INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01310 presentata da PIERONI MAURIZIO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930615
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_01310_11 an entity of type: aic
Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: a Livorno - gia' luttuosamente colpita dal disastro della Moby Prince che ha coinvolto una petroliera dell'Agip, ormeggiata in rada in attesa di poter entrare in porto - da anni opera la Liquipibigas, azienda del gruppo ENI, titolare di un deposito di gas liquido rifornito via mare; l'impianto, sorto alla fine degli anni '50 e ubicato all'interno dell'area portuale, era inizialmente rifornito con piccole navi che effettuavano servizio di cabotaggio. Nel 1973 la Liquipibigas richiese di essere autorizzata a ricevere navi gasiere da 120 metri: dapprima l'autorizzazione venne negata in quanto le navi avrebbero dovuto entrare nello stretto Canale industriale e percorrerlo in tutta la sua lunghezza a marcia indietro per ormeggiarsi al termine dello stesso. In alternativa si propose all'azienda di creare un terminale di attracco per le gasiere fuori dall'ambito portuale, collegato al deposito mediante apposita tubazione. Successivamente pero' si concesse alla Liquipibigas quanto richiesto, consentendole di risparmiare sull'investimento necessario per il terminale, con la sola prescrizione di prolungare la banchina di ormeggio esistente. Ha cosi' avuto inizio nel porto di Livorno la prassi di giustificare con accorgimenti tecnici di secondaria importanza il soddisfacimento di richieste basate esclusivamente su fattori di convenienza economica, senza alcun riguardo per le problematiche della sicurezza. Nel 1975 la Liquipibigas richiese un ulteriore incremento, fino a 200 metri, della lunghezza delle navi autorizzate al trasporto di GPL all'interno del canale industriale: cio' all'evidente scopo di conseguire un risparmio sui costi dei noli e con la giustificazione che - mantenendo costanti le quantita' scaricate - avrebbe potuto ridurre il numero degli arrivi e conseguentemente i pericoli legati alla presenza delle gasiere nel canale. Anche questa autorizzazione fu concessa con il preciso obbligo, oltre che di realizzare una adeguata banchina, di limitare anche per il futuro i quantitativi mensili scaricati entro i limiti complessivi registrati nel 1975; come spesso avviene in questi casi, una volta ottenuta l'autorizzazione le prescrizioni che ne costituivano parte integrante sono state completamente disattese: non solo le quantita' di GPL scaricato sono aumentate fino a sei volte rispetto al 1975, ma non e' stato rispettato neppure il limite di 200 metri per la lunghezza delle navi. Al proposito la Liquipibigas ha ottenuto una serie di deroghe ad hoc, concesse abusivamente in quanto non di competenza dei concedenti. Cio' fino al dicembre 1992, quando l'apposita Commissione per le sostanze esplosive e infiammabili del Ministero dell'interno, giustamente preoccupata dalla situazione, dato che anche il comune di Livorno nel 1991, in rapporto a un progetto di ampliamento del deposito di GPL della Liquipibigas, aveva risollevato la questione del terminale a mare, ha inviato al Ministero della marina mercantile un preciso e circostanziato verbale con il quale venivano ribadite le precedenti prescrizioni e si chiedeva la convocazione di una Commissione interministeriale allo scopo di valutare se fosse possibile, ferme restando le passate prescrizioni, di consentire la continuazione di tale attivita' in attesa che venissero realizzate soluzioni alternative all'ingresso delle gasiere nel canale industriale. A scanso di responsabilita' il Ministero della marina era costretto a invitare la Capitaneria di porto al "rispetto rigoroso delle prescrizioni", sia per la lunghezza massima delle navi che per i quantitativi mensili ammissibili; secondo logica la Capitaneria avrebbe dovuto subito emettere una ordinanza per vietare alla ditta di continuare a eludere le prescrizioni e nel contempo non concedere piu' alcun permesso di accosto fuori norma. La Capitaneria di porto di Livorno, nonostante l'urgenza dettata dalla situazione di rischio per l'incolumita' pubblica, ha scelto un'altra - discutibile - procedura, limitando il suo intervento a un "invito" (10 aprile 1993) alla Societa' Liquipibigas a ridurre "le richieste di accosto al pontile per navi gasiere di lunghezza fino a 200 metri, per la discarica di prodotto entro i livelli mensili del 1975, a meno di variazioni di scarso rilievo"; a tutt'oggi, com'e' facilmente verificabile presso la Dogana di Livorno, la Liquipibigas ha continuato a scaricare - indisturbata - quantita' di GPL di gran lunga superiori ai valori consentiti sulla base della movimentazione mensile del 1975; su cio', da parte di privati cittadini e' stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Livorno; in una riunione svoltasi il 28 maggio 1993 al Ministero della marina mercantile, presenti i rappresentanti dei Ministeri dell'industria e dell'interno e quelli delle autorita' locali, e' stato deciso di rimettere di nuovo la questione alla Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili (CCSEI) che, sulla base di una relazione sugli attuali sistemi di sicurezza elaborata nelle settimane scorse dal comando locale dei Vigili del fuoco e fatta propria dalla capitaneria di porto, dovrebbe stabilire se, nelle more di un riesame piu' approfondito di tutta la situazione portuale da parte dell'apposita commissione interministeriale in via di costituzione, ci sono le condizioni per consentire un piccolo incremento della movimentazione rispetto ai limiti fissati nel 1975; la CCSEI nella seduta del 17 dicembre 1992 si era gia' espressa in termini fermi e precisi (come risulta dal verbale n. 21/2197), concludendo che l'oggetto che imponeva il riesame della situazione e dell'iter burocratico delle precedenti autorizzazioni non era gia' la possibilita' di ulteriori deroghe rispetto ad esse, ma la necessita' di esaminare solo se non fosse il caso di revocarle immediatamente o entro una data predeterminata. Il passaggio finale delle conclusioni del verbale citato recita testualmente: "Il relatore ritiene pertanto indispensabile che il Ministero della marina mercantile convochi al piu' presto una apposita Commissione interministeriale che possa valutare e decidere se nella situazione attuale di traffico del canale industriale: a) sia ancora possibile se pure in via provvisoria e temporanea, ritenere ancora valida l'autorizzazione concessa alla Liquipibigas nel 1975 a ricevere gasiere di lunghezza fino a 200 metri, fermo restando il blocco della quantita' di prodotti scaricati ai livelli mensili del 1975; b) qualora sia ritenuto possibile quanto previsto al punto a), stabilire un termine per la durata di tale autorizzazione provvisoria, termine entro il quale dovranno essere realizzate le soluzioni alternative per l'attracco delle gasiere nel canale industriale, tenute presenti le mutate condizioni di traffico e dei luoghi al fine di eliminare, dal punto di vista dell'incolumita' pubblica, una situazione di rischio che va di giorno in giorno aggravandosi"; gia' nel 1991 (10 gennaio) in merito alla sicurezza nel canale industriale aveva avuto modo di esprimersi in maniera inequivoca il servizio chimico del porto che cosi' si pronunciava: "Al riguardo si osserva che i traffici cisternieri sul canale industriale negli anni '70 erano costituiti essenzialmente da prodotti petroliferi (liquidi e gassosi), oli vegetali e lattice di gomma. Da allora ad oggi questi traffici hanno subi'to una notevole evoluzione sia per la loro elevata pericolosita' (solventi, prodotti chimici) sia per la maggior portata delle navi che vi sono impegnate. Inoltre, vi sono stati anche gli incrementi dei traffici conseguenti alla costruzione di nuovi impianti (nuovo deposito Toscopetrol, nuovo parco serbatoi DOC), al potenziamento e/o trasformazione di quelli gia' esistenti (ex Italso, ex Carbochimica) nonche' alla movimentazione containers con merci pericolose agli altri accosti del canale. A parte le osservazioni di cui sopra, e' indubbio che il livello di rischio delle operazioni che si svolgono nel canale industriale non dipende esclusivamente dalla lunghezza delle gasiere autorizzate ad ormeggiare al terminale Liguipibigas, ma anche dalle caratteristiche (petroliera, chimichiera, carico a secco, eccetera) delle altre navi che dovessero contemporaneamente operare ai terminali adiacenti nonche' dalla pericolosita' e dalla quantita' dei prodotti da queste movimentati. Al riguardo si possono fare le seguenti considerazioni di massima: maggiori sono le dimensioni delle navi che impegnano il canale, minori risulteranno le distanze di sicurezza; piu' grande e' la portata della nave e la quantita' del carico pericoloso da movimentare, piu' elevato risultera' il livello di rischio da affrontare in caso di incidente; la lunghezza della nave non puo' essere determinata esclusivamente in base a criteri nautici di navigabilita' del canale bensi' tenendo anche conto delle condizioni ipotizzabili di emergenza che si potrebbero verificare ai terminali"; anche il Ministero dell'industria si era occupato della vicenda: in una lettera ai Ministeri dell'interno e della marina mercantile del 22 ottobre 1992 osservava come la pratica non avesse mai seguito un iter procedurale corretto (tanto che allo stesso Ministero dell'industria, competente per il rilascio delle autorizzazioni, mai e' pervenuta alcuna istanza da parte della Liquipibigas, ma solo informazioni occasionali tramite altri Ministeri o enti) e come non si potessero concedere altre deroghe, suscettibili di aggravare le condizioni di rischio o di creare posizioni acquisite per l'Azienda, anche a fronte di future decisioni; va sottolineato che per carenza di fondali sufficienti nel canale industriale, le navi non possono neppure accostarsi alla banchina ma sono costrette a ormeggiarsi al centro del canale, con la conseguenza, oltre che di intralciare il traffico delle altre navi, anche di non poter utilizzare i bracci di scarico rigidi ma di dover utilizzare per il collegamento a terra manichette di gomma, molto meno sicure; risulta quindi del tutto incomprensibile e inaccettabile la dilatoria e pilatesca conclusione della riunione del 28 maggio al Ministero della marina mercantile; il grave incidente di Milazzo ha evidenziato in maniera cruda e agghiacciante quali tragiche conseguenze possa avere per l'incolumita' dei lavoratori e la sicurezza dell'ambiente la trascuratezza nella vigilanza dei problemi che derivano dalle attivita' a elevato rischio industriale: in particolare nel campo della movimentazione e del trattamento dei prodotti petroliferi, fra i quali il GPL rappresenta indubbiamente quello che implica il maggior tasso di pericolosita' -: se i Ministri interessati intendano, di concerto, e assumendosi ciascuno le proprie dirette responsabilita' istituzionali, far cessare immediatamente lo stato gravissimo di rischio in cui si esercitano le operazioni di scarico e stoccaggio di GPL nel canale industriale del porto di Livorno, attraverso un'immediata revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta Liquipibigas nel 1975. (5-01310)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01310 presentata da PIERONI MAURIZIO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930615
xsd:integer
0
19930615-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01310 presentata da PIERONI MAURIZIO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930615
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)
PAISSAN MAURO (FEDERAZIONE DEI VERDI)
RONCHI EDOARDO (FEDERAZIONE DEI VERDI)
SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI)
xsd:dateTime
2014-05-14T21:22:29Z
5/01310
PIERONI MAURIZIO (FEDERAZIONE DEI VERDI)