"20190130" . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=18&ramo=camera&stile=9&idDocumento=5/01347" . . "20190130-20190131" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01347 presentata da CURRO' GIOVANNI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 30/01/2019" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01347 presentata da CURRO' GIOVANNI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 30/01/2019"^^ . . . . . "CURRO' GIOVANNI (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . "1"^^ . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=18&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/01347" . "20190131" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01347 presentato da CURRÒ Giovanni testo di Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117 CURRÒ . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 119 del 2018 esonera, dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica tra privati, «i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000» e aggiunge: «tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000 assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta»; sebbene ispirata a princìpi di semplificazione, la norma presenta punti oscuri: non chiarisce come i soggetti interessati possano «assicurare» che i propri obblighi di fatturazione siano adempiuti dai rispettivi cessionari o committenti e cosa fare nell'ipotesi di diniego, ritardo o omissione da parte di questi, né quale modalità di fatturazione – cartacea o elettronica – debbano adottare qualora il cliente non sia soggetto passivo di imposta o rientri tra le categorie esonerate; giova rammentare anche che, per effetto dell’«opzione 398», i soggetti aderenti non detraggono l'Iva assolta sugli acquisti e liquidano quella percepita sulle operazioni attive nella misura forfettaria del 50 per cento: la traslazione degli obblighi di fatturazione elettronica su cessionari e committenti – anche ove tecnicamente possibile – non può incidere su tale meccanismo, risolvendosi, de facto , in una nuova ipotesi di inversione contabile, regime peraltro inapplicabili ai citati soggetti, come risulta dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 14 del 27 marzo 2015; una possibile soluzione al caso in esame, in linea con le richiamate finalità agevolative, potrebbe essere quella di considerare l'emissione della fattura elettronica in capo ai cessionari e committenti come un beneficio facoltativo per gli interessati, lasciando a questi ultimi sempre la potestà di provvedervi direttamente ed in autonomia; ciò consentirebbe di risolvere tali incertezze tenuto conto che per la categoria di contribuenti in esame, non vige divieto di fatturazione elettronica –: se ritenga opportuno chiarire con quali modalità i soggetti aderenti al regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 – il cui volume di proventi commerciali ha superato, nell'esercizio precedente la soglia di 65.000 euro – adempiano ai propri obblighi di fatturazione elettronica in considerazione delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 119 del 2018. (5-01347)" . "5/01347" . . "Camera dei Deputati" . "2019-02-02T13:49:09Z"^^ .