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        dc:description          "Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01347 presentato da CURRÒ Giovanni testo di Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117  CURRÒ . &#8212; Al Ministro dell'economia e delle finanze . &#8212; Per sapere &#8211; premesso che: l'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 119 del 2018 esonera, dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica tra privati, «i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000» e aggiunge: «tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000 assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta»; sebbene ispirata a princìpi di semplificazione, la norma presenta punti oscuri: non chiarisce come i soggetti interessati possano «assicurare» che i propri obblighi di fatturazione siano adempiuti dai rispettivi cessionari o committenti e cosa fare nell'ipotesi di diniego, ritardo o omissione da parte di questi, né quale modalità di fatturazione &#8211; cartacea o elettronica &#8211; debbano adottare qualora il cliente non sia soggetto passivo di imposta o rientri tra le categorie esonerate; giova rammentare anche che, per effetto dell&#8217;«opzione 398», i soggetti aderenti non detraggono l'Iva assolta sugli acquisti e liquidano quella percepita sulle operazioni attive nella misura forfettaria del 50 per cento: la traslazione degli obblighi di fatturazione elettronica su cessionari e committenti &#8211; anche ove tecnicamente possibile &#8211; non può incidere su tale meccanismo, risolvendosi, de facto , in una nuova ipotesi di inversione contabile, regime peraltro inapplicabili ai citati soggetti, come risulta dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 14 del 27 marzo 2015; una possibile soluzione al caso in esame, in linea con le richiamate finalità agevolative, potrebbe essere quella di considerare l'emissione della fattura elettronica in capo ai cessionari e committenti come un beneficio facoltativo per gli interessati, lasciando a questi ultimi sempre la potestà di provvedervi direttamente ed in autonomia; ciò consentirebbe di risolvere tali incertezze tenuto conto che per la categoria di contribuenti in esame, non vige divieto di fatturazione elettronica &#8211;: se ritenga opportuno chiarire con quali modalità i soggetti aderenti al regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 &#8211; il cui volume di proventi commerciali ha superato, nell'esercizio precedente la soglia di 65.000 euro &#8211; adempiano ai propri obblighi di fatturazione elettronica in considerazione delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 119 del 2018. (5-01347)" ;
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        dc:title                "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01347 presentata da CURRO' GIOVANNI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 30/01/2019" ;
        dc:type                 "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" ;
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        dcterms:subject         <http://eurovoc.europa.eu/6257> , <http://eurovoc.europa.eu/957> .
