INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01072 presentata da ZELLER KARL (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 20090225
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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01072 presentata da KARL ZELLER mercoledi' 25 febbraio 2009, seduta n.140 ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nel territorio della provincia di Bolzano la gestione degli esercizi pubblici e' disciplinata dalla legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 58, adottata ai sensi degli articoli 9 e 20 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni; l'articolo 11 della legge provinciale n. 58 del 1988 prevede proprio la facolta' per gli esercizi pubblici di tenere e praticare giochi non vietati con un decreto del Presidente della giunta provinciale, con cio' comportando che il rilascio delle licenze da parte dei sindaci comprendono anche l'autorizzazione ad una serie di altri servizi aggiuntivi, ivi compresi i giochi non vietati; il decreto del Presidente della Provincia del 28 giugno 2004, n. 148/1.4, contiene la tabella dei giochi proibiti nella provincia di Bolzano ed e' stato rivisto e aggiornato piu' volte; da notizie apprese dai pubblici esercizi, il Questore di Bolzano pretende che siano applicate le tabelle sui giochi vietati da lui diramate a norma dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, arrivando addirittura a minacciare i gestori dei pubblici esercizi interessati e le stesse amministrazioni comunali, competenti per l'adozione dei provvedimenti in materia di esercizi pubblici, di applicare le sanzioni previste dall'articolo 17 del medesimo testo unico che prevedono l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 200 euro circa; la Questura di Bolzano insiste sull'applicazione delle tabelle da essa predisposte attraverso una estensione analogica della sentenza della Corte costituzionale intervenuta nei confronti di una legge della provincia di Trento in materia di apparecchi e congegni automatici o elettronici; anche il Questore di Trento ha esplicitamente confermato la competenza provinciale sull'applicazione delle tabelle dei giochi vietati; si ritiene dunque che, finche' persista l'efficacia della normativa provinciale vigente in materia, i compiti del Questore di Bolzano siano solo di controllo della cor- retta applicazione della legge, salva la possibilita' di sollevare dubbi di costituzionalita' delle previsioni provinciali dinanzi alla Corte costituzionale; si segnala inoltre, che in virtu' dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, recante norme di attuazione dello statuto di autonomia speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, gli organi statali non possono svolgere funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto speciale medesimo (assistenza della polizia su richiesta del presidente della provincia) -: se il ministro non ritenga opportuno verificare e chiarire quali siano le competenze del Questore di Bolzano in materia di esercizi pubblici tenendo conto degli articoli 9 e 20 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e invitare lo stesso Questore a sospendere i comportamenti messi in atto in attesa di un pronunciamento della Corte costituzionale. (5-01072)
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20090225-20090226
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
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