INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01947 presentata da BERSELLI FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970402

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_01947_13 an entity of type: aic

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: gia' con precedente interrogazione 5-01879 del 19 marzo 1997 si era sollevato il caso dell'avvocato Filippo Alberto Scalone, gia' senatore di Alleanza Nazionale, che si trova ristretto presso la seconda casa circondariale di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa sulla base di inconsistenti indizi di colpevolezza, per avere goduto di pretesi appoggi elettorali da cosche nelle elezioni per il Senato del 1983 e del 1994; l'ordinanza di arresti domiciliari tramutati in carcerari e' stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, dottor Alfredo Montalto; in ordine all'attivita' di tale magistrato, la Giunta delle immunita' parlamentari del Senato, nelle sedute del 22 e del 28 novembre 1995, esaminato il provvedimento da lui emesso il 14 settembre 1995 nell'ambito di un procedimento penale contro alcuni amministratori del Banco di Sicilia, dopo ampio ed approfondito esame, rilevata la gravita' della lesione inferta alle prerogative parlamentari costituzionalmente garantite ed i gravi danni arrecati all'allora senatore Filippo Alberto Scalone per le immotivate ed ingiuste censure rivoltegli dal dottor Alfredo Montalto in quel procedimento penale, in cui il parlamentare non rivestiva alcun ruolo, all'unanimita' ha ritenuto che tale magistrato avesse violato l'articolo 68 della Costituzione; di fronte ad un attacco cosi' grave, l'allora senatore Scalone aveva gia' chiesto con apposito atto di sindacato ispettivo al Ministro di grazia e giustizia un'ispezione ministeriale presso la procura della Repubblica e presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, chiedendo altresi' che fosse promossa un'azione disciplinare sia nei confronti dei sostituti di quella procura della Repubblica, sia nei confronti del Giudice per le indagini preliminari dottor Montalto; mentre il senatore Scalone si era limitato a tutelare legittimamente le prerogative del Parlamento per le vie istituzionali, il Giudice per le indagini preliminari Montalto ha ulteriormente manifestato la sua evidente animosita' nei confronti dell'avvocato Scalone emettendo provvedimenti che l'interrogante ritiene irrituali, illegittimi e vessatori; la Corte d'appello di Palermo, investita per la ricusazione dall'avvocato Scalone, con ordinanza del 5-6 marzo 1997, ha ritenuto sostanzialmente fondate le sue doglianze in ordine ai comportamenti pre-processuali e processuali assunti dal dottor Montalto con evidente lesione dei requisiti della imparzialita', della serenita' e dell'assenza di pregiudizi, cosi' motivando: "...la menzione dello Scalone contenuta nel provvedimento relativo al procedimento penale contro gli amministratori del Banco di Sicilia... fu giustamente censurata dalla competente Giunta per le immunita' parlamentari del Senato... ed appare dimostrativa di una contrapposizione politica, indubbiamente difforme dalla regola dell'imparzialita', e tuttavia non sembra che siffatta contrapposizione avesse di mira la persona dello Scalone piuttosto che la parte politica da lui rappresentata (e cioe' Alleanza Nazionale), sicche' non pare dimostrativa della sussistenza di una grave personale inimicizia conforme al modello presupposto per l'applicazione della ricusazione. E cio' tanto piu' che lo stesso dottor Montalto evito' correttamente di rispondere alle pur giuste rimostranze dello Scalone. Ne' di un siffatto stato d'animo puo' trarsi dimostrazione dal provvedimento di piantonamento dello Scalone adottato dal Giudice per le indagini preliminari; infatti - al di la' della sua discutibile legittimita', giacche' sostanzialmente venne sostituita la misura cautelare senza la richiesta del pubblico ministero - ..."; la Corte di Palermo concludeva la motivazione della propria ordinanza precisando che e' doveroso rilevare che gli elementi sottoposti all'esame della corte, se non potevano integrare l'ipotesi della ricusazione, "ben potrebbero giustificare l'astensione per motivi di convenienza, cosicche' per tale motivo non si ritiene di applicare la sanzione prevista dall'articolo 44 del codice procedura penale"; in sostanza non si sarebbe verificata l'ipotesi dell'"inimicizia personale", essendo la stessa stata soltanto "politica", tant'e' che la "contrapposizione" del dottor Montalto non avrebbe avuto di mira la persona dell'avvocato Scalone, ma la parte politica da lui rappresentata, e cioe' Alleanza Nazionale, anche se in carcere poi e' finito lui; ad avviso dell'interrogante, il dottor Montalto nel corso della istruttoria ha compiuto una serie di abusi, tant'e' che, quando l'avvocato Scalone si trovava agli arresti domiciliari, libero di muoversi senza scorta, ricoverato al Policlinico per accertamenti cardiologici, e quando egli li aveva quasi ultimati e si sarebbe dovuto fermare per altri due giorni soltanto, tale Giudice per le indagini preliminari dispose il piantonamento con un massiccio ed impressionante stuolo di guardie carcerarie, senza alcuna richiesta in merito da parte del pubblico ministero ed in aperta e clamorosa violazione della norma che vieta misure di maggior rigore, tant'e' che anche la corte di appello, in sede di ricusazione, ha dichiarato discutibile la legittimita' di tale provvedimento; gli elementi sottoposti all'esame della corte sono stati quindi ritenuti non idonei per la ricusazione, ma certamente sufficienti per l'astensione del Giudice per le indagini preliminari dottor Montalto; l'accusa nei confronti dell'avvocato Scalone si basa su quattro cosiddetti pentiti; il primo, tale Cannella, ha dichiarato che nel 1983 per il Senato l'avvocato Scalone avrebbe goduto di un massiccio appoggio elettorale, quando e' invece risultato che il candidato Cerami consegui' 39.914 voti, il candidato Barcellona 22.609 voti ed il candidato avvocato Scalone solo 14.179 voti; in considerazione del successo conseguito dall'avvocato Scalone, in quell'occasione eletto senatore, non puo' dubitarsi che sia stato appoggiato dalle cosche mafiose; il secondo pentito, Gioacchino Pennino, dichiara che, allorche' si trovava in Croazia latitante, apprese che l'avvocato Scalone aveva avuto appoggi, aggiungendo "non ricordo bene, ma si parlava di Scalone"; il terzo pentito e' quell'ex segretario provinciale del Movimento sociale italiano di Palermo nei confronti del quale un anno fa l'avvocato Scalone chiese ed ottenne che fosse cacciato dal partito. Questi ha dichiarato: "correva voce a Palermo che Scalone riceveva appoggi elettorali dalle cosche"; il quarto pentito e' un vecchio cliente dell'avvocato Scalone, tale Ettore Crisafulli, che, essendosi deciso a collaborare con la giustizia, ad avviso dell'interrogante e' stato scandalosamente "utilizzato" per fini di certo non di giustizia. Crisafulli il 3 gennaio 1995 ed il 4 febbraio 1995 scriveva all'avvocato Scalone: "Egregio Senatore si guardi, durante gli interrogatori gli inquirenti mi chiedono di Lei, la vogliono fottere". La seconda lettera, con maggiore dovizia di particolari, aggiunge: "mi vogliono fare dire cose non vere nei suoi confronti". Entrambe le missive furono affidate in plico chiuso al notaio Ficani il 10 febbraio 1995 e regolarmente sigillate. La procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo si rifiuta di aprire il plico contenente le predette due lettere che, da un lato, scagionerebbero l'avvocato Scalone e, dall'altro, coinvolgerebbero pesantemente, sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello penale, i magistrati di Palermo; ci si trova di fronte ad una rappresaglia con l'ausilio e la strumentalizzazione di sedicenti pentiti, per distruggere un galantuomo responsabile soltanto di appartenere ad una determinata area politica e che in passato richiese ben sei ispezioni ministeriali sulla gestione della giustizia a Palermo e che ora si vede ingiustamente ristretto in carcere settantenne, cardiopatico e portatore di peace-maker unicamente per la dichiarata, manifesta ed accertata "contrapposizione" di un magistrato, il Giudice per le indagini preliminari dottor Alfredo Montalto, nei confronti di un partito politico in cui milita l'indagato -: se non ritenga, sulla scorta della precedente interrogazione 5-01879 del 19 marzo 1997 e della presente, di disporre urgentemente una ispezione a Palermo per accertare come le indagini siano state condotte nei confronti dell'avvocato Scalone, verificando altresi' l'uso che sia stato fatto dei cosiddetti pentiti e le pressioni sui medesimi esercitate e da chi, verificando altresi' per quale motivo il dottor Montalto non si sia astenuto nei confronti dell'avvocato Scalone e, quindi, se non ritenga di attivare urgentemente un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo ed eventualmente anche di altri magistrati di Palermo, accertando infine se risponda a verita' che l'avvocato Scalone stia morendo. (5-01947)
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