_:B0a7784ffa0584b27e0efbd1c495dc778 "20090617" . _:B0a7784ffa0584b27e0efbd1c495dc778 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:B0a7784ffa0584b27e0efbd1c495dc778 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01259 presentata da DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090406" . "5/01259" . . "2014-05-15T02:07:48Z"^^ . "DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01259 presentata da DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090406"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . . "20090406-20090617" . "Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01259 presentata da ROSA DE PASQUALE lunedi' 6 aprile 2009, seduta n.159 DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: con la legge n. 136 del 2002, e' stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea (triennale) classe 33 in Scienze motorie; l'intento della suddetta norma ha un carattere ricognitivo della situazione precedente dimostrato anche dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione maturato gia' negli anni '90 (Cass. Sez. Lav. N. 2602/1992), secondo il quale il diploma rilasciato dagli Isef e' equipollente alla laurea conferita dalle universita', derivando l'equipollenza dallo stesso grado universitario dei due istituti di istruzione superiore; inoltre, coerentemente, i Tribunali amministrativi regionali (Tar Lazio n. 9481/2006; Tar Umbria n. 9/2007; Tar Calabria, Catanzaro n. 2335/2005; Tar Puglia, Lecce n. 3427/2004; TAR Puglia, Lecce n. 7429/2004) hanno piu' volte riconosciuto il carattere meramente ricognitivo dell'equiparazione di cui alla legge 136/2002, argomentando anche dal percorso normativo di trasformazione degli Isef, disposta sulla base di un principio di continuita' formativa e non di discontinuita' tra vecchio ordinamento Isef e nuovo ordinamento dei corsi di laurea in Scienze motorie (vedi nota 30 aprile 2001 prot. n. 2165 del Ministero dell'universita'; risoluzione parlamentare del 16 novembre 2000); l'allora Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, nel corso di una audizione presso la Commissione Cultura, ha dichiarato «che l'istituzione della laurea in Scienze motorie non debba in alcun modo porre i diplomati degli Isef in una situazione di svantaggio, rispetto ai futuri laureati, dal punto di vista dell'accesso agli impieghi pubblici e privati e alle professioni. Ritiene pero' che a questa esigenza si possa provvedere con una norma che sancisca il pieno riconoscimento professionale al diploma degli Isef, garantendo una situazione di parita' con i futuri laureati nell'accesso agli impieghi ed alle professioni. La nozione e la figura giuridica di pieno \"riconoscimento professionale\", ben distinto dal \"riconoscimento accademico\", e' stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, con il quale e' stata recepita la direttiva europea n. 89/48. Un tale riconoscimento sancisce il diritto di accedere anche per il futuro, a tutti gli impieghi e professioni cui puo' accedere un laureato, ma non da' titolo al proseguimento degli studi universitari (...); senonche' l'intento perseguito dal legislatore, in accoglimento anche delle raccomandazioni ministeriali sopra richiamate, con la legge n. 136 del 2002, e' stato nell'attuazione pratica sostanzialmente capovolto; infatti, si evince che mentre le universita' hanno ritenuto di dare ampio riconoscimento al diploma Isef ai fini dell'iscrizione alle lauree specialistiche classi 53/S, 75/S e 76/S ed ai fini dell'iscrizione alle SISS, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3528/2006 e con sentenza n. 209/2008, ha sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed all'esercizio delle attivita' professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la laurea classe 33 non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico); appare palese che le sentenze del Consiglio di Stato vanificano lo scopo della legge n. 136, la quale era stata adottata dal legislatore al precipuo fine di chiarire che il diploma Isef e' titolo idoneo per l'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni (ed anche in quella dirigenziale scolastica) per le quali sia richiesto il diploma di laurea, e per le quali quindi - come espressamente riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 4/2005 sia sufficiente la laurea (L) di primo livello (triennale); in seguito all'orientamento abrogativo del Consiglio di Stato, attualmente i diplomati Isef sono esclusi dai concorsi per Dirigente scolastico e non hanno potuto far valere il proprio titolo per tutte le procedure di riqualificazione del pubblico impiego in cui i titoli andavano posseduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (giugno 2002); il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, contrastante - come si e' detto - con quello dei Tar, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, finisce per concretizzare un'interpretazione sostanzialmente «abrogativa» della legge n. 136 del 2002 -: se il ministro interrogato non ritenga opportuno verificare e chiarire (anche a mezzo di iniziative normative recanti una interpretazione autentica) tale annosa questione che ormai da troppo tempo lede i diritti dei soggetti muniti di diploma Isef e di laurea triennale in Scienze motorie. (5-01259)" . _:B0a7784ffa0584b27e0efbd1c495dc778 . "1"^^ . . . .