"5/00740" . . "GODINO GIULIANO (FORZA ITALIA)" . "LEONARDELLI LUCIO (FORZA ITALIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il giorno 18 gennaio 1995 il Servizio di documentazione tributaria del ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse e II.II. sugli affari ha emanato la circolare n. 210 del 16 dicembre 1994 \"Dip. Entrate: affari giuridici serv. VI - Div. XII - Rimborsi IVA - Interpretazione dell'articolo 30, comma 3 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, successivamente modificato dall'articolo 4 del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; l'articolo suddetto prevede che il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 5 milioni di lire, \"quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote superiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni\"; in relazione alla sopra riportata disposizione la soppressa Direzione generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari preciso', in particolare con le circolari n. 2 del 12 gennaio 1990 e n. 13 del 5 marzo 1990, che, ai fini della determinazione della cosiddetta \"aliquota media\", si rendono applicabili i criteri forniti in precedenza per i rimborsi infrannuali, con circolare n. 19 del 10 luglio 1979. Inoltre, con le citate circolari n. 2 e n. 13 del 1990, ebbe a chiarire che non rientrano nel computo dell'aliquota media ne' le operazioni di acquisto e di vendita di beni ammortizzabili, ne' gli acquisti concernenti le spese generali (energia elettrica, telefono, cancelleria ecc.); con delibera n. 112 del 1991 del 9 dicembre 1991 il Servizio centrale degli ispettori tributari ha rilevato che il criterio indicato nelle sopra richiamate circolari consente il rimborso anche in particolari casi in cui nel computo dell'aliquota media siano comprese operazioni ad aliquota differenziata, ma di modesto importo rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni svolte in via istituzionale; nonostante la normativa descritta - e comunque con grande ritardo rispetto alla sua emanazione - ora la Direzione generale delle tasse e II.II. sugli affari ritiene opportuno apportare dei correttivi al predetto criterio, che - giustifica - siano piu' puntualmente aderenti sia alla lettera che allo spirito della sopra riportata disposizione; il riesame della disposizione ha fatto decidere la Direzione in oggetto che, per il calcolo dell'aliquota media, non debbano essere prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nell'anno di imposta, ma soltanto quelle riferibili alle attivita' prevalenti, considerando tali le operazioni (attive e passive) di importo piu' elevato, fino a raggiungere il 51 per cento del totale complessivo; in pratica, al fine della verifica della prevalenza, il raffronto - con le nuove disposizioni - va effettuato ponendo in ordine decrescente gli ammontari imponibili delle operazioni di acquisto e vendita dei beni ammortizzabili che delle spese generali, e prendendo in considerazione gli importi piu' elevati fino a raggiungere il 51 per cento dei rispettivi imponibili complessivi; seguendo il dettato della normativa della circolare del 16 dicembre 1994 moltissimi contribuenti che hanno chiesto il rimborso IVA adeguandosi alla normativa fino allora esistente verrebbero, di fatto, a trovarsi non piu' in una situazione creditoria, bensi', talora, addirittura debitoria; inoltre, il Ministero potrebbe chiedere il rimborso-recupero di quanto in precedenza \"indebitamente\" (secondo le nuove disposizioni) rimborsato al contribuente, e cio' comporterebbe soltanto un aggravio di incombenze che non serve ad alcuno, ne' al fisco ne' al contribuente, oltre al blocco totale dei rimborsi IVA; rilevato che il calcolo dell'aliquota media ora introdotto, se da un lato puo' escludere casi marginali con modesti scarti di aliquota, non puo' comunque definirsi piu' equo del precedente in quanto, al pari di quello, dipende esclusivamente dalla particolare situazione degli acquisti e delle vendite di un determinato periodo, senza individuare con certezza quei contribuenti che \"istituzionalmente\" e costantemente svolgono attivita' imponibili con aliquota inferiore a quella degli acquisti; considerato che la circolare 21O/E del SECIT ha esclusivamente natura interpretativa, ma e' stata diramata con l'invito ad \"applicare con immediatezza le direttive in essa contenute, con particolare riguardo alle pratiche in trattazione\", cio' vuol dire che aa piacere degli Uffici delegati non si applica solo ai rimborsi che verranno chiesti in futuro, ma anche a quelli che sono in fase di liquidazione e potrebbe essere estesa perfino a quelli gia' effettuati; in Commissione VI - Finanze e' in discussione il DDL \"Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria (A.C. 1825); gli interroganti ritengono assolutamente ingiusta e anticostituzionale l'applicazione di regole appena emanate anche a situazioni pregresse ed esistenti o in via di liquidazione, considerando che chi le ha presentate si e' basato sulla normativa al tempo esistente, e quindi in maniera regolare e ineccepibile -: ad avviso degli interroganti sarebbe opportuno che il Ministro delle finanze o il Suo rappresentante in Commissione alla Camera ridiscutano della normativa nel corso dell'esame del DDL sopra citato - attualmente in sede referente -: se non ritenga valida l'inopportunita' di rendere esecutiva la circolare emessa dal SECIT con l'applicazione \"immediata\" delle direttive in essa contenute anche (anzi, con particolare riguardo!) per le pratiche in trattazione e pregresse; quali disposizioni verranno emanate dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero delle finanze nel merito della questione succitata, considerato che c'e' molta attesa tra l'opinione pubblica e, soprattutto, tra i contribuenti che, convinti di avere adempiuto in modo regolare e preciso a un loro diritto, sanzionato da normativa preesistente, si trovano ora a rivedere il tutto, con notevole nocumento per se' e indirettamente anche per il ministero delle Finanze stesso che, con le nuove regole (se applicate sul pregresso e l'esistente...), dovrebbe riesaminare migliaia e migliaia di pratiche, con notevole perdita di tempo sottratto alla normale e gia' onerosa attivita' dei suoi uffici. (5-00740)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00740 presentata da LEONARDELLI LUCIO (FORZA ITALIA) in data 19950202" . "0"^^ . . . . . "MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00740 presentata da LEONARDELLI LUCIO (FORZA ITALIA) in data 19950202"^^ . . . . "19950202-" . "2014-05-14T20:39:40Z"^^ . .