INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01260 presentata da BUSIN FILIPPO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 22/10/2013
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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01260 presentato da BUSIN Filippo testo di Martedì 22 ottobre 2013, seduta n. 102 BUSIN e GUIDESI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: nel 2010 il Congresso americano ha approvato la normativa FATCA ( Foreign Account Tax Compliance Act ), come strumento unilaterale per combattere l'evasione fiscale da parte di investitori statunitensi tramite società o veicoli off-shore ; il sistema FACTA si basa su un ampio scambio di dati che tutte le istituzioni finanziarie straniere saranno tenute a trasmettere al fisco statunitense ( Internal Revenue Service – IRS) relativamente a conti esteri detenuti da residenti americani; nel febbraio del 2012 i Governi di Stati Uniti, da un lato, e Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, dall'altro, (cosiddetti FATCA Partner ), tramite la sottoscrizione di una lettera di intenti ( Joint Agreement ), hanno espresso l'intenzione di collaborare al fine di rendere più agevole l'attività di implementazione del framework normativo FATCA; il 26 luglio 2012 è stato pubblicato il « Model Intergovernmental Agreement on Improving Tax Compliance and Implementing FATCA» (cosiddetto «Model IGA»), che definisce le regole di implementazione semplificate che dovrà essere siglato dai Paesi aderenti (FATCA Partner ); la firma da parte del nostro Paese del modello IGA è fortemente attesa dal settore bancario e finanziario, perché la sottoscrizione e l'operatività dell'IGA semplificherebbe fortemente le norme e le incombenze per gli operatori del settore; in assenza di tale accordo, che impegna il Paese partner a modificare la propria normativa nazionale rendendo obbligatorio l'adeguamento da parte degli operatori e superando contestualmente, ove presenti, i vincoli di applicabilità legati alla gestione dei dati personali e al segreto bancario, ogni intermediario finanziario sarà costretto ad applicare una elevata ritenuta sui proventi dei conti di tali clienti e a sottostare ad un complesso sistema di incombenze burocratiche; per i Paesi rientranti nel Model IGA, gli USA, infatti, oltre all'impegno di reciprocità nello scambio dei dati dei potenziali evasori, riconoscono una serie di importanti semplificazioni, quali, ad esempio, la sospensione della maggior parte delle sanzioni per i clienti non correttamente identificati (denominati « recalcitrant »); in cambio di tali agevolazioni, per gli intermediari c’è la necessità di dover sottoscrivere un accordo diretto con IRS a fronte di un reporting della clientela USA indirizzato all'Autorità locale designata (Agenzia delle entrate nel nostro caso) che farà da tramite con l'IRS; l'Italia ha concordato i contenuti e il testo dell'IGA, che dovrebbe quindi essere pronto per la firma, ma al momento esso non risulta sottoscritto, lasciando il mondo finanziario nazionale in attesa di sapere che strada prendere: in particolare, se l'Agenzia delle entrate e il Ministero (dopo la firma dell'IGA) non emettono le linee guida ufficiali a cui si devono attenere gli operatori, questi ultimi non si attivano e non si attivano nemmeno gli sviluppatori dei sistemi e dei software che gestiscono le transazioni finanziarie, per apportare gli sviluppi del caso; la scadenza per registrarsi presso l'IRS è fissata ad aprile 2014–: se e quando sarà definitivamente reso operativo il Model IGA tra l'Italia e Stati Uniti. (5-01260)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01260 presentata da BUSIN FILIPPO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 22/10/2013
Camera dei Deputati
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20131024
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01260 presentata da BUSIN FILIPPO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 22/10/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
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GUIDESI GUIDO (LEGA NORD E AUTONOMIE)
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