"Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con le sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994, la Corte costituzionale ha riconosciuto ai pensionati il diritto alla pensione di reversibilita' con l'integrazione al minimo o il diritto all'integrazione al minimo anche sulla seconda pensione; la questione dell'\"integrazione al minimo\" e' oggetto da oltre vent'anni di divergenze fra legislatore ordinario e Corte costituzionale. Infatti il trattamento minimo e' stato introdotto dalla legge 4 aprile 1958, n. 212, che all'articolo 10 stabiliva il principio per cui nessun pensionato potesse averne piu' di uno. Sennonch! la Corte costituzionale con una serie di 27 sentenze, iniziata con la n. 230/74, ha progressivamente esteso l'integrazione al minimo su tutte le pensioni di cui un cittadino poteva essere titolare, con la conseguenza di moltiplicare l'integrazione al minimo per il numero delle pensioni invece che per il numero dei pensionati. Ma e' intervenuto nuovamente il Parlamento che, con la legge n. 638/83, ha ripristinato il concetto di unicita' dell'intervento, disponendo che i pluripensionati possono ottenere una sola integrazione al minimo, subordinata alla sussistenza di un requisito reddituale, mentre le altre pensioni devono essere corrisposte \"a calcolo\". La giurisprudenza della Corte di cassazione ha pero' interpretato tale normativa nel senso che i pluripensionati da epoca anteriore al 1983 potessero conservare anche per il futuro la seconda (o ulteriore) integrazione al minimo, sia pure nella misura \"cristallizzata\" al 1983. Al fine di imporre l'uguaglianza di trattamento fra pensionati vecchi e nuovi, la legge n. 537/93 (articolo 11, comma 22) ha dettato un'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella legge n. 638/83, chiarendo che dal 1983 in poi anche i pluripensionati da epoca anteriore dovevano essere soggetti alla medesima regola che l'integrazione al minimo spetta su una sola pensione e le altre vanno riliquidate \"a calcolo\". Ed ora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 240/94, ha sostanzialmente stabilito che e' giusto collegare l'integrazione alla persona e quindi concedere non piu' di un minimo per ogni pensionato, che e' giusto riservare lo stesso trattamento ai pluripensionati vecchi e nuovi, ma, per esigenze di gradualita', coloro che prima del 1983 percepivano piu' pensioni possono continuare a fruire di piu' minimi, di cui uno a regime \"cristallizzato\" nella misura vigente nel 1983, purch! il loro reddito, riferito all'anno 1983, non superi le lire 7.177.300; la citata sentenza della Consulta n. 240/94 puo' essere interpretata in vari modi. In prevalenza, i giudici di merito stanno pronunciando sentenze orientate a favorire al massimo i pensionati, a scapito dell'INPS e quindi, inevitabilmente, del bilancio pubblico. Tali sentenze riconoscono ai pluripensionati il diritto di ottenere dodici anni di arretrati, anche se essi nel 1983 non avevano ancora ottenuto il riconoscimento del diritto all'integrazione minima, scaturito da sentenze della Consulta intervenute dal 1985 in poi. Inoltre detta interpretazione considera come preclusivo della cristallizzazione solo il reddito superiore a lire 7.177.300 nel 1983, mentre il superamento del limite di reddito negli anni successivi non farebbe perdere il diritto alla cristallizzazione, ormai definitivamente acquisito; considerato che non e' ancora chiaro se l'INPS dovra' pagare, oltre agli arretrati, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria oppure no. Si tratterebbe comunque, secondo quanto risulta all'interrogante, di un esborso da capogiro: 50 mila miliardi nel primo caso, 25 mila miliardi nel secondo, onere completamente sprovvisto di copertura finanziaria; considerato inoltre che anche i ricorsi sono giunti a cifre record: 280.000 pendenti ed altri 40.000 gia' definiti che l'INPS ha perso -: se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; come e in quali tempi intendano provvedere alla copertura degli oneri in questione, tenuto conto che piu' tempo passa piu' sono i soldi che l'INPS spreca in spese legali, in quanto per legge l'Ente, nel caso in cui il magistrato dia ragione al ricorrente, deve dare immediata esecuzione al pagamento dovuto. (5-01692)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01692 presentata da SARTORI MARCO FABIO (LEGA NORD) in data 19951009" . . "2014-05-14T20:41:31Z"^^ . . . "19951009-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01692 presentata da SARTORI MARCO FABIO (LEGA NORD) in data 19951009"^^ . . "SARTORI MARCO FABIO (LEGA NORD)" . "0"^^ . "5/01692" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . .