INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00644 presentata da ACQUAROLI FRANCESCO (FRATELLI D'ITALIA) in data 04/10/2018

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00644 presentato da ACQUAROLI Francesco testo di Giovedì 4 ottobre 2018, seduta n. 56 ACQUAROLI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: l'articolo 1, comma 87, della legge di bilancio 2018, ha modificato la norma sulla interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro (articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro), al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare; la norma ha poi fatto salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello Statuto del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni degli uffici nella determinazione della base imponibile; tale intervento risolve un problema interpretativo insorto a causa della posizione assunta dalla Corte di Cassazione, come precisato nella relazione al disegno di legge di bilancio 2018 che, in alcune sentenze, ha riconosciuto una valenza antielusiva all'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro, mentre in altri arresti, più recenti, ha ritenuto di procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro; secondo tale tesi, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell'operazione (Corte di cassazione n. 22492 del 2014 e Corte di cassazione, quinta sezione civile, 12 maggio 2017, n. 11873); nella sentenza n. 2054 del 2017, invece, la Corte di Cassazione ha ammesso la riqualificazione solo qualora il fisco dimostri l'intento elusivo; la norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata dell'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici «collegati» con quello da registrare. Non rilevano, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote); la relazione sopracitata precisa che, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10- bis dello statuto del contribuente. In tale sede andrà valutata la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati. Con le modalità previste dall'articolo 10- bis potrà essere, ad esempio, contestato l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d'azienda; in tal modo, il legislatore ha posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere della prova, escludendo che in mancanza di tale prova si possa procedere alla riqualificazione dell'operazione; ciononostante la Corte di cassazione non applica la norma interpretativa in maniera retroattiva alle situazioni pendenti, ponendosi, a giudizio dell'interrogante, in palese contrasto con la volontà espressa dal Legislatore; tale orientamento lede i diritti dei contribuenti, i quali si trovano costretti a resistere giudizialmente alle pretese fiscali notificate prima dell'entrata in vigore della norma, e a pagarne le conseguenze economico finanziarie –: se intenda adottare iniziative normative per chiarire che l'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro trova applicazione anche in relazione alle situazioni pendenti. (5-00644)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
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