INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00355 presentata da DUSSIN GUIDO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080923

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00355 presentata da GUIDO DUSSIN martedi' 6 novembre 2001, seduta n.056 GUIDO DUSSIN, FAVA, ALLASIA, TOGNI e STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: al ricorrere di certe condizioni, un rifiuto puo' essere qualificato, all'esito di un'operazione di recupero alla quale e' sottoposto, come materia prima secondaria e quindi come prodotto riutilizzabile tal quale in altri cicli produttivi; il decreto legislativo n. 152/2006 («Norme in materia ambientale»), sia nella versione precedente che in quella successiva all'entrata in vigore del recente decreto legislativo n. 4/2008, che ha modificato il primo, prevede che le operazioni di recupero di rifiuti possono essere effettuate: a) in procedura semplificata in accordo con quanto stabilito con apposito decreto ministeriale (quello ad oggi vigente e' il decreto ministeriale 5 febbraio 1998) ed in tal caso e' consentito l'esercizio dell'attivita' di recupero dopo 90 giorni dall'inoltro della relativa domanda da parte del produttore (principio del silenzio-assenso della pubblica amministrazione); oppure b) in procedura ordinaria ex articoli 208-213 testo unico e decreto legislativo n. 59/2005 ma in tal caso l'inizio dell'attivita' di recupero e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione ad hoc, a conclusione di un complesso procedimento amministrativo (che prevede tra l'altro l'indizione di conferenze di servizi; la prestazione di garanzie fidejussorie da parte del produttore; l'accesso di qualunque terzo interessato agli atti eccetera); prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008, l'articolo 181, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedeva che un materiale potesse essere qualificato come materia prima secondaria a patto che, alternativamente: a) fosse incluso in una delle categorie di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (ovvero ad altro decreto che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attivita' produttive); oppure b) fosse espressamente qualificato come tale in un'autorizzazione ordinaria rilasciata ex articoli 208-213 del decreto legislativo n. 152/2006; con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008 e' stato sostanzialmente modificato il predetto articolo 181 del decreto legislativo n. 152/2006 ed inserito il nuovo articolo 181-bis il quale ultimo non contempla piu' espressamente la possibilita' che una materia prima secondaria possa avere le caratteristiche individuate con autorizzazione ex articoli 208-213 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006; a cagione della poca chiarezza del decreto legislativo n. 4/2008, un'interpretazione ampiamente restrittiva del testo riformato del decreto legislativo n. 152/2006 potrebbe portare ad ipotizzare che il legislatore intenda favorire i soggetti autorizzati in forma semplificata (con regime del silenzio-assenso) ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti volte alla produzione di materie prime secondarie rispetto alle imprese che invece intendono svolgere tali operazioni solo all'esito del preventivo rilascio di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152/2006; l'eventuale impossibilita' per la pubblica amministrazione di autorizzare in via ordinaria, caso per caso, nuovi cicli di produzione di materie prime secondarie scaturenti dal recupero di rifiuti, specialmente se non pericolosi, potrebbe comportare per l'Italia un nuovo deferimento alla Corte di giustizia per violazione della direttiva 2006/12/CE; l'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia, prescrive infatti, tra l'altro, di verificare caso per caso ed in concreto se un determinato materiale debba essere qualificato o meno come rifiuto ed una previsione legislativa nazionale che ostacolasse l'attuazione di tale principio arrivando a conclusioni generalizzate pregiudicherebbe l'efficacia del diritto comunitario, comportandone la violazione; l'articolo 3, comma 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE prescrive che gli Stati membri devono promuovere «il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie»; e' altrettanto noto che il diritto ambientale comunitario e' ispirato al principio dello «sviluppo sostenibile» e cioe' alla contemperazione dell'esigenza del progresso con quella della tutela e della salute dell'ambiente; qualora l'individuazione delle caratteristiche che devono presentare le materie prime secondarie, come sopra prodotte, fosse riservata in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale sarebbe di fatto impossibile consentire alla ricerca ed allo sviluppo di progredire nel senso che qualunque nuovo ciclo industriale di trattamento dei rifiuti volto alla produzione di materie prime secondarie, non potrebbe essere avviato se non prima della modifica del predetto decreto ministeriale con insopportabile dispendio di tempo e costi; alla luce di quanto sopra si rivela illogico sotto ogni punto di vista ritenere che il futuro «sviluppo sostenibile» del sistema ambientale italiano, con riferimento al settore delle materie prime secondarie, debba essere affidato in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale che, per sua natura, non e' uno strumento adattabile al rapido evolversi delle scoperte tecnologiche in campo ambientale; una normativa nazionale ossequiosa del diritto comunitario e volta alla realizzazione degli obbiettivi di tutela e rispetto dell'ambiente deve incentivare il recupero di rifiuti e la produzione di materie prime secondarie e cio' anche prevedendo la possibilita' che le materie prime secondarie prodotte all'esito di un'operazione di recupero di rifiuti possano presentare «anche» le caratteristiche individuate caso per caso dalla pubblica amministrazione con lo strumento delle autorizzazioni ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152/2006; la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente chiarito che ostano all'applicazione del diritto comunitario le norme nazionali che qualificano a priori certi materiali come rifiuti, senza consentirne una diversa qualificazione in concreto (causa C-263/05 del 18 dicembre 2007, Commissione UE/Repubblica italiana, punto 44 della motivazione) e che non e' assolutamente giustificato assoggettare alle disposizioni della normativa sui rifiuti beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (causa C-188/07 del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer/Total France SA+1 - punto 43 della motivazione); la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008 consentiva espressamente alla pubblica amministrazione la verifica dei presupposti di legge per l'effettuazione di operazioni di recupero volte alla produzione di materie prime secondarie; qualora venisse espressamente previsto e/o chiarito che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria devono garantire (ottenimento di materiali con caratteristiche conformi «anche» alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208-213 del decreto legislativo n. 152/2006) verrebbe garantita l'osservanza della normativa comunitaria, valorizzato lo sviluppo e la tecnologia e, soprattutto, verrebbe consentito alla pubblica amministrazione di verificare in concreto e caso per caso le effettive modalita' di svolgimento dell'attivita' delle imprese operanti nel settore -: se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di adeguare l'attuale testo dell'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, al diritto comunitario ed alle esigenze della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, chiarendo in particolare se intenda emanare una circolare interpretativa del decreto legislativo n. 152/2006 volta a specificare che, se le materie prime secondarie prodotte ad esito di un'operazione di recupero di rifiuti possono avere le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, a maggior ragione esse possono anche presentare le caratteristiche individuate nelle singole autorizzazioni rilasciate ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006. (5-00355)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00355 presentata da DUSSIN GUIDO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080923 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
ALLASIA STEFANO (LEGA NORD PADANIA) 
FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) 
STRADELLA FRANCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
TOGNI RENATO WALTER (LEGA NORD PADANIA) 
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DUSSIN GUIDO (LEGA NORD PADANIA) 

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