrazione guadagni; l'Inps ha accolto la richiesta per quanto riguarda gli anni 1990 e 1991 ed ha regolarmente pagato ai dipendenti quanto dovuto; per quanto riguarda gli anni 1993-1994, l'Inps ha risposto, con lettera del 17 aprile 1996, come segue: "... i periodi compresi fra il 29 marzo 1993 ed il 9 ottobre 1993 verranno esaminati dopo l'esito del ricorso proposto dal rappresentante dell'Inps in seno alla commissione provinciale CIG"; la direzione generale delle prestazioni temporanee ha rinviato l'esame della richiesta dei periodi dal 29 marzo 1993 al 9 ottobre 1993 a quando sara' noto l'esito del ricorso proposto per il periodo successivo -: quale organismo debba esaminare e decidere il ricorso proposto dall'Inps; se esista l'apposita commissione centrale dell'Inps che - si dice - non sarebbe ancora stata costituita; se, in ogni caso, posto che stia per essere costituita, non sia lecito temere che essa avvii la sua attivita' con un enorme arretrato, si' da far presumere che ci vorranno anni per la decisione; se sia consapevole del fatto che, allo stato, il curatore del fallimento non e' nelle condizioni di effettuare un riparto parziale ai dipendenti, atteso che, pur avendone la disponibilita', non conosce la cifra-base su cui calcolare la percentuale da distribuire, poiche' le somme non imputate a cassa integrazione guadagni dovranno essere imputate a crediti per retribuzioni nello stato passivo del fallimento. (5-02005)
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