_:Beafcb3f06587c80444daabad069d46cc "20061213" . _:Beafcb3f06587c80444daabad069d46cc "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE" . "20061212" . . . "BRUGGER SIEGFRIED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . . "2015-04-28T21:58:46Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00491 presentata da REINA GIUSEPPE MARIA (MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA) in data 12/12/2006" . . "ZELLER KARL (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . "5/00491" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE" . "NICCO ROBERTO ROLANDO (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00491 presentata da REINA GIUSEPPE MARIA (MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA) in data 12/12/2006"^^ . . . "20061213" . "1"^^ . . . "BEZZI GIACOMO (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . "20061212-20061213" . "Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00491 presentata da GIUSEPPE MARIA REINA martedì 12 dicembre 2006 nella seduta n.085 REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: una società austriaca vende parte della propria produzione anche in Italia, sulla base di contratti di vendita, conclusi direttamente dalla stessa con i cessionari/clienti italiani, che sono soprattutto grandi catene di distribuzione ed ipermercati; il rapporto contrattuale si svolge direttamente tra la società ed i cessionari, infatti, la merce viene inviata tramite vettore direttamente dagli stabilimenti di produzione e di stoccaggio, siti in Austria, al cessionario italiano; la società emette fattura al cessionario italiano (identificato ai fini Iva), senza Iva austriaca, in quanto cessione intracomunitaria non imponibile; il pagamento della fattura viene effettuato, tramite banca, direttamente dal cessionario italiano alla società; le cessioni vengono regolarmente dichiarate dalla società nelle comunicazioni riepilogative delle cessioni intracomunitarie, come previsto dalle norme comunitarie vigenti; per l'acquisizione degli ordini in Italia, la società austriaca si avvale dell'intermediazione di una societa residente in Italia, partecipata al 50 per cento da essa stessa ed al 50 per cento da un soggetto terzo residente; il rapporto tra la società austriaca (preponente) e la società italiana (agente) è regolato da un contratto di agenzia, che conferisce alla società agente l'esclusiva per l'Italia per i prodotti del preponente; la società agente ha peraltro la facoltà di svolgere la propria attività anche per altre imprese, non in concorrenza con la preponente; la società agente percepisce una provviggione sulle vendite procurate; è stata posta la questione circa l'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia, nell'eventualità che la società agente fosse considerata dipendente; tale eventualità, che rileva solo a margine della questione principale in seguito esposta e che in questa sede non vuole essere approfondita, potrebbe però, secondo alcuni, avere riflessi anche sugli aspetti Iva, che regolano le operazioni intracomunitarie; c'è infatti chi sostiene, che le vendite effettuate dalla società austriaca siano da imputare alla eventuale stabile organizzazione in Italia, riqualificando le stesse in operazioni denominate di «triangolazione diretta», così schematizzabili: primo passaggio, da casa madre austriaca a stabile organizzazione italiana, che configurerebbe un «acquisto intracomunitario assimilato» da parte della stabile organizzazione italiana (articolo 38, comma 3 lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993); secondo passaggio, da stabile organizzazione italiana ai clienti della casa madre austriaca, che configurerebbe una cessione interna da parte della stabile organizzazione italiana, da assoggettare ad Iva italiana; la suddetta riqualificazione poggia sulla tesi secondo la quale il primo passaggio costituirebbe un'operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, anche se i beni vengono consegnati direttamente al cliente finale italiano; la società ritiene che il predetto orientamento sia in palese contrasto non solo con gli aspetti sostanziali delle vicende sopra evidenziate ma, soprattutto, in relazione alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano gli scambi intracomunitari; al riguardo la società, confortata dal parere dell'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria austriaca, espone la seguente interpretazione: la cessione intracomunitaria si intende realizzata laddove i beni vengano ceduti tra due soggetti identificati in due Stati membri diversi e alla ulteriore condizione che i beni siano trasferiti da un territorio all'altro dell'Unione europea; tali due condizioni, previste dall'articolo 28- bis della Direttiva n. 77/388/CEE e dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, sono compiutamente realizzate nel caso in esame, considerando che sussiste l'identificazione del cedente nel territorio austriaco e del cessionario nel territorio nazionale, e che i beni vengono inviati direttamente dall'Austria al cessionario nel territorio nazionale; è certa, inoltre, la qualificazione giuridica dell'operazione come «cessione», ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto per ogni compravendita si manifesta il trasferimento del diritto di proprietà a titolo oneroso; pertanto, al momento di effettuazione dell'operazione si manifestano tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per la cessione intracomunitaria in capo alla società (cedente) ed in capo al cessionario italiano (cliente), in esecuzione della vendita effettuata; di conseguenza, non può esservi spazio per un altro presupposto impositivo, come quello del cosiddetto «invio soggetto» o «trasferimento di beni», di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, anche nel caso in cui fosse ravvisabile una stabile organizzazione del soggetto estero in Italia; d'altronde, non v'è dubbio che la stabile organizzazione, anche nel caso in cui effettivamente esistesse, non farebbe svanire la capacità giuridica della «casa madre» (cioè, del soggetto estero che abbia istituito la stabile organizzazione nel territorio italiano): pertanto anche in tal caso la società austriaca manterrebbe la facoltà di eseguire operazioni direttamente nei confronti di soggetti giuridici identificabili ai fini IVA in Italia, senza l'attrazione di tali operazioni nella sfera di attività della stabile organizzazione; occorre sottolineare che la disposizione richiamata della «cessione intracomunitaria assimilata» (articolo 38, comma 3, lettera b) del citato decreto-legge n. 331 del 1993) prevede l'assimilazione alla categoria degli acquisti intracomunitari di beni, che siano trasferiti «fisicamente a sé stessi», da un territorio ad un altro dell'Unione europea, da parte di un medesimo soggetto giuridico; la condizione essenziale per l'applicazione di questa norma è rappresentata dal trasferimento fisico del bene, da un territorio ad un altro, e da casa madre a stabile organizzazione, situazione che non si manifesta nel caso in esame; la portata applicativa della norma in esame è esplicata e confermata anche dalle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria (circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 del Ministero delle finanze, parte B, par. 1.2) ove si chiarisce che, tra i casi diversi dall'invio di merci in esecuzione di una vendita, va considerata l'introduzione in Italia di beni per deposito o stoccaggio; in tal senso è anche l'interpretazione comunemente accettata: così l'Assomine con circolare n. 29/2002 precisa che «anche tra casa madre e stabile organizzazione (possono essere) effettuate operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo al verificarsi di specifici presupposti, per i quali ai fini impositivi non assume rilievo la intrasoggettività: così, ad esempio, in caso di spostamento di beni nel territorio di altro Stato membro intercorso tra unità operative»: tale interpretazione è conforme al pensiero della Commissione europea, come espresso nella «guida al nuovo regime dell'IVA senza frontiere» e, in particolare, nella scheda 2 intitolata «I trasferimenti di beni», dove dopo la motivazione della norma ed alcune esemplificazioni, infine al punto 4.3 si precisa - e la precisazione è di particolare rilievo per la positiva soluzione della fattispecie in esame - «... che i trasferimenti dei beni ... non sono considerati imponibili quando si tratta: dei vari tipi di cessione che già danno luogo a tassazione nel paese di destinazione (come nel caso di cessione-acquisizione, eccetera) ...», facendo riferimento come caso tipico proprio alla fattispecie di cessione-acquisto intracomunitario; in sostanza, la fattispecie del «trasferimento a sé stessi» è da ritenersi una fattispecie residuale che rileva sempreché in concreto l'operazione non sia già da quantificare come cessione-acquisto intracomunitario; da quanto sopra esposto si evince, in modo chiaro ed univoco, che la fattispecie del «trasferimento di beni» di cui al citato articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993 non riguarda il caso della società in oggetto; infatti, non esiste alcun magazzinaggio o stoccaggio in Italia ed, inoltre, al momento di effettuazione dell'operazione si configura una cessione intracomunitaria tra la società cedente ed il cliente cessionario in Italia, e ciò in esecuzione diretta del contratto di vendita: pertanto, non può esserci spazio, per la stessa operazione, dell'ulteriore presupposto di una cessione intracomunitaria assimilata quale il «trasferimento di beni»; in altri termini: considerato in fattispecie il rapporto contrattuale diretto tra la società ed i clienti italiani, e la corrispondente e coerente esecuzione della vendita - passaggio diretto della merce dal fornitore austriaco al cliente/destinatario italiano in esecuzione del contratto di vendita - prescindendo da ogni considerazione ai fini delle imposte dirette, non può immaginarsi ai fini dell'Iva un «trasferimento» ad un eventuale stabile organizzazione in Italia e un'altra vendita di quest'ultima ai suddetti clienti italiani -: se il Ministro interrogato confermi l'interpretazione delle norme tributarie sopra prospettate, nel senso che le cessioni effettuate direttamente da una società non residente a cessionari italiani devono in ogni caso essere considerati cessioni/acquisti intracomunitari, anche se fosse ravvisabile una propria stabile organizzazione nel territorio nazionale, in assenza di passaggio materiale dei beni dalla società/casa madre non residente alla propria stabile organizzazione nel territorio nazionale.(5-00491)" . "Camera dei Deputati" . _:Beafcb3f06587c80444daabad069d46cc . "WIDMANN JOHANN GEORG (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE)" . "REINA GIUSEPPE MARIA (MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA)" . .