_:B4e6287870b1c93141aec72f0cca85389 "20100506" . _:B4e6287870b1c93141aec72f0cca85389 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" . _:B4e6287870b1c93141aec72f0cca85389 . "5/00964" . "2014-05-15T02:05:42Z"^^ . _:B4e6287870b1c93141aec72f0cca85389 . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00964 presentata da LUIGI BOBBA giovedi' 5 febbraio 2009, seduta n.127 BOBBA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: gli infortuni sul lavoro rappresentano un problema sociale rilevante, oltre che un dramma per le famiglie coinvolte e la tutela risarcitoria e' nella maggior parte dei casi inadeguata, o comunque tardiva; il recente decreto legislativo n. 81 del 2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non offre a riguardo una risposta al diritto risarcitorio delle vittime e degli aventi causa; nonostante le piu' incisive norme e la maggiore attenzione riservata alla prevenzione, i dati del secondo semestre 2008 e dei primi mesi del 2009 sono a tal proposito poco confortanti; il quadro normativo attuale puo' dirsi adeguato in caso di solvibilita' dell'imprenditore-datore di lavoro riconosciuto responsabile dell'evento infortunio, ma inadeguato e penalizzante per il lavoratore nel caso di fallimento dell'impresa, quasi l'insolvenza fosse una sua colpa; le norme attuali prevedono che il fallimento dell'impresa, nel caso in cui quest'ultima abbia stipulato apposita polizza, come peraltro accade per abituale prassi, attrae anche l'indennizzo spettante al lavoratore; diversamente da quanto accade nell'assicurazione per la responsabilita' civile da incidente stradale e per la stessa assicurazione obbligatoria INAIL, non e' riconosciuta al danneggiato-infortunato alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore; l'indennizzo spettante al lavoratore cui sono residuate lesioni invalidanti, quali che siano le loro gravita', va ad incrementare il patrimonio del datore di lavoro, ossia del responsabile della violazione del dovere di sicurezza; in caso di fallimento dell'azienda il creditore-infortunato e' costretto a concorrere con gli altri creditori che possono, quindi, soddisfarsi anche sulle somme che, in assenza dell'infortunio, di certo non sarebbero nel patrimonio del fallito, cosi' che gli stessi beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello dell'infortunato, il quale vede le somme mirate ad indennizzare le lesioni subite in conseguenza dell'infortunio attribuite anche a terzi, benche' i creditori, diversi dall'infortunato, non siano portatori di diritti altrettanto costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute ed alla tutela del lavoro; la materia e' gia' stata oggetto di svariati interventi della Corte costituzionale e sollecitazioni da parte della magistratura, ma in assenza di un intervento radicale e definitivo del legislatore la situazione e' rimasta invariata; alcuni infortuni verificatisi negli ultimi anni in Piemonte, noti in tutto il Paese per la gravita' delle conseguenze in termini di vite umane e per l'attenzione a questi riservata dalla stampa, possono meglio spiegare gli effetti del vuoto legislativo; i morti sul lavoro della Thyssen, i sopravvissuti, le loro famiglie e gli operai, infatti, hanno trovato un risarcimento, l'unico possibile in caso di tali tragedie, il cui importo e' superiore agli indici normalmente riconosciuti per tali eventi, in considerazione della forza e solidita' economica del datore di lavoro, dell'interesse mediatico e delle indagini della Procura di Torino che, per la prima volta in Italia, hanno portato all'avvio di un procedimento per omicidio doloso nel caso di morti bianche; le famiglie dei lavoratori morti nel Mulino di Fossano, invece, non hanno potuto avere neppure il risarcimento in denaro, in quanto l'azienda e' fallita e la compagnia di assicurazione paghera' gli indennizzi al fallimento, negando, quindi, ai familiari delle vittime e ai lavoratori invalidi i frutti della tutela risarcitoria che, nel caso in cui l'azienda non fosse fallita, sarebbero spettati unicamente a loro; il ritardo dell'accertamento giudiziario sulla responsabilita' del datore di lavoro e' concausa del mancato godimento del diritto ad essere risarcito del creditore-infortunato e dei suoi aventi causa, non e' infatti insolito che la vittima deceda prima della sentenza del giudice e, nel caso in cui sopraggiunga il fallimento dell'azienda, il risarcimento e' attratto dalla procedura fallimentare e il familiare concorre con altri creditori, aspettando ancora anni prima di poter veder soddisfatto il proprio diritto; se non vi fosse questa attrazione nel fallimento delle somme dovute dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro e se fosse riconosciuta all'infortunato l'azione diretta per il recupero di tutte le somme dovute anche dall'assicuratore in conseguenza dell'infortunio, si eviterebbe questa manifesta ingiustizia; e' evidente che in tal modo la vittima o i suoi eredi, potrebbero essere immediatamente risarciti, posto che nei casi come quelli prospettati, la compagnia assicuratrice non contesta di dover risarcire il danno, senza dover subire i tempi e le erosioni patrimoniali insite nella procedura fallimentare; l'aberrante disparita' di trattamento tra lavoratori infortunati dipende unicamente dal rischio insolvenza dell'impresa datrice di lavoro; la Corte costituzionale e' gia' intervenuta in materia nel 1983 modificando con interpretazione additiva l'articolo 2751-bis del codice civile e nel 2006 quando ha ritenuto di non poter intervenire in materia «essendo l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore»; le somme che l'assicuratore puo' essere tenuto a pagare per violazione del dovere di sicurezza non possono considerarsi in alcun modo beni di proprieta' del fallito, e devono essere espressamente indicate nell'elenco dei beni sottratti al fallimento; le modifiche legislative necessarie ed opportune non andrebbero a stravolgere in alcun modo la recente riforma organica delle norme in tema di sicurezza e lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008, ma si limiterebbero ad attuare meri interventi di razionalizzazione di alcuni articoli del codice civile e della legge fallimentare e tale modifica legislativa risponde ad evidenti esigenze di giustizia e non comporta previsione alcuna di fondi speciali -: se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interrogati, considerato l'allarme sociale e l'urgenza insiti nella materia, non ritengano necessaria e impellente una tempestiva rettifica del vigente quadro normativo della materia nei termini di cui al presente atto. (5-00964)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00964 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090205"^^ . "20090205-20100506" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00964 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090205" . . . . "BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO)" .