INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00047 presentata da FOTI TOMMASO (FRATELLI D'ITALIA) in data 19/06/2018

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00047 presentato da FOTI Tommaso testo presentato Martedì 19 giugno 2018 modificato Mercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47 FOTI , ZUCCONI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: in base alla vigente normativa fallimentare è possibile distinguere il concordato preventivo in «concordato liquidatorio» e «concordato con continuità aziendale»; l'articolo 88, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (T.u.i.r.) distingue tra «concordato liquidatorio» e «concordato di risanamento»; a norma di detto articolo la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti in sede concordataria ha un diverso trattamento fiscale, a seconda che il concordato abbia natura liquidatoria oppure natura di risanamento; per quanto attiene al concordato in continuità, la normativa fiscale utilizza il termine «concordato di risanamento», espressione che non trova corrispondenze lessicali con la normativa fallimentare; nella prassi aziendale si distingue tra: a) concordato liquidatorio; b) concordato in continuità diretta o interna (ossia l'attività aziendale continua direttamente in capo al debitore; c) concordato in continuità indiretta o esterna (ossia l'attività aziendale viene continuata da terzi); nel caso di concordato liquidatorio la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti non è tassata e, pertanto, non influisce sull'entità delle perdite fiscalmente riportabili negli esercizi successivi. Nel caso, invece, di concordato di risanamento la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti non è tassata solo per la parte che eccede le perdite pregresse o di periodo e, pertanto, influisce negativamente sull'entità delle perdite fiscalmente riportabili negli esercizi successivi –: se il «concordato di risanamento», come ritiene l'interrogante, debba considerarsi sussistente esclusivamente nell'ipotesi della prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, ovvero nella sola fattispecie del così detto «concordato preventivo con continuità diretta», con espressa esclusione delle altre fattispecie previste dalla normativa fallimentare e, conseguentemente, il «concordato preventivo con continuità indiretta» rientri tra le fattispecie liquidatorie e possa beneficiare dell'integrale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti. (5-00047)
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Camera dei Deputati 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
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ZUCCONI RICCARDO (FRATELLI D'ITALIA) 
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5/00047 
FOTI TOMMASO (FRATELLI D'ITALIA) 
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