INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01993 presentata da CECCONI UGO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960111
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_01993_12 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione della infrastruttura ferroviaria denominata Alta Velocita' Milano-Napoli sono state concesse dalle Ferrovie dello Stato SPA alla TAV SPA, la quale ha affidato al Consorzio IRICAV UNO la progettazione e la costruzione della tratta Roma-Napoli; il Consorzio IRICAV UNO deve provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle occupazioni e acquisizioni, anche con espropriazioni delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione della infrastruttura; il Consorzio IRICAV UNO ha gia' provveduto ad occupare in via d'urgenza gli immobili interessati nelle province di Roma, Frosinone, Caserta e Napoli; il meccanismo giuridico delle espropriazioni stabilisce che, nelle occupazioni temporanee in via d'urgenza disposte ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 2359 del 25 giugno 1865, l'ente espropriante debba corrispondere entro 60 giorni dalla immissione nel possesso degli acconti dell'80 per cento sulle indennita' provvisorie di espropriazione e di occupazione di urgenza notificate agli espropriandi: tale acconto viene corrisposto "in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, e' nella piena e libera proprieta'", come stabilito dall'articolo 5 della legge 25 marzo 1982 n. 94; gli acconti dell'80 per cento a norma di legge costituiscono un obbligo giuridico - la norma recita "deve essere corrisposto" - solo per l'espropriante, lasciando totalmente impregiudicati azioni, interessi e diritti degli espropriandi; la prassi seguita dal Consorzio IRICAV UNO e' stata la seguente: dopo la notifica della misura dell'indennita' provvisoria di espropriazione all'espropriando, veniva consegnato allo stesso un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ex articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15) da sottoscrivere, nel quale, tra l'altro, l'espropriando dichiarava: a) "di accettare irrevocabilmente per se' e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo l'indennita' complessiva salvo misurazione definitiva, cosi' come determinata dal Consorzio IRICAV UNO, oggetto di apposito verbale sottoscritto in data ............. e di essere disponibile alla cessione volontaria dell'immobile"; b) "di rinunciare a proporre opposizione alla stima ed a ogni altra azione giudiziaria attinente alla occupazione e/o all'asservimento dell'immobile sopra descritto"; successivamente, la prassi suddetta, (che e' stata per altro applicata ed ha prodotto i suoi effetti in un elevato numero di casi) e' stata modificata nel senso che veniva presentato e fatto sottoscrivere agli espropriandi, all'atto della contestuale redazione del verbale di consistenza e di immissione nel possesso dei beni espropriandi, un "Verbale di accordi", nel quale, tra l'altro, l'espropriando sottoscriveva quanto segue: a) "che il Consorzio IRICAV UNO ha provveduto a determinare l'indennita' di espropriazione, e/o di asservimento ai sensi delle leggi vigenti in materia"; b) "che l'indennita' complessiva e' stata determinata e concordata in L... , come meglio specificato nella stima allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Tali indennita' sono da considerarsi dalle parti contraenti come definitive, salvo l'ipotesi di variazioni di superfici in piu' e in meno, a seguito di piu' esatta quantificazione che potrebbe scaturire in sede di pubblicazione degli atti, in tal caso verra' rideterminato l'importo corrispondente alla differenza di superficie, calcolato secondo il criterio e i parametri adottati nella predetta stima"; c) "che la contraente ditta proprietaria e' stata informata di tale determinazione ed e' stata invitata a comunicare l'accettazione o il rifiuto dell'indennita' offerta"; d) "che con il presente atto il Consorzio IRICAV UNO si impegna a corrispondere un acconto di L...., sulle concordate ed accettate indennita' di espropriazione e/o asservimento e per manufatti come riportate nella richiamata stima"; e) "che la restante parte delle definitive indennita' di espropriazione e/o asservimento e la indennita' per la eventuale maggiore superficie verra' corrisposta alla ditta proprietaria contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento definitivo della proprieta' dell'immobile, che avverra' a ministero di notaio a cura e spese del Consorzio IRICAV UNO, successivamente alla pubblicazione del piano definitivo di esproprio e comunque nei termini di legge"; f) "la ditta proprietaria dichiara di accettare l'indennita' offerta nella complessiva somma di L.... cosi' come precisata, ritenendo la stessa congrua e conforme alla legislazione vigente, per l'intero valore di tutta la proprieta' esproprianda in premessa descritta e di dare atto che l'indennita' accettata si intende onnicomprensiva e ristoratrice anche di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti alla espropriazione e/o asservimento dell'immobile in parola"; g) "la ditta proprietaria dichiara di rinunciare a proporre opposizione alla stima ed ogni altra azione giudiziaria attinente all'occupazione ed all'espropriazione e/o all'asservimento dell'immobile di cui sopra"; nei casi di occupazione parziale dei terreni espropriandi (e' questa la fattispecie della quasi totalita' delle espropriazioni della TAV), a norma dell'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865, "l'indennita' di espropriazione consistera' nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione e il giusto prezzo che potra' avere la parte residua di esso dopo l'occupazione", (e' il criterio estimativo del valore complementare), per cui e' da indennizzare anche il diminuito valore della parte non espropriata; la Corte di Cassazione ha dichiarato che il principio dettato dall'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865 e' quello che piu' di ogni altro si avvicina alla determinazione del danno conseguente all'espropriazione parziale e puo' essere applicato anche a fattispecie regolate, come nelle espropriazioni interessanti la infrastruttura Alta Velocita', dalla legge speciale 22 ottobre 1971 n. 865: sulla scorta di tali princi'pi, il Ministero delle Finanze - Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, con circolare n. 2A/156 del 7 gennaio 1977 diretta agli Uffici tecnici erariali, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato n. 28691 del 15 novembre 1976, ha chiarito che il nuovo criterio di valutazione basato sui valori agricoli medi, valido per l'espropriazione dei soli terreni agricoli, non ha inteso abrogare la norma di carattere generale di cui all'articolo 40 della legge 2359 del 25 giugno 1865, che va pertanto applicata; il Consorzio IRICAV UNO nei procedimenti espropriativi attuati nella tratta Roma-Napoli non riconosce l'indennita' di espropriazione, nei casi di occupazioni parziali determinate secondo il criterio di cui all'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865, in aperta violazione della norma giuridica che regola la fattispecie, con un comportamento illegittimo, ostruzionistico e spregiativo dei diritti e degli interessi degli espropriandi, i quali si vedranno costretti, per avere giusto ristoro per l'esproprio subi'to, ad adire la Magistratura, affrontando elevati oneri finanziari con la prospettiva di avere giustizia in tempi lunghi; le norme contenute nel "verbale di accordi" debbono inequivocabilmente attenere alla indennita' di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e non gia' alla indennita' di espropriazione qualificata come "definitiva" dal "verbale di accordi" -: se nella formulazione contenuta nel modulo-dichiarazione sostitutiva dello atto di notorieta' e nel Verbale di accordi che il Consorzio IRICAV UNO ha proposto di sottoscrivere agli espropriandi, non si ravvisino estremi di comportamento illecito con rilevanza penale, stante la possibilita' di coartare e di sorprendere la buona fede dei soggetti interessati dall'esproprio, al limite estremi di tentativo di estorsione stante la indubbia soggezione psicologica all'ente espropriante dei soggetti stessi, i quali per difendere doverosamente i loro interessi dovrebbero essere assistiti da un legale e da un tecnico nella sottoscrizione del verbale di accordi, con un onere finanziario che andrebbe ad aggiungersi al danno subi'to con la espropriazione; se nel rifiuto da parte del Consorzio IRICAV UNO di riconoscere la indennizzabilita' del danno derivante da espropriazione parziale non si ravvisi un comportamento illegittimo e censurabile dal punto di vista giuridico; quali iniziative si intendano adottare con urgenza per imporre all'ente espropriante il rispetto della precisa normativa giuridica in materia di espropriazioni per pubblica utilita'. (5-01993)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01993 presentata da CECCONI UGO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
BARBIERI GIUSEPPE ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE)
BASILE DOMENICO ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE)
BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA)
CANAVESE CRISTOFORO (FORZA ITALIA)
CAPITANEO FRANCESCO MARIA (ALLEANZA NAZIONALE)
CARUSO ENZO (ALLEANZA NAZIONALE)
CARUSO MARIO (ALLEANZA NAZIONALE)
CEFARATTI CESARE (ALLEANZA NAZIONALE)
DELL'UTRI SALVATORE (ALLEANZA NAZIONALE)
DI MUCCIO PIETRO (FORZA ITALIA)
EMILIANI VITTORIO (PROG.FEDER.)
FUSCAGNI STEFANIA (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO)
GERARDINI FRANCO (PROG.FEDER.)
LA SAPONARA FRANCESCO (PROG.FEDER.)
MARENCO FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)
MAZZOCCHI ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE)
ONNIS FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)
PAMPO FEDELE (ALLEANZA NAZIONALE)
PERALE RICCARDO (FORZA ITALIA)
PETRELLI GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE)
PITZALIS MARIO (ALLEANZA NAZIONALE)
PODESTA' STEFANO (PROG.FEDER.)
PORCU CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE)
RICCIO EUGENIO (ALLEANZA NAZIONALE)
ROSSO ROBERTO (FORZA ITALIA)
SCALISI GIUSEPPE MARIO (ALLEANZA NAZIONALE)
SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE)
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO (ALLEANZA NAZIONALE)
TRINGALI PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE)
BRACCI LIA (ALLEANZA NAZIONALE)
SIDOTI LUIGI (ALLEANZA NAZIONALE)
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5/01993
CECCONI UGO (ALLEANZA NAZIONALE)