INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00413 presentata da VACCA GIANLUCA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 21/06/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00413 presentato da VACCA Gianluca testo di Venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38 VACCA , BRESCIA , LUIGI GALLO , MARZANA , BATTELLI , DI BENEDETTO , D'UVA , SIMONE VALENTE e CHIMIENTI . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985 n.121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni; nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (circolare ministeriale n.63 del 13 luglio 2011 e circolare ministeriale n.316 del 28 ottobre 1987; tra l'altro, l'attività alternativa deve essere valutata (decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 2009, articolo 2/5) così come avviene per l'insegnamento della religione cattolica: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi; l'articolo 9, commi 2 e 3, della legge n.121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione; tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; la presenza della materia alternativa è ormai da ritenersi obbligatoria da parte della scuola, non solo perché prevista dalla normativa vigente (legge n.121 del 25 marzo 1985, articolo 9, punto 2, della circolare ministeriale 316 del 28 ottobre 1987), ma anche perché vi sono state alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010 n.33433, Consiglio di Stato sentenza n.2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole ad organizzare queste attività didattiche; la circolare ministeriale 96 del 2012 «Iscrizioni per la scuola dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014» prevede che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica avviene al momento dell'iscrizione mediante la compilazione della scheda online ; la scelta deve essere operata attraverso la compilazione online dell'allegato C; tale allegato deve essere compilato all'inizio dell'anno scolastico, in base alla programmazione secondo le quattro opzioni previste: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente; d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; la Corte di Cassazione con la sentenza n.4961 del 28 marzo 2012 riconosce il periodo di servizio preruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica; ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale, è del tutto illegittima la prassi di utilizzare nelle supplenze dei colleghi assenti gli insegnanti che abbiano in carico le attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, nelle stesse ore in cui sono programmate le attività alternative –: quali iniziative il Ministro intenda intraprendere al fine di assicurare le attività didattiche alternative all'insegnamento della religione in tutti gli istituti italiani e quali siano le misure che adotterà per le amministrazioni scolastiche che non assicurano le attività alternative all'ora di religione. (5-00413)
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Camera dei Deputati 
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20130621 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
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BATTELLI SERGIO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
BRESCIA GIUSEPPE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
CHIMIENTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
D'UVA FRANCESCO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
DI BENEDETTO CHIARA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
GALLO LUIGI (MOVIMENTO 5 STELLE) 
MARZANA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
VALENTE SIMONE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
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