INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01637 presentata da GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 03/12/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01637 presentato da GHIZZONI Manuela testo presentato Martedì 3 dicembre 2013 modificato Mercoledì 4 dicembre 2013, seduta n. 131 GHIZZONI , COSCIA , DE MICHELI . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.306, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, stabilisce che i regolamenti delle università statali riguardanti le tasse e i contributi per gli studenti iscritti devono rispettare i principi di equità, progressività e redistribuzione, e devono tener conto degli eventuali anni di ritardo rispetto alla durata normale del corso di studio, del reddito familiare ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), del numero di studenti iscritti appartenenti al medesimo nucleo familiare e della specifica condizione di studente lavoratore; la grande maggioranza delle università statali, anche prima dell'entrata in vigore della legge n.135 del 2012, hanno adottato regolamenti nei quali la determinazione delle tasse e contributi dovuti da ciascuno studente si basa principalmente sul reddito familiare ISEE, da autocertificarsi in base alla normativa vigente da parte dell'interessato; nei medesimi regolamenti sono sempre previste forme di verifica delle autocertificazioni prodotte e sanzioni per quelle risultate mendaci, spesso con forme di preventivo avviso bonario agli studenti affinché possano correggere eventuali errori, spesso involontari e dovuti all'inserimento dei dati nei moduli telematici, resi disponibili in rete; il regolamento vigente presso l'Università di Roma «Sapienza» (http://www.uniroma1.it/node/5927) stabilisce invece che «lo studente che fa una falsa autocertificazione: a) decade dal beneficio della riduzione delle tasse e deve pagare per l'anno di verifica l'importo delle tasse nella misura ordinaria; b) deve pagare una sanzione pari a 3 volte il doppio della differenza tra l'importo delle tasse da versare relative alla fascia Isee accertata dagli uffici e le tasse pagate in base alla fascia Isee dichiarata in Infostud per l'anno accademico in cui la dichiarazione si è dimostrata non veritiera (Delibera N. 8/13 del 22 gennaio 2013). Le sanzioni si applicano anche se l'importo dichiarato è di poco discordante dall'importo verificato, in quanto la legge prevede solo il caso di dichiarazione falsa o veritiera, a prescindere dall'entità della differenza»; in seguito al controllo delle autocertificazioni degli studenti iscritti all'Università di Roma «Sapienza» per l'anno accademico 2010/11 è risultato, come riportato da molti organi di stampa tra cui i quotidiani «Repubblica» e «Corriere della Sera», che centinaia di studenti sono stati sanzionati per autocertificazione non veritiera; tra gli studenti sanzionati sono stati scoperti casi di macroscopica e scandalosa evasione fiscale della famiglia di appartenenza, che richiederanno anche l'intervento dei tribunali, ma si sono anche verificati casi di errori minuscoli o involontari; a tutti gli studenti individuati come autori di autocertificazioni mendaci è stato richiesto di pagare, come stabilito dal regolamento di ateneo, il valore massimo della tassa di iscrizione più una multa pari a sei volte l'importo delle tasse dovute e non pagate, indipendentemente dall'entità dell'errore commesso e dalla fascia di reddito ISEE di effettiva e documentata appartenenza; può quindi accadere che, per studenti provenienti da famiglie con reddito ISEE certificato molto basso, la cifra totale da pagare è superiore a duemila euro, anche nei casi in cui la tassa effettivamente evasa sia dell'ordine di qualche euro o decina di euro; il mancato pagamento della sanzione blocca la carriera degli studenti interessati e risulterebbe che alcuni di loro stanno già abbandonando gli studi per l'impossibilità di pagare quanto richiesto dall'ateneo; è pienamente condivisibile la scelta dell'ateneo di perseguire con estrema severità coloro che, dichiarando redditi e condizioni patrimoniali molto inferiori al reale, accedono a benefici riservati agli studenti meno abbienti e sottraggono fraudolentemente risorse all'università; d'altra parte occorre prestare molta attenzione a singoli casi in cui la sanzione comminata può risultare sproporzionata rispetto al beneficio indebitamente ottenuto e potrebbe addirittura causare la conclusione forzata degli studi universitari per studenti provenienti da famiglie veramente poco abbienti–: se il Ministro non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, affinché sulla base dei principi enunciati dal decreto del Presidente della Repubblica n.306 del 1997, le pur irrinunciabili sanzioni per autocertificazioni mendaci siano maggiormente commisurate alla tipologia e all'entità dell'errore effettivamente commesso e delle somme sottratte all'università e all'erario. (5-01637)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
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COSCIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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