INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00628 presentata da VISCO VINCENZO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19941212
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_00628_12 an entity of type: aic
Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 la direttiva del ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 concernente criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni bancarie detenute dagli enti conferenti, in attuazione dell'articolo 1, commi 1, 7-bis, 7-ter, del decreto-legge n. 332/1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 474 del 1994 -: 1) per quale motivo, a fronte di un'espressa previsione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge 332/1994 di adozione di un decreto ministeriale, il Ministro abbia ritenuto di procedere mediante l'emanazione di una direttiva, atto non idoneo a configurare l'esercizio di un potere sostanzialmente normativo, soprattutto se rivolto nei confronti di soggetti diversi dall'Amministrazione, come nel caso in esame; va inoltre tenuto presente che la distinta delega al ministro del Tesoro ad emanare un'apposita direttiva, contenuta nell'art 1, comma 7-ter, del decreto-legge riguarda esclusivamente l'accertamento, a fini tributari, della conformita' delle delibere di conferimento adottate dagli enti conferenti; 2) se la norma di cui all'articolo 2, comma 2, della direttiva non configuri di fatto un obbligo di diversificazione dell'attivo patrimoniale imposto agli enti conferenti in palese ed insanabile contrasto con la previsione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 332/1994, ai sensi della quale i criteri di diversificazione stabiliti dal ministro riguardano soltanto i proventi delle eventuali dismissioni se ed in quanto queste siano state autonomamente deliberate dagli organi competenti degli enti conferenti; 3) se la previsione all'articolo 3 della direttiva di limiti (anziche' massimi) applicabili alle diverse categorie di investimenti, e in particolare ai titoli di Stato (per i quali il limite massimo, desumibile implicitamente dal testo, e' peraltro pari a ben il 70 per cento dell'attivo investito) risponda adeguatamente al criterio di "diversificazione del rischio degli investimenti" stabilito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge, o non configuri viceversa un potenziale veicolo di reintroduzione surrettizia di un vincolo di portafoglio; 4) quali soggetti rivestano attualmente la qualifica di "fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese" previsti dall'articolo 3, comma 3 della direttiva; 5) quali siano i "pubblici servizi in regime di concessione" attraverso i quali gli enti conferenti possono realizzare gli scopi statutari ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della direttiva; 6) se l'obbligo per gli enti conferenti di procedere entro il 31 marzo 1995 ad un "riassetto organizzativo" con particolare riferimento alla rappresentanza negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (articolo 6, comma 1, lettera a) della direttiva) non attribuisca al ministro del tesoro, in assenza di esplicita delega legislativa e di ogni procedura di trasparenza, il potere di influenzare in modo sia pure indiretto, ma determinante, la riallocazione di quote rilevanti delle risorse derivanti dalle dismissioni bancarie; 7) come la facolta' consentita dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della direttiva, all'ente conferente di non costituire la speciale riserva, nel caso in cui non mantenga il controllo della banca conferitaria, sia compatibile con l'obbligo di costituzione della riserva stessa, al fine di sottoscrivere gli eventuali aumenti di capitale della banca, previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 356 del 1994; 8) come i criteri di determinazione del prezzo di vendita delle azioni della banca conferitaria, previsti dall'articolo 9 della direttiva con richiamo alla delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, possano risultare "compatibili" con l'obbligo di procedere ad una valutazione da parte di una societa' di auditing, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 356 del 1994, atteso che quest'ultima norma di legge e' vigente e non puo' certo essere derogata da una direttiva ministeriale; 9) se non ritenga che nel complesso delle disposizioni contenute nella direttiva configurino una inquientante esercitazione di dirigismo economico e di centralismo, in palese contrasto con le indicazioni del voto nel referendum che ha soppresso la possibilita' del Ministro del tesoro di nominare gli amministratori delle banche e degli enti conferenti. (5-00628)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00628 presentata da VISCO VINCENZO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19941212
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19941212-19941214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00628 presentata da VISCO VINCENZO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19941212
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
BERLINGUER LUIGI (PROG.FEDER.)
TURCI LANFRANCO (PROG.FEDER.)
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2014-05-14T20:39:28Z
5/00628
VISCO VINCENZO ALFONSO (PROG.FEDER.)