INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00856 presentata da DE ROSA MASSIMO FELICE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/08/2013
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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00856 presentato da DE ROSA Massimo Felice testo di Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66 DE ROSA . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che: la regione Lombardia ha approvato, con delibera di giunta regionale del 18 aprile 2012, n.9/3298, le «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), mediante recepimento della normativa nazionale in materia» e in tali linee guida al capitolo 7.4 «Processi di biodigestione anaerobica» ha previsto una disciplina specifica volta a favorire gli impianti che utilizzano biomasse agricole/reflui zootecnici, consentendo loro di impiegare per il funzionamento dei biodigestori anche altre biomasse costituite da rifiuti quali, ad esempio, i rifiuti biodegradabili di cucine e mense quali la FORSU – frazione organica dei rifiuti solidi urbani – avente codice CER 20 01 08 proveniente dalla raccolta differenziata (si veda, a riguardo, il capitolo 7.4.2) senza contestualmente imporre, ai titolari dei relativi impianti, l'utilizzo di tutti i presidi impiantistici necessari ad evitare impatti negativi sull'ambiente come, viceversa, imposto dalla normativa vigente agli impianti che trattano esclusivamente biomasse costituite da rifiuti; in tali linee guida la regione Lombardia, nella fattispecie, ha ammesso lo spandimento come fertilizzante del digestato ottenuto utilizzando anche parzialmente rifiuti quali la FORSU come operazione di recupero (R10 – Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia) richiamando impropriamente, per lo spandimento, le norme imposte dal decreto legislativo n.99 del 1992, che non sono applicabili, in quanto riferite esclusivamente allo spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione e l'applicazione generica del decreto legislativo n.152 del 2006 che, a sua volta, non è applicabile in materia di spandimento di digestato da FORSU in quanto non prevede quali debbano essere le caratteristiche del digestato per la cessazione della sua qualifica di rifiuto e il suo spandimento in agricoltura, comportando quindi, nel caso del suo spandimento, impatti potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla salute umana (l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, prevede che un rifiuto soddisfi criteri specifici per essere ammesso alle attività di recupero, definendo anche valori limite per le sostanze inquinanti); correttamente, ai titolari degli impianti di digestione anaerobica che utilizzano esclusivamente rifiuti quali la FORSU è imposto, dalle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, che il digestato che risulta dal processo di biodigestione anaerobica debba essere adeguatamente trattato al fine di depurarlo dalle sostanze potenzialmente inquinanti. Le procedure corrette prevedono di separare le acque di risulta dal materiale solido e di sottoporre quest'ultimo, previa sua miscelazione con materiale verde ligneo-cellulosico, ad un trattamento di compostaggio aerobico, al fine di ottenere, al termine del suddetto processo, un prodotto fertilizzante (compost) rispondente a tutti gli effetti ai requisiti imposti dal decreto legislativo n.75 del 2010 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.88) o, in alternativa, che lo stesso digestato sia sottoposto a un trattamento che risponda a quanto previsto dal decreto legislativo n.75 del 2010; con l'emanazione delle suddette linee guida, la regione Lombardia, senza averne le competenze e l'autorità per farlo, si è illegittimamente sostituita ai Ministeri competenti nello stabilire i criteri che definiscono la fine della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) di taluni tipi di rifiuto (in particolare il digestato ottenuto da FORSU). I criteri menzionati nelle linee guida in parola non sono secondo l'interrogante di fatto legittimi in quanto non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo l84- ter del decreto legislativo n.152 del 2006 (che ha recepito l'articolo 6 previsto dalla direttiva comunitaria n.2008/98/CE) per l’ end of waste . Tali criteri sono attualmente specificati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1988 per i rifiuti non pericolosi e nel decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.61, per i rifiuti pericolosi. L'atto, adottato dalla Giunta regionale, non ha tra l'altro neanche assunto il preventivo parere della commissione consiliare competente, come impone l'articolo 42 dello statuto della regione Lombardia (legge regionale statutaria n.1 del 2008); la regione Lombardia ha predisposto ulteriori linee guida, ancora in bozza ma già disponibili, rafforzative del precedente provvedimento, concernenti: «L.R. 12 dicembre 2003, n.26, per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue (...) e il successivo utilizzo in agricoltura»; la sentenza della Corte di cassazione, sezione III, del 31 agosto 2012, n.33588, in merito alla «definizione di rifiuto» ribadisce l'illegittimità di miscelare rifiuti e fanghi derivanti da impianti di biodigestione anaerobica per poi spandere il prodotto in agricoltura, con il seguente passaggio: «In materia di biodigestione anaerobica di materie prime vegetali la verifica circa la ricorrenza della nozione di rifiuto va fatta sia con riferimento alla massa liquida che a quella solida che residua dal processo di biodigestione. Se la sostanza liquida in questione è utilizzata nei limiti indicati e non vi sia contaminazione iniziale o successiva per la presenza di rifiuti, si deve escludere che possa essere definita rifiuto se non ricorrono le condizioni per ritenere che il detentore intenda disfarsene». In definitiva, la frazione liquida e solida derivante dal processo di biodigestione, se contaminate da rifiuti, come la FORSU, sono da ritenersi complessivamente rifiuti e come tali trattati, non certo spargendoli nei campi agricoli–: se il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga opportuno valutare se vi siano elementi di contrasto tra le linee guida adottate dalla regione Lombardia e il quadro normativo comunitario e, in tal caso, quali iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la coerenza del quadro normativo, in modo da prevenire possibili censure da parte della Corte di giustizia europea. (5-00856)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00856 presentata da DE ROSA MASSIMO FELICE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/08/2013
Camera dei Deputati
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00856 presentata da DE ROSA MASSIMO FELICE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/08/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
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